Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32809 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32809 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIARDI SANDRO N. IL 31/08/1950
avverso l’ordinanza n. 2831/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 10/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
ok..T.Z o okAP C ■ 41~ _
lette/swatite le conclusioni
PG

Data Udienza: 22/05/2014

ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 10.9.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna revocava
la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a GAGLIARDI Sandro con
ordinanza del 14.2.2013, così ratificando il provvedimento di sospensione emesso dal
magistrato di sorveglianza di Modena il 14.8.2013, in ragione del fatto che il prevenuto
era risultato essersi allontanato dalla struttura residenziale ove stava eseguendo la
pena, senza farvi rientro il 12.8.2013 e che era emerso che il condannato non aveva

il soggiorno nella comunità come vessatorio e punitivo, non già come opportunità
terapeutica.

2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso in cassazione personalmente
l’interessato, per dedurre nullità dell’ordinanza per violazione di norme processuali ed in
particolare dell’art. 666 cod.proc.pen., non essendo stato osservato il termine a difesa
di dieci giorni che deve intercorrere tra l’avviso (notificato il 4.9.2013) e l’udienza (
fissata per il giorno 10.9.2013). L’eccezione era stata ritualmente opposta, ma il
tribunale aveva invitato il difensore a concludere anche sul merito, salvo poi ritenere
sanata la nullità; tale motivazione sarebbe incongrua poiché l’art. 183 c. 1 lett. b)
cod.proc.pen. non poteva applicarsi nel caso di specie, in cui le conclusioni furono prese
sul merito, ma solo a titolo prudenziale, su invito del tribunale stesso, senza con ciò
rinunciare all’eccezione di nullità assoluta ritualmente sollevata.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto.
L’eccezione di ordine processuale è fondata e deve essere accolta.
Risulta dagli atti, -atti a cui questa Corte ha accesso, essendo giudice anche del fatto
ai fini dell’accertamento dell’ “error in procedendo” (Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2001,
Policastro; Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, Arrivoli)- che la difesa, all’udienza del
10.9.2013, ebbe ad eccepire ritualmente la tardività della notificazione del decreto di
fissazione dell’udienza, depositando documentazione a comprova del suo assunto.
Cionondimeno, il tribunale non solo non invitò la parte a chiarire -ove non fossero state
percepite correttamente le intenzione del difensore- se la sua comparizione fosse stata
motivata solo dall’intento di fare valere l’irregolarità, non solo non concesse il termine
ai sensi dell’art. 184 cod.proc.pen., ma invitò la parte a concludere nel merito,
conclusioni che una volta formulate, portarono a ritenere sanata la nullità eccepita.
Tale modus procedendi è censurabile. Sul punto giova ricordare un non recente
arresto, con cui questa Corte di legittimità ebbe ad opinare nel senso che nel caso in
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manifestato alcuna volontà di aderire al progetto rieducativo intrapreso, avendo vissuto

cui il Tribunale abbia a decidere sull’istanza di riesame di una misura coercitiva, senza
che gli atti siano stati depositati in cancelleria per un tempo non inferiore a tre giorni,
sussiste violazione del diritto di difesa e conseguente nullità a regime intermedio:
qualora l’eccezione sia stata espressamente sollevata, la circostanza che la difesa abbia
poi concluso anche nel merito non può comportare decadenza, ne’ sanatoria,
rappresentando l’assunzione di tali conclusioni atto meramente prudenziale ( Sez. VI,
14.12.1995, n. 5000, Rv 204774). Alla luce di questo arresto, ben può ritenersi che la

essere considerata come sanatoria della nullità, posto che il difensore ebbe ad eccepire
la nullità, ancorchè non sia stato correttamente verbalizzato che la presenza era
determinata al solo fine di fare rilevare la nullità eccepita. Si trattava di un caso in cui il
Tribunale a quo avrebbe dovuto concedere il termine a difesa. La forzatura operata al
punto da richiedere la formulazione delle conclusioni nel merito, rimettendo la decisione
all’esito di queste conclusioni, non è stata procedura corretta ed il fatto che il difensore
abbia assecondato la richiesta del tribunale deve essere interpretato come un atto
meramente prudenziale, ma non già dimostrativo della volontà di rinuncia
all’eccezione.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata per violazione del diritto di difesa .
Gli atti vanno trasmessi per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Sorveglianza di
Bologna.
Così deciso in Roma, addì 22 Maggio 2014.

semplice comparizione del difensore nel caso oggetto del presente giudizio non poteva

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