Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32801 del 10/04/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32801 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAIETTA RICCARDO N. IL 30/09/1966
avverso l’ordinanza n. 12/2012 TRIB. LIBERTA’ di LODI, del
01/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
19W/sentite le konclusjoni del ,CG Dott.
\g. C.g,
Uditi difensor Avv.;
451/4:
CiL2`2
A k-3
Data Udienza: 10/04/2013
42954/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 agosto 2012 il Tribunale di Lodi respingeva la richiesta di riesame
proposta da Maietta Riccardo – indagato quale legale rappresentante di s.r.l. del reato di cui
all’articolo 5 cligs. 74/2000 – avente per oggetto il decreto del gip dello stesso Tribunale che il
13 luglio 2012 aveva disposto sequestro preventivo per equivalente sui suoi beni fino alla
concorrenza di euro 2.500.000.
violazione degli articoli 1 e 5 d.lgs. 74/2000 nonché 321 c.p.p., in relazione rispettivamente
all’omessa ed erronea verifica del superamento della soglia di punibilità e alla sua erronea
determinazione; il terzo denuncia violazione delle stesse norme nonché degli articoli 1, comma
143 I. 244/2007, 322 ter c.p. e 125 c.p.p. per erronea determinazione dell’entità del profitto
sequestrabile, lamentando altresì omessa motivazione sulle doglianze difensive espressamente
sollevate al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non è fondato.
I due primi motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi
riguardano la questione della soglia di punibilità, pur essendo rubricati come violazione di legge
afferiscono in realtà all’accertamento fattuale, in sostanza adducendo insufficienza degli
elementi probatori ad integrare il fumus commissi delicti ovvero disamina insufficiente degli
stessi: il gip non avrebbe considerato gli elementi negativi di reddito e in generale i costi
effettivamente sostenuti dalla società, il Tribunale “se avesse prestato attenzione
all’ammontare indicato nella colonna relativa all’ “Iva presumibilmente dovuta”, pari alla
differenza fra l’Iva a debito risultante dal registro corrispettivi e l’Iva a credito computata in
relazione ai costi effettivamante sostenuti” avrebbe constatato il mancato superamento della
soglia di punibilità dal 2007 in poi, non sarebbe infine stato compiuto accertamento secondo i
canoni corretti. è evidente l’inammissibilità in questa sede di tali doglianze.
Il terzo motivo, a sua volta, si colloca su un piano fattuale perché “ridetermina” il profitto
che sarebbe configurabile nella fattispecie. A parte che la censura esorbita dal tema trattato
dal Tribunale, e a parte altresì che, ai sensi dell’articolo 325, primo comma,c.p.p., non è
ammissibile nella fattispecie il ricorso per vizio motivazionale, si osserva ad abundantiam che
già il Tribunale aveva considerato la questione collocandola sul piano di mero fatto, e
rilevandone la natura di “contestazione dei metodi con i quali la G.D.F. è pervenuta
all’accertamento dell’imponibile per gli anni di imposta cui si riferisce la misura cautelare”
(motivazione, pagina 6).
2, Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di tre motivi: i primi due riguardano la
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al
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pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Così deciso in Roma il 10 aprile 2013