Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32808 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32808 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIRICO SALVATORE N. IL 03/03/1960
avverso l’ordinanza n. 8/2013 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 15/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
witr/
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. .1),;

Udit i difensor Avv.;
Uditi

i2 f”:(4-s•-■0

Data Udienza: 22/05/2014

ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 15.4.2013 la corte d’assise d’appello di Lecce rigettava
l’istanza di riconoscimento della disciplina del reato continuato, formulata da CHIRICO
Salvatore, in relazione ai reati pei quali riportò condanna con sentenze Corte Assise
Appello di Catanzaro 15.7.2004 e Corte Assise Appello di Lecce 5.11.2012, sul
presupposto che risultava dagli atti che il Chirico apparteneva negli anni 1990/1992 ad
associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (sentenza dell’AG

duplice omicidio in danno dei sovr. della polizia di Stato Aversa Salvatore e della di lui
moglie, Precenzano Lucia (sentenza corte assise appello di Catanzaro), omicidio dal
Chirico consumato materialmente, su ordine di terzi, senza partecipazione alla fase
ideativa. Veniva poi sottolineata la mancanza di collegamento territoriale, visto che
l’area di operatività dell’associazione era Taranto e il luogo dell’omicidio fu Lamezia
Terme.

2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione il Chirico, pel
tramite del suo difensore, per dedurre violazione di legge ed in particolare degli artt.
81 cod.pen. e 671 cod.proc.pen., nonchè vizi motivazionali. Vien fatto di rilevare che
dalla lettura della sentenza avrebbe dovuto emergere come i due fatti delittuosi fossero
strettamente connessi, atteso che l’omicidio era stato il contributo pagato dal Chirico e
da Giorgi Antonio (assolto dal fatto, perché non materialmente coinvolto) per la
rimessione del debito per la fornitura di un grosso quantitativo di stupefacente
acquistato e per poter continuare ad approvvigionarsi presso la stessa fonte calabrese.
La sentenza dell’autorità giudiziaria pugliese ebbe a sottolineare che i traffici di
stupefacente intercorsero tra la Calabria e la Puglia, territori entro cui operava
l’associazione, mentre la sentenza della corte d’assise d’appello di Catanzaro ebbe a
ricostruire i traffici di stupefacente in cui maturò il duplice omicidio di Aversa. Viene
quindi insistito sul fatto che i due ambiti coincidevano e che i giudici a quibus avrebbero
operato un travisamento dei fatti, sottovalutando che il Chirico fu condannato non solo
per associazione a delinquere diretta al traffico di stupefacente, ma anche per reati fine,
uno dei quali strettamente collegato all’omicidio. Sarebbe poi stata errata la valutazione
operata quanto al diverso contesto territoriale in cui avvennero i fatti di reato, atteso
che i reati di cui all’art. 73 dpr 309/90 della seconda sentenza suindicata erano collocati
in Calabria, tra la Locride e Lametia Terme, così come non rispondente a quanto
accertato dal giudice dell’esecuzione sarebbe che il Chirico non abbia partecipato alla
fase ideativa del delitto di sangue, visto che la corte di Catanzaro stabilì l’esatto
contrario, cioè che Chirico insieme a Speciale Stefano, condivise pienamente la scelta
di ripianare il debito contratto dal Giorgi per l’acquisto dello stupefacente, onde
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leccese), ma non emergeva anche l’esistenza della programmazione originaria del

continuare a beneficiare delle forniture. In conclusione, la difesa oppone una mancanza
di correlazione del provvedimento impugnato con le sentenze di merito e ne chiede
l’annullamento.

3.

4.

Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

E’ stata depositata memoria difensiva , con cui è stato ribadito che dalla

dell’omicidio correlato al traffico di stupefacente, svolto dalla consorteria criminale cui
un tempo aderiva l’interessato; viene ricordato che non può essere messo in
discussione che l’omicidio fu commesso per onorare un debito contratto per la fornitura
di stupefacente e che l’accordo prevedeva la possibilità di continuare a godere delle
forniture dai medesimi fornitori, il che dimostra quanto errata sia la conclusione assunta
dal giudice dell’esecuzione, secondo cui non vi sarebbe stato collegamento territoriale
tra il luogo in cui fu commesso l’omicidio e quello in cui operava l’associazione dedita al
traffico. Pertanto la negazione dell’unicità del disegno criminoso risulta in contrasto
insanabile con le sentenze di merito, che hanno inequivocabilmente riconosciuto la
riconducibilità dei fatti di causa ad un unico, seppure ampio, disegno criminale.

Considerato in diritto.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La corte d’assise d’appello ha fatto buon governo del principio, più volte affermato da
questa Corte ( Sez. I, 4.7.2013, n. 40318, Rv 257253), secondo cui la continuazione
presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già
insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della
stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita o ad un programma
generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.
E’ stato sottolineato che la prova di detta congiunta previsione, investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici
esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte poste in essere, indici di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni con carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo, il cui
apprezzamento del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, laddove sia
sorretto da una motivazione adeguata e congrua, immune da vizi logici e travisamento
del fatto. I giudici a quibus si sono anche confrontati con l’ulteriore principio affermato,
secondo cui può esistere la continuazione tra reato associativo e reati fine, ma che il
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lettura delle due sentenze emergerebbe in modo inequivoco l’indiscutibile movente

giudice deve valutare volta per volta l’esistenza o meno degli indici rivelatori della
sussistenza dell’unicità del disegno criminoso.
Nel caso particolare i giudici a quibus hanno preliminarmente risposto alla domanda
se i sodali avessero preventivamente individuato anche il reato di sangue nelle loro
linee essenziali prima della attuazione della condotta criminosa, verifica all’esito della
quale è stata ritenuta insussistente la continuazione tra reato associativo e reato di
omicidio sul presupposto che quest’ultimo non risultò programmato al momento della

facilmente apprezzabile un nesso teleologico tra l’associazione diretta al traffico degli
stupefacenti e l’omicidio, tale nesso è apprezzabile solo alla fine della vita
dell’associazione e se ne coglie il carattere di assoluta occasionalità, atteso che proprio
nel corso dell’operatività della associazione si presentò la difficoltà di onorare i debiti
con i fornitori e l’occasione di compensarli, offrendo il Chirico un servizio in qualità di
sicario nell’azione di sangue che vide come vittime il sovr. Aversa e la di lui moglie. Tale
squallida pattuizione intervenne nel 1992, quando l’associazione operante dal 1990 era
in piena attività , se non addirittura verso la conclusione della sua attività, cosicchè non
poteva dirsi rientrante nel progetto iniziale che legò l’associazione ai reati fine di
diffusione dello stupefacente. L’occasione di estinguere il debito e poter mantenere
l’accesso alla fonte di approvvigionamento si manifestò in epoca molto successiva
rispetto alla deliberazione criminosa iniziale e quindi è stato corretto averla ritenuta del
tutto estranea all’iniziale deliberazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 22 Maggio 2014.

costituzione della associazione. Tale modus opinandi è corretto, poiché seppure sia

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