Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32800 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32800 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OTTOCALLI ETTORE BATTISTA N. IL 04/06/1938
avverso l’ordinanza n. 13/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 24/04/2012
sentita la relazione fgtta dal Consigliere Dott,CHIARA GRAZIOSI;
lede/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.;

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SC)

Data Udienza: 10/04/2013

35804/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 aprile 2012 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’appello di
Ottocalli Ettore Battista – imputato per i reati di cui agli articoli 55 e 1161 c.nav. , 181, comma
1, d.lgs. 42/2004, 44, lettera c), d.p.r. 380/2001 e 734 c.p. – contro provvedimento del gip di
Lamezia Terme del 19 gennaio 2012 che aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni (una
costruzione e l’area di pertinenza) sottoposti a sequestro preventivo, lo dichiarava
inammissibile perché basato su questioni relative al fumus commissi delicti per le quali è in

2. Hanno presentato ricOrso i difensori dell’imputato, denunciando violazione di legge in
riferimento agli articoli 321. e 322 bis c.p.p. Successivamente al sequestro, infatti, sono
intervenute in data 10 luglio 2011 una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(dichiarante l’assoluta corrispondenza tra l’opera attuale e un’opera realizzata negli anni 19791980, oggetto di sentenza passata in giudicato) e in data 11 agosto 2011, per gli interventi
successivi diversi dalla costruzione principale, una concessione demaniale marittima in
sanatoria. Conclude il ricorso nel senso che “il rinvio a giudizio non sortisce alcun effetto
inibente rispetto ad una domanda di revoca di sequestro una volta acclarato, come nel caso in
esame, che vi sono fatti nuovi che sgretolano al fumus delitti”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Come ha correttamente rilevato l’ordinanza impugnata, nelle impugnazioni di misure
cautelar’ reali è preclusa diapo la citazione a giudizio ogni valutazione sul

fumus commissi

delicti (così Cass. sez. VI, 23 luglio 2007 n. 29884, che a sua volta richiama Cass. sez. VI, 9
luglio 1993, Batteselle). Tale interpretazione – che imposta una evidente differenza rispetto alle
misure cautelar’ personali, derivante dall’indiscutibile dato che la libertà personale, essendo un
valore costituzionalmente supremo, modella diversamente l’incidente cautelare – si conforma
ai noti limiti di cognizione del giudice relativi alla misura cautelare reale e, soprattutto, alla
necessità di non dar luogo a un incongruo – ed eventualmente dissonante – parallelismo di
accertamento tra la cognizione sommaria dell’incidente cautelare e della sua impugnazione e la
cognizione piena avviata dalla citazione a giudizio. La valutazione del fumus commissi delicti
pertanto si cristallizza, mentre l’approfondimento, che coinvolge il novum, deve svolgersi nella
sua sede naturale, ovvero nel dibattimento, per giungere a quello che è l’unico reale
accertamento della sussistenza o meno del reato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso va rigettato, con conseguente
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio.

corso un dibattimento a carpo dell’imputato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 aprile 2013

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