Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32805 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32805 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSSARI GIUSEPPE N. IL 12/10/1972
avverso l’ordinanza n. 101/2011 TRIBUNALE di CATANZARO, del
22/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/st:
esite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/05/2014

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di
giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 22 novembre 2012,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a tre
sentenze di condanna del Tribunale di Catanzaro per condotte di
ricettazione di assegni rubati consumate il 13.11.2004, il
12.10.2004 ed il 27.2.2003, propone ricorso per cassazione Cossari
Giuseppe, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone
l’illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione.
2. Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che ha il G.E. del
tutto svilito, apoditticamente dichiarandone l’insufficienza ai fini
dell’invocato giudizio, circostanze sintomatiche della unicità del
disegno criminoso di cui alla norma di riferimento, l’art. 81 c.p.,
nonostante l’evidenza della loro ricorrenza nel caso di specie:
identità delle condotte, identità di modalità esecutive, identità di
/ocus commissi delicti, vicinanza temporale delle condotte
medesime.
3. Il P.G. in sede depositava argomentata requisitoria scritta,
concludendo per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.
4. Il ricorso è fondato e vanno accolte le pregevoli argomentazioni
sviluppate dal P.G..
4.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. l”,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere

/

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo, di guisa che il loro
l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve
assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo
essere affidato a semplici congetture o presunzioni.
Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice
di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il
convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata
e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
4.2 Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene la Corte che di
essi non abbia fatto il giudice territoriale corretta applicazione.
Del tutto generica e contraddittoria si appalesa infatti la
motivazione impugnata la quale, dopo aver erroneamente rilevato
che è onere dell’istante in executivis ai sensi dell’art. 671 c.p.p.
fornire prove a sostegno della domanda, elenca alcune delle
circostanze, ricorrenti nella fattispecie, considerate dalla
giurisprudenza di legittimità sintomatiche della unicità del disegno
criminoso: identità del reato, e precisamente quello di ricettazione,
identità delle relative modalità esecutive, la ricettazione ha ad
oggetto sempre assegni di c/c rubati, identità di luogo, i reati sono
stati giudicati sempre dallo stesso tribunale, vicinanza temporale
delle condotte, per poi concludere, nonostante le premesse, per il
rigetto della domanda.
Quanto al primo profilo della motivazione impugnata, quello
probatorio, appare utile richiamare il costante insegnamento di
questa Corte di legittimità secondo il quale, ai fini del
riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l’onere di
allegazione gravante sul condannato deve ritenersi soddisfatto
anche con la semplice indicazione o produzione delle sentenze
relative ai reati di cui si richiede l’unificazione, senza che egli debba
adempiere l’ulteriore onere di specificare le ragioni da cui è
desumibile l’esistenza di un medesimo disegno criminoso (Cass.,
Sez. I, 30/03/2010, n. 14188; Cass., Sez. V, 29/04/2011, n. 37337;
Cass., Sez. V, 29/01/2007, n. 9180; Cass., Sez. I Sent., 11/10/1996,
n. 5153), mentre, quanto al merito della richiesta rigettata, non
risultano motivate la ragioni per le quali tre ricettazioni di assegni
rubati del tutto analoghe per caratteristiche esecutive, due delle
quali commesse a distanza di trenta giorni l’una dall’altra, sfuggano
all’invocato riconoscimento, non potendosi, evidentemente ritenere
2

esaustiva. quanto alla motivazione del diniego, la mera, quanto
apodittica affermazione che ciò non è sufficiente.

P. Q. M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame
al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014
Il cons. est.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va
pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo
esame della domanda difensiva alla luce dei criteri giurisprudenziali
indicati da questa Corte di legittimità al fine di delibare
correttamente, articolando nel contempo logica motivazione, la
fattispecie dedotta in giudizio.

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