Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 328 del 14/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 328 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ROSSETTO SEAN nato il 20/01/1995 a MOTTA DI LIVENZA
ROSSETTO ERMES nato il 10/06/1964 a PORTOGRUARO

avverso la sentenza del 22/12/2016 del GIP TRIBUNALE di BELLUNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG
Udito il difensore

Data Udienza: 14/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Viene proposto ricorso avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Belluno del
22.12.16 che, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Rossetto Sean la
pena di anni due di reclusione ed euro 1.500 di multa, condizionalmente sospesa, e
a Rossetto Ermes la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 1.500 di multa,
li ha condannati, in solido, al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
liquidate in complessivi euro 4.581 oltre accessori di legge.

aggravato e reati connessi ( ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito).
2. Entrambi gli imputati ricorrono per il tramite del difensore, con atti di analogo
contenuto in cui si denuncia la erronea qualificazione giuridica dei fatti, contestati e
ritenuti quali furto in abitazione anziché, come si sostiene nei ricorsi, quali truffa.
2.1. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in
ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, determinate in
complessivi euro 4.581 senza alcuna motivazione in ordine alle singole voci di
spesa.
3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede

l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’entità della somma
liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile, con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
4. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito
dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in
motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare
anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo
negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia
sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto
rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno,
l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento,
che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le
volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.
4.1. Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere
esclusa,essendo stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che:”Integra il
delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento – e non quello di truffa – la
condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca
esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte
della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è

1

1.1. Ai due Rossetto sono addebitati numerosi episodi di furto in abitazione

sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una
definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di
disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri” (Sez. 5, Sentenza n. 18655 del
24/02/2017 Rv. 269640 e precedenti conformi: N. 47416 del 2013 Rv. 257491, N.
6412 del 2015 Rv. 262725, N. 14609 del 2017 Rv. 269537 )
5. Quanto alle censure relative alla condanna al pagamento delle spese di difesa
della parte civile, si deve affermare che è ricorribile per cassazione, sotto il profilo

condanna alla rifusione delle spese di parte civile, a condizione che siano indicate,
anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni
dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile (Sez.
5, n. 9744 del 12/12/2014, dep. 05/03/2015 , Rv. 263099; Sez. 6,n. 42543 del
15/09/2016 Rv. 268443).
5.1. Vi è infatti un obbligo di motivazione con riferimento ai parametri previsti dagli
artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l’impegno profuso nelle
diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e
delle contestazioni, il pregio dell’opera prestata, il numero e l’importanza delle
questioni trattate, l’eventuale urgenza della prestazione, nonchè i risultati e i
vantaggi conseguiti dal cliente (Sez. 5, n. 29934 del 27/05/2014 Rv. 262385).
5.2. Il ricorso è, per un verso,

generico, in quanto non indica in che misura il

compenso liquidato sia superiore ai limiti tariffari e per quali motivi l’eventuale
superamento non sia giustificato dalla natura della causa, d’altro canto non può
esimere questa Corti dal rilevare che è stata liquidata in favore della parte civile la
somma di euro 1.080 per la fase istruttoria, che non risulta esservi stata.
Ai sensi dell’art.620 lett.1 c.p.p. può essere pronunciato annullamento senza rinvio,
sul punto, con rideterminazione delle spese da parte di questa stessa Corte nella
misura di euro 2.880 oltre accessori di legge, con esclusione, quindi, della somma
di euro 1.080.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla liquidazione delle
spese in favore della parte civile, che ridetermina in complessivi euro 2.880 oltre
accessori come per legge; dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Così deciso il 14 novembre 2017
Il Presidente
Maurizio Fumo

del vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA