Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32802 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32802 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 20/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA PICCIRELLA MICHELE N. IL 12/02/1930
avverso l’ordinanza n. 734/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del
11/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
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Uditi difensor Avv.;

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Ritenuto in fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di liberazione
condizionale di Michele La Piccirella, detenuto in espiazione della pena di anni 22
di reclusione, siccome colpevole del reato di omicidio. Il Tribunale ha evidenziato
che non sono stati acquisiti elementi positivi da cui desumere il ravvedimento del
condannato, attesa anche l’assenza di un qualche gesto di ravvedimento verso i
familiari dell’ucciso, non essendo sufficiente per la concessione del beneficio, la

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo dei suoi difensori, Michele La
Piccirella, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e difetto di
motivazione. A fronte di positive relazioni sul trascorso carcerario – è stata
espiata al momento di presentazione dell’istanza più della metà della pena – il
Tribunale, del tutto incongruamente, ha ritenuto di dover escludere senz’altro il
“ravvedimento” del condannato, in base al solo comportamento tenuto nei
confronti delle vittime del reato, e segnatamente “all’assenza di pentimento”
manifestato alle vittime dell’istante, non considerando che l’interessamento nei
confronti delle vittime può assumere rilevanza quale sintomo della sussistenza di
un ravvedimento, ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude; in
quanto «il ravvedimento può essere desunto dall’insieme di atteggiamenti
esteriorizzati, che risultino idonei a formulare una seria prognosi di
conformazione del condannato al quadro di riferimento ordinamentale perché si
possa ritenere esplicitato il sicuro ravvedimento» (in termini, Sez. 1, n. 25982
del 18/05/2005 – dep. 14/07/2005, RG. in proc. Senzani, Rv. 232001). Il
ravvedimento, per constante giurisprudenza di legittimità, deve estrinsecarsi in
concreti atteggiamenti che consentano il motivato apprezzamento della compiuta
revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione, in termini
di certezza o elevata e qualificata probabilità, di una prognosi di conformazione
della futura condotta di vita al quadro di riferimento ordinamentale e sociale. Il
La Piccerella ha dato ampia dimostrazione dell’acquisita consapevolezza dei
valori fondamentali della vita sociale, laddove era infondato l’assunto secondo cui
egli non si sarebbe prodigato per eliminare o almeno attenuare le conseguenze
dannose del reato posto che l’unico bene immobile di proprietà dell’anziano
ricorrente (ottantatreenne), titolare di una modesta pensione, era stato invano
messo in vendita per tacitare con il ricavato gli eredi della vittima prima che gli
stessi decidessero di sottoporlo a procedura espropriativa.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

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«mera buona condotta carceraria».

Il ravvedimento richiesto per la concessione della liberazione condizionale deve
essere individuabile per comportamenti concreti tenuti dall’interessato durante
l’esecuzione della pena, tali da dimostrare oggettivamente “anche sulla base del
progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta
revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di
certezza – o dì elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza – un
serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione
della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi, in

subire la sanzione penale” (in tal senso, Sez. 1, n. 34946 del 17/7/2012 (dep.
12/9/2012), Somma, Rv. 253183). Su questa premessa, la motivazione
dell’ordinanza impugnata si rivela manifestamente illogica e comunque lacunosa,
nella parte in cui, pur dando atto di una condotta carceraria corretta per quanto
emerge dalla relazione di sintesi dell’equipe di osservazione e trattamento della
Casa Circondariale di Foggia – ne sminuisce il significato prognostico,
valorizzando, di contro, la mancanza di una qualche forma di riparazione
materiale del danno. Orbene, se è pur vero che un concreto segno di
resipiscenza, prognosticamente importante, potrebbe essere rappresentato dal
risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima, l’ordinanza omette di
valutare l’effettiva adeguatezza delle condizioni economiche del condannato
rispetto all’entità del danno morale, salvo poi sostenere, del tutto
apoditticamente, che nulla in tal senso l’interessato abbia fatto neppure a titolo
di liberalità, non lasciando intendere se lamenti l’assenza anche soltanto di un
gesto meramente simbolico, in ragione delle somme di denaro di cui questi può
disporre, o di una donazione quantitativamente significativa, seppure di importo
inferiore alla stimata misura del risarcimento, che però potrebbe essere
oggettivamente impedita dalla scarsità delle risorse finanziarie, come da
documentazione allegata al ricorso, dal mancato svolgimento di attività
lavorativa, attesa l’età avanzata del condannato e le sue precarie condizioni di
salute. Sono questi nodi del complesso argomentativo che si connotano per
incoerenza e illogicità manifesta, e che pertanto necessitano di essere risolti alla
luce di un rinnovato esame della richiesta del La Piccirella.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 20-febbraio 201 -4.

precedenza violate con la commissione dei reati per i quali quest’ultimo ebbe a

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