Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32807 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32807 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI COMO
nei confronti di:
BORGHETTI PIOFRANCESCO N. IL 16/10/1956
MARTINEZ ERMINIA N. IL 28/03/1965
inoltre:
BORGHETTI PIOFRANCESCO N. IL 16/10/1956
MARTINEZ ERMINIA N. IL 28/03/1965
avverso l’ordinanza n. 56/2013 TRIB. LIBERTA’ di COMO, del
12/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
‘D
“e/sentite le conclusioni del PG Dott.
^

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/05/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La vicenda in esame si inserisce nell’ambito di un procedimento
penale a carico del ricorrente Borghetti per una serie di reati
rubricati, provvisoriamente, dalla lettera A) alla lettera O) ai sensi
degli arti. 416 c.p., della legge fallimentare (artt. 216, 223), del d.
lgs. 74/2000 in materia di reati fiscali (artt. 2, 5, 8 e 10) e dell’art.
646 c.p. (appropriazione indebita), tutti aggravati, ad eccezione di
quelli fiscali e tributari (quanto meno della contestazione
provvisoria) ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 146/2006 quali reati
transnazionali.
Sulle premesse imputazioni il GIP del Tribunale di Como, aderendo
alla richiesta del P.M., provvedeva in data 4 giugno 2012 al
sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 1 co. 143 L. 244/2007, per i
reati tributari (capi G, H, I ed L) ed ai sensi degli artt. 3 ed 11 L.
146/2006 per i restanti capi, di diversi beni immobili, conti correnti,
e partecipazioni sanitarie nella disponibilità del Borghetti sino alla
concorrenza di euro 31.813.529,00.
Il sequestro veniva confermato dal Tribunale per il riesame di
Como il 28 giugno 2012 con ordinanza parzialmente annullata dalla
Suprema Corte il successivo 4 giugno 2013, senza rinvio in
relazione al sequestro preventivo del profitto relativo ai reati di cui
al capo G) limitatamente ai fatti anteriori al l° gennaio 2008 e con
rinvio nel resto, sia per la corretta applicazione dell’aggravante
della transnazionalità di cui all’art. 4 della L. 146/2006 a gruppo
criminale non coincidente con l’associazione nazionale in seguito
alla sentenza delle ss.uu. 18374/2013, sia per l’accertamento della
sussistenza o meno di un nesso di derivazione causale immediata tra
il reato associativo e l’asserito profitto correlato alle imputazioni
precisate nel provvedimento.
Il Tribunale di Como, provvedendo pertanto in sede di rinvio
eppertanto sempre in funzione di giudice del riesame sulla istanza
proposta dal difensore di Borghetti Piofrancesco e della moglie,
Martinez Erminia, con ordinanza del 12 dicembre 2013 oggetto del
presente scrutinio di legittimità, dichiarava non luogo a provvedere
in ordine al capo C) della rubrica, annullava il provvedimento
ablatorio limitatamente al profitto derivato dalla consumazione del
reato di cui al capo B) della imputazione e confermava nel resto il
decreto impugnato.
2. A sostegno della decisione il Tribunale osservava ed
argomentava: A) la tesi difensiva è nel senso di negare
l’applicabilità dell’aggravante transnazionale alla fattispecie
1

associativa di cui al capo A) dell’imputazione perché incompatibile,
detta fattispecie concreta, con la disciplina dettata dall’art. 4 L.
146/2006 in considerazione dell’insegnamento delle ss.uu. innnanzi
richiamato; da ciò consegue, sempre secondo la tesi difensiva,
l’inapplicabilità della confisca per equivalente del profitto collegato
agli illeciti tributari di cui ai capi G) ed H) nonché a quelli di
appropriazione indebita, capi M, N ed O in quanto privi dei requisiti
edittali previsti dalle norme citate (l’aggravante di cui all’art. 4 L.
146/2006 è applicabile ai reati con massimo edittale non inferiore
ad anni quattro); le tesi difensive non sono fondate giacchè
presuppongono, erroneamente, che il sequestro sia stato disposto in
forza dell’aggravante detta, mentre in realtà il GIP ha considerato
innanzitutto il reato associativo di cui al capo A), ad esso
applicando il combinato disposto degli artt. 3, che definisce il reato
transnazionale, ed 11 L. 146/2006, che impone la confisca
obbligatoria per equivalente in costanza di reato ex art. 3 ancorchè
non applicabile l’aggravante di cui all’art. 4 successivo; quanto alla
confisca per equivalente collegata ai profitti derivanti dai reati
scopo con pene edittali inferiori a quelli necessari per la loro
caratterizzazione di transnazionalità, i reati scopo assumono
comunque siffatta natura se, come nella fattispecie, collegati ad una
associazione transnazionale (ai sensi dell’art. 3 ed anche se non
ricorrente l’aggravante di cui all’art. 4); B.1) quanto al nesso di
derivazione causale immediata tra reato associativo e profitto
correlato ai reati di cui ai capi G) ed H) ed agli altri per i quali
l’esame detto è stato richiesto dalla corte di legittimità con il
provvedimento di annullamento con rinvio, si osserva che il
Borghetti è coinvolto con certezza nei reati fine dell’associazione di
cui ai capi B, C, D, E, I, L, M, N ed O, di guisa che è egli coinvolto
sia nella fattispecie associativa, che in quelle di cui ai reati scopo
appena indicati, con la conseguenza che tra l’uno e gli altri sussiste
il nesso di causalità immediata quanto ai profitti conseguiti con
questi ultimi; il legame tra reati associativi e reati fine ed il nesso
tra i medesimi quanto al profitto conseguito si ricava da numerosi
dati indiziari quali: la identità dei soggetti coinvolti in tutte le
fattispecie contestate, le cariche sociali ricoperte dagli imputati
nelle società strumento delle attività delittuose; la concreta
incidenza delle condotte riferibili a correi di cui alle predette
cariche sociali; la individuazione nei creditori della Vaspro s.r.l. dei
danneggiati dalle attività distruttive di cui ai reati di bancarotta; in
conclusione, anche se i reati scopo non prevedono il massimo
edittale per il loro riconoscimento transnazionale, i medesimi
rientrano in tale categoria dappoichè collegati al reato associativo
transnazionale; B.2) quanto invece alla sottoponibilità a confisca ed
2

al prodromico sequestro preventivo per equivalente del profitto per
condotte delittuose commesse anteriormente al vigore della legge
146/2006, deve ritenersi fondata la eccezione difensiva e
conseguentemente annullarsi il sequestro in concreto riferibile, nella
fattispecie, al reato sub B); C) in riferimento, infine, alla eccezione
difensiva relativa alla erronea applicazione della disciplina di cui
all’art. 2 c.p. ed 1 co. 143 L. 244/07 in relazione ai reati contestati
ai capi G, H, I ed L, ed alla tesi del P.M. secondo cui essa dovrebbe
ritenersi infondata giacché la confisca si fonda non già sulla
disciplina tributaria del 2007, ma su quella relativa alla
transnazionalità del reato di cui alla L. 146/2006, non può che
prendersi atto della decisione della corte di cassazione con la quale
è stato disposto l’annullamento del sequestro in riferimento ai
profitti rinvenienti dai reati fiscali commessi anteriormente al 1°
gennaio 2008.
3. Avverso l’ordinanza detta ricorrono per cassazione il Procuratore
della Repubblica di Como, l’indagato Borghetti Piofrancesco e
Martinez Erminia, moglie dell’indagato e terza interessata.
3.1 H rappresentante della pubblica accusa denuncia violazione
della disciplina in materia di reato transnazionale e di reati
fallimentari limitatamente all’annullamento del provvedimento
cautelare reale collegato al reato di cui al capo B) della
imputazione, sul rilievo che erroneamente ha il Tribunale
considerato il tempo di consumazione del reato non già alla data in
cui è stato dichiarato il fallimento, ma a quella della concreta
consumazione della condotta distrattiva, viceversa lecita in quel
momento, ma divenuta di rilevanza penale soltanto con la
dichiarazione del fallimento, successiva all’entrata in vigore della
disciplina transnazionale.
3.2 Borghetti Piofrancesco e Martinez Erminia, da parte loro, con
un unico atto ed assistiti dal medesimo difensore di fiducia,
sviluppano tre motivi di impugnazione, ai quali la difesa premette la
sintesi della decisione di annullamento della Corte di Cassazione,
sez. V, ad avviso difensivo mal interpretata ed applicata dal giudice
territoriale, sintesi secondo cui la corte di legittimità avrebbe
affermato: l’inesistenza del nesso di derivazione causale tra
l’attività associativa e gli asseriti profitti delle omesse dichiarazioni
contestate sub G) ed H), l’impossibilità, per questo, di applicare il
sequestro sulla base dell’art. 11 L. 146/2011 e la possibilità quindi
di provvedervi unicamente ai sensi della L. 244/2007 per i fatti
commessi successivamente all’entrata in vigore dei tale disciplina
normativa.
3

A

3.2.1 Col primo motivo di ricorso la difesa ricorrente denuncia
violazione degli artt. 628 e 627 c.p.p. nonché dell’art. 125 c.p.p., sul
rilievo che avrebbe violato il giudice territoriale l’obbligo di
uniformarsi a quanto statuito con la sentenza di annullamento resa
dalla Corte di cassazione (sez. V, n. 933 del 4.6.2013), in
particolare
con
riferimento
alla
natura
transnazionale
dell’associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione
ed agli omessi accertamenti per questo imposti con detta sentenza,
con ciò sottraendosi all’onere motivazionale prescrittogli.
Deduceva in particolare, al riguardo, la difesa ricorrente: col primo
motivo di ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di Como del
28.4.2012, motivo dichiarato fondato dalla corte di legittimità con
la richiamata sentenza di annullamento con rinvio, si denunciava
l’illegittimità della ritenuta natura transnazionale dell’associazione
per delinquere contestata al capo A) della rubrica; in particolare
l’annullamento del giudice di legittimità in accoglimento del primo
motivo di ricorso ha riguardato il sequestro preventivo disposto ai
sensi degli arti. 3, 4 ed 11 L. 146/2006; a tal fine ha il giudice di
legittimità richiamato il principio di diritto affermato da Cass.,
ss.uu. 18374/2013, rv. 255035, in ordine alla interpretazione delle
norme citate ed alla natura che deve rivestire l’associazione per
delinquere per ritenersi ad essa applicabile la speciale aggravante di
cui all’art. 4 della legge detta; di qui il rinvio al giudice territoriale
per nuovo esame della fattispecie concreta e del sequestro disposto
in relazione ai capi B, C, D, E, I ed L; la quinta sezione della corte
ha rimesso per nuovo esame al fine di consentire l’accertamento in
fatto circa la sussistenza di una gruppo criminale transfrontaliero
organizzato interagente con quello associativo nazionale e da questi
distinto, presupposto ineludibile per l’applicazione della disciplina
sanzionatoria di cui agli arti. 3, 4, 11 L. 146/2006; il tribunale,
disattendendo le indicazioni di principio date dal giudice di
legittimità per la corretta qualificazione della fattispecie associativa
di cui al capo A), ha inquadrato la materia in modo del tutto
autonomo ed eccentrico rispetto alla superiore decisione; il dictum
di legittimità è chiaro e non eludibile ed è nel senso che nella
fattispecie il sequestro collegato al capo A) della rubrica è legittimo
soltanto se ritenuto sussistente un gruppo criminale transfrontaliero
diverso dall’associazione contestata all’imputato, sussistenza il cui
accertamento è stato rimesso al giudice di rinvio; il tribunale,
viceversa, nulla ha accertato in tale direzione, ha anzi considerato
non individuabile nella fattispecie siffatto gruppo criminale
transfrontaliero, di poi pervenendo a conclusioni contrastanti con le
suddette indicazioni di principio.
4

3.2.2 Col secondo motivo di ricorso la difesa ricorrente denuncia
violazione degli arti. 628 e 627 c.p.p. nonché dell’art. 125 c.p.p., sul
rilievo che avrebbe violato il giudice territoriale l’obbligo di
uniformarsi a quanto statuito con la sentenza di annullamento resa
dalla Corte di cassazione (sez. V, n. 933 del 4.6.2013), in
particolare con riferimento alla natura transnazionale affermata per
le ipotesi di appropriazione indebita di cui ai capi M, N ed O della
imputazione, all’applicazione a dette ipotesi della disciplina di cui
agli arti. 3, 4 ed 11 L. 146/2006 ed all’omesso svolgimento degli
accertamenti in fatto imposti con la sentenza di annullamento, in
particolare osservando ed argomentando: nonostante la quinta
sezione della corte di legittimità, nella sentenza di annullamento,
abbia esplicitamente negato l’astratta applicabilità ai reati di
appropriazione indebita, in concreto contestati ai capi M, N ed O
della rubrica, del carattere di transnazionalità ai sensi degli artt. 3 e
4 L. 146/2006, e questo anche se accertate correlazioni tra profitti
associativi e profitti ricavati da tali reati, il Tribunale,
contravvenendo palesemente a tale principio, ha ritenuto applicabile
il sequestro preventivo di cui all’art. 11 della citata legge ritenendo
transnazionali i reati in argomento sul presupposto del loro stretto
collegamento con l’associazione di cui al capo A), perché reati fine,
essi, rispetto a tale associazione; tale interpretazione, che trasferisce
per osmosi il carattere della transnazionalità da una fattispecie ad
un’altra, è illegittima e, soprattutto, è già stata negativamente
delibata dal giudice di legittimità con la pronuncia di annullamento
e susseguente rinvio al giudice territoriale, il quale, in tal guisa
interpretando la norma di riferimento, ha violato l’obbligo di
uniformarsi alla decisione della superiore istanza di giustizia;
peraltro lo stesso P.M., transitando dal capo di imputazione
provvisorio a quello definitivo posto a fondamento dell’azione
penale, ha eliminato la contestata aggravante della transnazionalità
alle ipotesi di appropriazione indebita ed a quelle in violazione della
disciplina penale tributaria; anche sotto tale profilo deve ritenersi
palese la violazione di legge connessa alla mancata considerazione
della contestazione definitiva del P.M. nella quale non è
contemplata la transnazionalità; in ogni caso la conferma del
sequestro preventivo per equivalente di cui all’art. 11 1. 146/2006
collegato ai reati di appropriazione indebita scissa
dall’accertamento di una realtà associativa criminale transnazionale
viola le indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento della
quinta sezione della corte di cassazione.
3.2.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa
ricorrente, ancora una volta, violazione degli artt. 628 e 627 c.p.p.
nonché dell’art. 125 c.p.p., sul rilievo che avrebbe violato il giudice
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territoriale l’obbligo di uniformarsi a quanto statuito con la sentenza
di annullamento resa dalla Corte di cassazione (sez. V, n. 933 del
4.6.2013), in particolare con riferimento alla natura transnazionale
dei reti tributari di cui ai capi I ed L della rubrica, oggetto di
specifica decisione di diritto da parte della corte di legittimità,
all’applicabilità ad essi degli artt. 3, 4 ed 11 L. 146/2006 ed agli
omessi accertamenti per questo imposti con detta sentenza, con ciò
sottraendosi all’onere motivazionale prescrittogli.
Deduce ed argomento in particolare, al riguardo, la difesa ricorrente
nei termini già innanzi sintetizzati a margine dei reati di
appropriazione indebita, sia in riferimento alla non ipotizzabilità per
essi di una ipotesi transnazionale per osmosi rispetto al reato
associativo del quale rappresenterebbero reati-scopo, sia per
l’inapplicabilità, per questo, del sequestro disciplinato dall’art. 11
della normativa di riferimento, sia per quanto sul punto deciso dalla
sentenza di annullamento della cassazione in relazione alla
necessità di individuare nella fattispecie il gruppo criminale
transnazionale al fine di sostenere la legittimità del provvedimento
ablatorio.
3.3.1 In data 16 gennaio 2014 nell’interesse del solo Borghetti, ha
depositato distinto atto difensivo, qualificato come ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il co-difensore dell’imputato
stesso, sviluppando un unico motivo di impugnazione con il quale
denuncia violazione degli artt. 321 co. 2 c.p.p., 3 ed 11 L. 146/2006,
627 co. 2 c.p.p. e 125 c.p.p. in relazione ai presupposti applicativi
del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
dei profitti derivanti dai capi A, D, I, L, M, N ed O
dell’imputazione, in particolare osservando: accogliendo il primo
motivo di ricorso, la quinta sezione della corte di legittimità aveva
condiviso la doglianza relativa all’applicabilità, alla concreta
fattispecie dedotta, dell’aggravante di cui all’art. 4 L. 146/2006, la
cui sussistenza, originariamente ritenuta dal giudice del riesame,
giustificava, in contrasto con la tesi difensiva, l’applicazione alla
fattispecie esaminata dell’art. 3 lett. c) L. 146/2006 e la
qualificazione di essa alla stregua di reato transnazionale; in tale
contesto la corte richiamava l’insegnamento, nel frattempo
intervenuto, delle sezioni unite, rilevando che, ai fini
dell’applicabilità alla fattispecie della disciplina di rigore di cui
all’art. 4 della legge citata, il giudice di rinvio doveva approfondire
il profilo in fatto in ordine alla distinzione tra gruppo criminale
transnazionale non coincidente con l’associazione a delinquere;
nella sentenza di annullamento la possibilità di qualificare come
transnazionale il reato associativo contestato al capo A) della
rubrica è stato strettamente ed inscindibilmente connessa alla
6

verifica dei presupposti applicativi dell’aggravante di cui all’art. 4
legge citata; soltanto in tali termini si può infatti comprendere
l’annullamento con rinvio, dappoichè se la questione giuridica si
fosse limitata alla considerazione di una mera alternativa tra ipotesi
aggravata ex art. 4 ovvero ipotesi transnazionale non aggravata ai
sensi dell’art. 3, ben avrebbe potuto la corte di legittimità
provvedere ad un’autonoma qualificazione; ne consegue che
soltanto l’accertamento di tale presupposto in fatto consentiva, nel
disegno della sentenza di annullamento, la verifica circa la
ricorrenza del presupposti del sequestro preventivo per i delitti di
cui ai capi M, N ed O, reati non qualificabili come transnazionali
ma i cui profitti sono stati collegati dal giudice territoriale alla
correlazione con i profitti dell’associazione; analogamente ha
ragionato la corte di legittimità per i reati di cui ai capi B, C, D, E, I
ed L, per i quali la corte di annullamento ha posto, altresì, la
questione temporale ai fini della rilevanza penale ai sensi della L.
146/2006, per le condotte consumate prima dell’entrata in vigore
della legge; compito pressoché esclusivo del giudice di rinvio era
quello di verificare, in concreto, se, a fianco della contestata
associazione per delinquere di cui al capo A) della rubrica, fosse o
meno configurabile un distinta ed autonoma struttura associativa
organizzata come gruppo criminale transnazionale alla luce del
recente indirizzo delle ss.uu. Adami; il giudice di rinvio, viceversa,
non ha tenuto conto delle indicazioni date col giudizio di
annullamento, con ciò violando l’art. 627 co. 3 c.p.p.; ha in
particolare il tribunale escluso la ricorrenza nella fattispecie
dell’aggravante di cui all’art. 4 1. 146/2006 ed ha affermato, nel
contempo, la ricorrenza comunque del carattere transnazionale
dell’associazione di cui al capo A) ai sensi dell’art. 3 stessa legge,
mentre, nel giudizio rescindente della corte di cassazione, è stata
cristallizzata la coincidenza tra i presupposti di applicazione
dell’art. 3 e dell’art. 4 L. 146/2006, peraltro confermata dalla
contestazione stessa del P.M. che sempre ha indicato
congiuntamente le due norme; in conclusione: se in linea generale
ed astratta l’aggravante di cui all’art. 4 integra condizione
sufficiente ma non necessaria per la confisca ex art. 11, essa
aggravante, nella indicazione del giudice rescindente, in rifermento
al caso concreto era anche condizione necessaria per il sequestro
finalizzato alla confisca ex art. 11 dedotto in giudizio; nel caso in
esame, i centri concentrici di differente diametro corrispondenti in
astratto alle diverse ipotesi ex art. 3 ed ex art. 4 1. citata, coincidono
e sono stati erroneamente differenziati dal giudice territoriale in
contrasto con le indicazioni della corte rescindente; ancora in
violazione delle norme di riferimento ha il tribunale considerato

transnazionali
i reati fine dell’associazione
nonostante
l’insussistenza del requisito di pena edittale delle fattispecie
considerate richiesto dall’art. 3 1. 14/2006 sulla base di un criterio di
accessorietà di questi ultimi alla ipotesi di reato potenzialmente
ascrivibile a quella transnazionale; anche in questo caso vi è
violazione del giudizio rescindente là dove è stato esplicitamente
affermata la non qualificabilità transnazionale di siffatte ipotesi di
reato e dove, invece, è stato richiesto al giudice di rinvio
l’accertamento, motivato, di un eventuale collegamento del gruppo
transnazionale, qualora ne fosse stata accertata la sussistenza, ai
profitti ricavati dalla consumazione dei reati scopo non
transnazionali; di qui le denunciate violazioni di legge relative a
tutti i reati scopo contestati, ovviamente in riferimento al sequestro
preventivo per cui è causa.
4. Il ricorso delle parti private è fondato nei limiti che si passa ad
esporre.
4.1.1 La sentenza di annullamento delimita il giudizio rimesso al
giudice di merito dichiarando fondato il primo motivo di ricorso
con il quale la difesa aveva contestato “l ‘applicabilità della
disciplina sanzionatoria aggravata del reato transnazionale ex art.
3 e 4 della l. 146/2006 “, con la precisazione che l’accoglimento
trovava fondamento “…alla stregua delle conclusioni raggiunte da
Sez. U., n. 18374 del 31.01.2013, Adami e altro, Rv. 255035,
secondo le quali la speciale aggravante della transnazionalità,
prevista dall’art. 4 della L. 146 del 2006, è applicabile al reato
associativo, sempre che il gruppo criminale organizzato
transnazionale non coincida con l’associazione a delinquere ……”,
posto che “tale profilo, non approfondito dall’ordinanza
impugnata, impone l’annullamento della stessa per nuovo esame”;
quanto poi “in relazione alla correlazione tra i profitti
dell’associazione e i profitti ricavati da tali reati, non qualifìcabili
come transnazionali ai sensi dell’art. 3 l. n. 146 del 2006 in ragione
” ed al sequestro per essi disposto “….
della pena prevista,
in vista della necessaria
dovrà essere operato un nuovo esame
identificazione motivazionale del coinvolgimento di un gruppo
transnazionale e in relazione a condotte poste in essere prima
dell’entrata in vigore della l. n. 146 del 2006”,
I principi di diritto affermati dalla corte pertanto, sono i seguenti: 1.
l’associazione per delinquere contestata al capo A) della rubrica, ai
sensi degli artt. 3 e 4 1. 146/2006, può essere ritenuta aggravata
secondo i profili rubricati, atteso l’insegnamento delle ss.uu
18374/2013, Adami, soltanto se ne venga accertata la non
coincidenza con altro gruppo transnazionale, “profilo” questo “non
8

approfondito dall’impugnata ordinanza” che va per questo
annullata; 2. i reati scopo sono “non qualcabili come
transnazionali ai sensi dell’art. 3 l. n. 146 del 2006, in regione
della pena prevista”; 3. in relazione al sequestro per equivalente dei
profitti conseguiti con i reati scopo è necessario un nuovo esame
volto alla “identificazione motivazionale del coinvolgimento di un
gruppo transnazionale” ed alla dimostrazione della riferibilità dei
profitti conseguiti con i reati al gruppo transnazionale stesso.
4.1.2 In tal guisa circoscritti i momenti rescindente e rescissorio e
con essi il perimetro del giudizio rimesso alla istanza di rinvio, si
appalesa evidente la violazione da parte del Tribunale di Como e
dell’ordinanza impugnata, dell’art. 627 c.p.p., co. 3 e dell’obbligo
con esso imposto al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di
annullamento della corte di cassazione.
Ed invero, quanto al primo principio, anzicchè affrontare,
argomentare e motivare su quanto la quinta sezione di questa corte
di legittimità ha ritenuto profilo non approfondito da parte del
giudice territoriale, e cioè se nella fattispecie, attesa la
contestazione a carico dell’imputatRlitruri reato associativo
transnazionale aggravato ai sensi dell’art. 4 della legge di
riferimento, il tribunale ha motivato nel senso che la censura
difensiva al riguardo era “frutto di errore metodologico”, in quanto
tale non accoglibile e questo perché il GIP aveva disposto il
sequestro non già ai sensi della contestazione ex art. 4, ma
ritenendo l’associazione transnazionale di cui all’art. 3 ed
applicando il correlato art. 11.
L’affermazione, come di palese evidenza, ignora del tutto la
pronuncia di annullamento con rinvio della suprema corte.
Innanzitutto la contestazione a carico dell’imputato giustificativa
del decreto ablatorio era quella riferita agli artt. 3 e 4 1. 146/2006 e
come tale è stata delibata ai fini del giudizio di legittimità; in ogni
caso il giudizio rimesso al giudice di rinvio riguardava non già la
ipotizzabilità di un sequestro per equivalente ai sensi dell’art. 3
della legge citata ma ai sensi degli artt. 3 e 4; nessuno dei soggetti
pubblici intervenuti nel processo, né il GIP, né il Tribunale di Como
in sede di riesame, nè il medesimo tribunale in sede di rinvio, hanno
chiarito a quale delle tipologie di reato transnazionale tipizzate
dall’art. 3 dovesse fare riferimento l’associazione contestata al capo
A) della, rubrica, mentre la contestazione del P.M. fa riferimento
agli artt. 3 e 4 1. 146/2006 eppertanto alla ipotesi presa in
considerazione dalla quinta sezione della corte, contemplata come
ipotesi base dalla lett. d) dell’art. 3 menzionato e come ipotesi
aggravata dall’art. 4 successivo.
9

La motivazione sul punto, pertanto, del Tribunale di Como, si
appalesa eccentrica rispetto al compito ad esso rimesso dalla
sentenza di annullamento e va di conseguenza cassata con rinvio.
4.1.2 Con motivazione assai singolare e palesemente in contrasto
con la legge di riferimento, ha inoltre il Tribunale affermato il
carattere transnazionale dei reati fine •dell’a?sso,Fiazione ii$er
delinquere contestata al capo A) dellarubri —
cà\”~”ep
c
siSircaa’Amérite liknaifo
fraer_s_ dal giudice di legittimità nella motivazione
articolata a sostegno dell’annullamento per cui è causa,—in forza di
un principio giuridicamente inesistente e cioè quello della “osmosi”
ovvero “del contatto fattuale”, in pratica sostenendo che i reati fine,
in quanto connessi a quello associativo transnazionale (peraltro,
giova ribadirlo, rimasto senza ulteriore definizione specifica tra le
ipotesi tipizzate dalla legge di riferimento) si “colorano” di
transnazionalità anche se non ricorrente per essi il requisito edittale
imposto per questo dalla norma.
Trattasi di tesi giuridica manifestamente infondata, articolata in
aperto contrasto con quanto affermato dalla sentenza di rinvio, che
impone l’accoglimento sul punto delle edgioni di doglianza
sviluppate da entrambi i difensori.
4.1.3 Con la terza indicazione di rinvio precisata dalla sentenza di
annullamento la corte di legittimità, sempre facendo riferimento
all’eventuale “gruppo transnazionale” e non già all’associazione per
delinquere nazionale, premesso che i reati fine contestati possono
definirsi transnazionali soltanto i ‘rese
.t4 .a del requisito edittale di
‘afrelwanweramotAmmiuqw va
cui all’art. 3 1. 146/2006,tweal
comunque dimostrata la transnazionalità delle condotte ai sensi di
legge, ha rimesso al giudice di rinvio il compito di dimostrare, ai
fini della legittimità dell’impugnato sequestro per equivalente, la
riferibilità diretta dei profitti conseguiti con i reati scopo, “al
gruppo transnazionale”.
Nulla è dato leggere nella ordinanza impugnata su quanto indicato
come scopo della pronuncia di annullamento.
5. Infondato è il ricorso del rappresentante della pubblica accusa
che va per questo rigettato.
Come già innanzi anticipato il P.M. ricorrente lamenta che il
giudice di rinvio avrebbe escluso l’applicabilità della disciplina
ablatoria per i profitti di cui al capo B) della rubrica sul rilievo che
le condotte distrattive in esso contestate sono state consumate
anteriormente all’entrata in vigore della disciplina di rigore (1.
146/2006), mentre a tal fine occorrerebbe fare riferimento alla data
in cui è stato dichiarato il fallimento, successiva all’entrata in
vigore.
10

6. In conclusione, l’ordinanza impugnata merita di essere cassata
con rinvio al Tribunale di Come affinchè valuti: l’applicabilità della
ipotesi criminosa di cui agli artt. 3 e 4 1. 156/2006 all’associazione
per delinquere di cui al capo A) della rubrica, alla luce dei principi
affermati da SS.UU. 18374/2013; la legittimità dell’impugnato
decreto di sequestro per equivalente in relazione alla condotta
transnazionale aggravata ai sensi dell’art. 4 1. 156/2005 e la
riferibilità diretta dei profitti conseguiti attraverso la consumazione
dei reati scopo, transnazionali soltanto in costanza del- requisit(6 az
,rgEataira WIell’art. 3rlegge anzidetta,( comunque anche se non(
al gruppo transnazionale organizzato. Fermi restando i limiti
temporali della rilevanza penale indicati già dalla quinta sezione di
questa corte in relazione alle condotte consumate anteriormente
all’entrata in vigore della 1. 146/2006.
E’ appena il caso di osservare che la decisione di legittimità ha
riguardo alle questioni di fatto e giuridiche rappresentate dai
provvedimenti dedotti e dalle decisioni impugnate, di guisa che
nulla osta, pertanto, ad iniziative giudiziarie con finalità ablatorie ai
sensi del complesso di norme positive che le rendono possibili, non
esclusa una nuova iniziativa processuale ai sensi dell’art. 3 1.
146/2006, co. 2 lett. a).
P. T. M.
la Corte, rigetta il ricorso del P.M.. In accoglimento dei ricorsi del
Borghetti e della Martinez, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia
per nuovo esame al Tribunale di Como.
Così deciso in Roma, addì 7 maggio 2014
Il cons. est.

DA’

Trattasi di tesi infondata giacchè è la stessa sentenza di
annullamento del giudice di legittimità ad operare la distinzione
denunciata (cfr. ultimo capoverso a pag. 5).

lila

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