Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32801 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32801 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PATRUNO MILCO N. IL 13/08/1979
avverso l’ordinanza n. 2130/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7bov7ce4co cro-P…A4~0
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 maggio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Bari,
rigettava la domanda di riabilitazione parziale avanzata da Patruno Milco con
riferimento a cinque condanne divenute esecutive nei suoi confronti e relative a
fatti: di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti (commessi dal
1997 al 1999); partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti (reato commesso dal settembre 1997 all’ottobre

1.1 II Tribunale motivava il rigetto dell’istanza, in considerazione: a) del
rilievo che l’istante risultava sottoposto, in qualità d’indagato, a due procedimenti
penali (uno dei quali, relativo a gravi delitti di cui agli artt. 73 e, 80 e 74 d.P.R.
n. 309/1990 ed alla violazione della legge sul controllo delle armi, commessi nel
1998-1999 e definito con sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio
abbreviato); b) dell’assenza di prove effettive e costanti di buona condotta, sia
nel triennio antecedente la commissione dei reati in relazione ai quali risulta
proposta l’istanza, sia successivamente ad essi, risultando dal certificato penale
svariate condanne subite dal Patruno per reati di furto, contrabbando doganale,
detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti nonché per violazioni
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, commessi nell’arco
temporale 1997-2007.
Il Tribunale, in particolare, rilevava che tali condotte delittuose, se pure in
parte successive alla scadenza del periodo stabilito dall’art. 179 cod. pen. valutate unitamente alle prime, al contrario poste in essere contestualmente a
quelle in relazione alle quali era stata presentata istanza, per la loro molteplicità
e gravità, dovevano ritenersi sintomatiche del mancato ravvedimento ed
incidenti pertanto sulla valutazione della condotta.
2. Per l’annullamento di tale ordinanza il Patruno ha proposto ricorso, per il
tramite del suo difensore di fiducia, deducendone l’illegittimità per inosservanza
ed erronea applicazione della legge pena(art. 179 cod. pen.) e vizio di
motivazione.
Nel ricorso si sostiene, in particolare, l’assenza di una corretta analisi delle
risultanze processuali. Al riguardo da parte del ricorrente si contesta, per un
verso, l’esistenza di “carichi pendenti”, e si censura, per altro verso, la rilevanza
attribuita dal tribunale a dei dati non decisivi, quali la commissione di reati nel
triennio anteriore la commissione dei reati, in relazione ai quali risulta proposta
l’istanza, non avendo il giudice del merito adeguatamente considerato, di contro,

1998); ricettazione e falso materiale (reati commessi nel luglio 1997).

il comportamento perfettamente rispettoso delle regole sociali serbato dal
Patruno negli ultimi sei anni di vita; la concessione al condannato di misure
alternative alla detenzione (semilibertà; affidamento in prova; liberazione
anticipata) con riferimento all’ultima condanna subita (del 31 gennaio 2007); il
reinserimento sociale, quale desumibile dallo svolgimento di una duplice attività
lavorativa (operatore ecologico e coltivatore diretto); la positività della relazione
dei Carabinieri in atti, nella quale si evidenziava la regolarità del comportamento
e l’assenza di frequentazioni con pregiudicati.

fatti posteriori a quelli ai quali si riferisce l’istanza di riabilitazione, non è di per
sé ostativa alla concessione della riabilitazione, e con riferimento al caso
specifico, che del tutto incongruamente il tribunale ha attribuito rilevanza ai fatti
oggetto della sentenza di condanna, non avendo considerato che gli stessi
risalivano al gennaio 2007 e che successivamente a tale momento, gli indici di
un effettivo ravvedimento del condannato erano molteplici.
3. Con requisitoria depositata il 22 ottobre 2013 il Procuratore Generale
presso questa Corte, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 31 gennaio 2014, il difensore del Patruno, in replica alla
requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, ha ribadito
l’illegittimità dell’ordinanza impugnata e la fondatezza della richiesta di
riabilitazione parziale.
Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse del Patruno è basata su motivi
infondati.
Premesso che il provvedimento impugnato risulta fondarsi sulle risultanze di
un certificato penale in data 8 gennaio 2013 e che il riferimento al triennio
“antecedente” e non già “successivo” alla commissione dei reati in relazione ai
quali risulta proposta l’istanza, deve ritenersi un semplice errore che non
evidenzia alcuna anomalia nell’iter logico-giuridico seguito dal giudice, va
anzitutto precisato che la riabilitazione è un istituto che ha come risultato la
reintegrazione del condannato nella sua capacità giuridica, che si consegue
mediante l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti
dalla condanna penale, a norma dell’art. 178 cod. pen..
Atteso detto risultato la riabilitazione è possibile, ai sensi del successivo art.
179 cod. pen., se, in presenza degli altri requisiti di legge, il condannato abbia
mostrato di avere tenuto buona condotta con fatti positivi e costanti di emenda e
2

Sul punto nel ricorso si fa rilevare, infatti, in generale, che la condanna per

di ravvedimento, dopo la condanna e fino alla data della decisione sull’istanza (in
termini, ex multis, Sez. 1, n. 11572 del 05/02/2013 – dep. 12/03/2013, Faye,
Rv. 255157).
3.2. Nella specie, il provvedimento impugnato, oltre al contestato riferimento ai
“carichi pendenti”, ha richiamato anche le emergenze del certificato penale in
atti, con riferimento a fatti commessi dal ricorrente in epoca successiva alle
condanne oggetto dell’istanza (di non lieve rilevanza penale), da ultimo relativi
all’inosservanza da parte dell’istante delle prescrizioni relative alla misura di

erano insufficienti a provare, almeno allo stato, l’effettività e la costanza della
buona condotta richiesta dalla legge, e intesa, secondo i principi di diritto
rappresentati nella premessa, come “instaurazione e mantenimento di uno stile
di vita improntato al rispetto delle norme comunemente osservate dalla
generalità dei consociati” e come “assunzione di comportamenti significativi
sintomatici del ravvedimento”.
A fronte di dette argomentazioni esaustive in fatto, per la loro coerenza interna e
per la loro logica congruenza alle risultanze processuali, e corrette in diritto, per
la esatta interpretazione e applicazione dei principi che presiedono alla
valutazione dei presupposti dell’invocato istituto, il ricorrente oppone
argomentazioni, che sono in parte generiche ed autoreferenziali nella parte in cui
deducono l’inesistenza di procedimenti penali pendenti a carico del Patruno; sono
infondate ove denunciano la tenuità dei fatti commessi successivamente, ed
indicativi, invece, della non correttezza del comportamento complessivo tenuto e
probanti una reiterazione criminosa; sono contrastanti con i limiti del sindacato
di legittimità, laddove si traducono sostanzialmente nella richiesta di un riesame
nel merito della vicenda al fine del conseguimento del chiesto giudizio favorevole
alla riabilitazione, attraverso la proposta diversa lettura e valutazione delle
risultanze processuali.
4. Essendo le censure prive di fondamento, il ricorso deve essere, pertanto,
rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il »febbraio 20114.

prevenzione applicata nei suoi confronti, ed ha ritenuto che gli elementi acquisiti

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