Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3280 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3280 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROTO CLAUDIO N. IL 16/11/1969
avverso l’ordinanza n. 2008/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
03/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso vv.;

Data Udienza: 12/12/2013

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-La Corte di appello di Milano
, con ordinanza del 24.04.2013,
rigettava la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere ovvero di
sostituzione con una misura meno afflittiva riguardo a:
PROTO CLAUDIO
già condannato in primo grado alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per il reato
di estorsione aggravata ai sensi degli artt. 628 n.3 co.3 CP ed art. 7 DL 152/1991;
1.2)-11 Tribunale per il riesame di Milano, con ordinanza del 03.06.2013 ,
respingeva l’appello e confermava il provvedimento impugnato.
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre per cassazione il difensore di Proto
Claudio,
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lette) c.p.p.
1)-violazione di legge ed illogicità della motivazione riguardo alla proporzionalità
della misura con riferimento all’entità del fatto ed alle condizioni personali
dell’imputato;
-Deduce l’erroneità della motivazione nella parte in cui ha posto in rilievo la
pericolosità del Proto e l’importanza criminale del suo intervento richiamando la
circostanza che il coimputato Spazian si era rivolto ad esso Proto per il
compimento dell’attività estorsiva;
-al riguardo, il ricorrente deduce che – al contrario – nella sentenza di condanna
emergerebbe che il Proto sarebbe stato richiesto del suo intervento non dallo Spazian
ma dal nipote La Rocca Biagio;
-inoltre, l’ordinanza sarebbe erronea nel non avere considerato che il Proto avrebbe
avuto un ruolo minore di semplice mediatore nella vicenda;
2)-violazione di legge ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto la
sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari ; senza considerare che il prevenuto
è estraneo ad ogni organizzazione criminale , sicchè le esigenze cautelari
potrebbero essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari , come per altro
avvenuto per gli altri coimputati;
3)-sottolinea come il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari andava valutato
anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sulla presunzione di cui
all’art. 275/c. 3 CPP;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
3.1) Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da -Vizi lògici o giuridici.
In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali , il
controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine
di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere

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Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Galli Massimo che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

3.3)-M riguardo , il ricorrente ricorda il principio per il quale la sostituzione
di una misura con altra meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze
cautelari, così come prevede l’art. 299 c.p.p., comma 2, è chiara espressione della
regola generale che comporta una continua verifica, da parte del giudice, circa il
permanere delle condizioni che hanno determinato la limitazione della libertà
personale e la scelta di una determinata misura cautelare, ma trascura di considerare
la motivazione impugnata laddove si sottolinea come dagli elementi sopra
evidenziati emerga in maniera chiara la pericolosità dell’imputato, per altro
sottolineata dalla ritenuta aggravante ex art. art. 7 Legge 203\91 e come non vi
siano in atti elementi sopravvenuti atti ad evidenziare un concreto allontanamento
del Proto dalle indicate logiche delinquenziali (pag.7).
3.4)-Alla luce di tale principio risulta non censurabile la motivazione adottata
riguardo alla permanenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale
ha evidenziato come non emergano nuovi atti a modificare la originaria valutazione,
con una valutazione che appare ineccepibile atteso che in tema di misure cautelari
personali, anche nel caso dell’appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen. – dopo la
pronuncia di una sentenza di condanna, di primo grado o di appello, il giudice della
cautela ha il dovere, ai sensi dei commi primo bis e primo ter dell’art. 275 cod. proc.
pen., di tenere conto, sia nella valutazione delle esigenze cautelari che nei criteri di
scelta delle misure, degli elementi che emergono dalla sentenza di condanna.
( Cassazione penale, sez. VI, 17/04/2012, n. 19008 )
3.5)-Neppure può ritenersi fondata la censura riguardo alla osservanza del
principio di proporzionalità di cui all’art. 275 comma 2 c.p.p. , atteso che tale
principio non impone di per sé la revoca della misura cautelare, a prescindere dalla
permanenza di esigenze cautelari, ove la durata della custodia già sofferta abbia
raggiunto il limite dei due terzi della pena inflitta con sentenza di condanna;
Cassazione penale, sez. un., 31/03/2011, n. 16085

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positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità. : l) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato ; 2) l’assenza di illogicità evidenti , risultanti “prima facie” dal testo del
provvedimento impugnato , ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Pen. , sez. IV, 06.07.2007 n.
37878).
3.2)-Invero , quanto al merito, il Tribunale, ha congruamente e logicamente
motivato in ordine alle ragioni , in punto di fatto, per le quali ha ritenuto tutt’ora
sussistenti le esigenze cautelari giustificative della custodia cautelare in carcere
osservando:
-che il reato estorsivo era stato compiuto attraverso gravi atti intimidatori,
protratti nel tempo ;
-che dalle intercettazioni telefoniche era emerso come il Proto non si era
limitato a svolgere attività di intermediazione ma aveva manifestato un’indole
violenta del tutto adesiva alle allarmanti logiche criminali caratterizzanti l’intera
vicenda (pag.2);
-che, difatti, nelle intercettazioni si sentiva il Proto che faceva cenno
all’utilizzo di un fucile (pag.3);

3.6)-11 Tribunale ha applicato correttamente tutti i principi sopra richiamati,
escludendo anche la violazione del principio della parità di trattamento con gli altri
imputati, osservando come il diverso trattamento riservato a De Cillis e Giorgio sia
stato giustificato dalla condotta dei predetti, improntata ad una minore intensità
intimidatoria rispetto a quella del Proto, il quale invece, ha letteralmente
perseguitato la vittima “per diversi mesi” , giungendo anche “a contattare e a
minacciare i suoi congiunti” , (pag.7) così manifestando una spiccata pericolosità
tale da impedire di ritenere che il decorso del tempo abbia potuto attenuare il
quadro cautelare (pag.7).
3.7)-Risulta pertanto fuori luogo il richiamo del ricorrente alla sentenza della
Corte Costituzionale sulla presunzione di cui all’art. 275/c. 3 CPP, atteso che la
decisione impugnata non ha utilizzato alcuna presunzione ma ha ampiamente
motivato in ordine alla gravità ed attualità della pericolosità dell’imputato.
3.6)-Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a nonna dell’art.94/1ter disp. att. cpp
Così deliberato in camera di consiglio, il 12.12.2013

Invero, l’applicazione del principio di proporzionalità nel corso
dell’esecuzione della custodia cautelare è rimessa al prudente apprezzamento del
giudice, pur quando sia decorso un lungo periodo di restrizione, e né può prescindere
da un’attenta valutazione di tutte le circostanze del caso, con specifico riferimento
alla persistenza o meno delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento
dell’adozione della misura. Cassazionepenale, sez. V. 12/02/2009, n. 21195

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