Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3281 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3281 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPARELLA SALVATORE N. IL 04/03/1966
avverso la sentenza n. 1308/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
04/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
h e-Li’ 0
che ha concluso per
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ig–re–;
eLP–e-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/12/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 18.10.2012 del tribunale di Bari, Paparella Salvatore, a seguito di giudizio
abbreviato, veniva condannato alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di
multa per il reato di furto aggravato per essersi impossessato, in concorso con altri, di
controsoffittatura in alluminio dopo essersi introdotto nello stabilimento della ditta Divania, con
le aggravanti della violenza sulle cose, dell’esposizione delle cose alla pubblica fede e di aver

cui all’art. 75 del D. Lvo 159/2011 per aver violato, commettendo il furto della
controsoffittatura, le disposizioni di cui al punto 4 della misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Bitonto. Con la recidiva reiterata,
specifica ed infraquinquennale.
I fatti era stati accertati in Bitonto il 6.10.2012.
La corte d’appello di Bari, con sentenza pronunciata il 4.12.2013, riduceva la pena inflitta al
Paparella ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche solo equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, esclusa la
prevalenza a fronte dei numerosi precedenti.
Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione il Paparella
dolendosi della dosimetria della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche
prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rileva la corte che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; neppure può
essere sindacata dalla corte di legittimità la graduazione della pena in relazione agli aumenti
ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, il cui giudizio rientra
nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (
Sez. U, Sent. n. 10713 del 25/02/2010 Rv. 245931 ). Nel caso che occupa la corte di merito ha
rideterminato la pena inflitta dal tribunale attenendosi ai limiti di legge e dando congrua
motivazione in ordine al giudizio di sola equivalente delle circostanza attenuanti sulle
aggravanti e sulla recidiva.
Il ricorso è, perciò, inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
1

partecipato al delitto con un minore di anni 18. Al Paparella era, inoltre, contestato il reato di

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3.12.2014.

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