Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32799 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32799 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MODAFFARI ROCCO N. IL 21/03/1960
avverso l’ordinanza n. 3019/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
REGGIO CALABRIA, del 11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sefttite le conclusioni del PG Dott. Ayrt-yn Ce C“.4:
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Data Udienza: 20/02/2014

Ritenuto in fatto

1. Il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria con ordinanza deliberata
1’11 aprile 2013, ha rigettato l’istanza di remissione del debito per spese di
mantenimento in carcere proposta da Modaffari Rocco in quanto dagli
accertamenti espletati (rapporto informativo della Guardia di Finanza di Bianco)
era emerso che il condannato risultava aver percepito nell’anno 2010 redditi da
lavoro dipendente pari C 1221,00 ed essere comproprietario (per una quota di

debito, pari ad C 5.454,05, doveva escludersi che il suo adempimento potesse
comportare un rilevante squilibrio nelle condizioni patrimoniali dell’istante.
2. Avuta notizia del rigetto della richiesta di remissione del debito, il
Modaffari, con atto in data 23 maggio 2013, proponeva al medesimo Magistrato
di Sorveglianza di Reggio Calabria istanza di modifica dell’ordinanza reiettiva,
segnalando che, in forza di atto pubblico in data 5 ottobre 2000, egli aveva
ceduto al proprio fratello Francesco Modaffari la propria quota del
summenzionato terreno seminativo, sicché doveva ritenersi insussistente il
principale dato fattuale ritenuto ostativo all’accoglimento della stessa.
3. Con atto del 4 giugno 2013 l’adito Magistrato di Sorveglianza di Reggio
Calabria, qualificata l’istanza come ricorso per cassazione, ha disposta la
trasmissione degli atti a questa Corte.
4. Con requisitoria in data 17 ottobre 2013 il Procuratore Generale presso
questa Corte – non condividendo la qualificazione dell’istanza del Modaffari come
ricorso per cassazione, ritenendola piuttosto una nuova richiesta di remissione
del debito, non preclusa dalla precedente decisione, prospettandosi nella stessa
una situazione di fatto diversa da quella presa in esame dal giudice di merito ha chiesto a questa Corte di disporre la trasmissione degli atti al Magistrato di
Sorveglianza di Reggio Calabria perché lo stesso decida sulla nuova istanza di
remissione così riqualificata l’istanza di modifica dell’ordinanza deliberata 1’11
aprile 2013.

Considerato in diritto

1. La richiesta formulata dal Procuratore Generale presso questa Corte nella
sua requisitoria in atti è fondata e merita accoglimento.
Ed invero erroneamente il giudice di merito ha attribuito al Modafferi una

voluntas impugnationis della propria precedente statuizione, in realtà inesistente

Lp,

1/2) di un terreno seminativo, sicché, tenuto conto del modesto ammontare del

ricavandosi, invero, dal

nomen juris

attribuito dall’interessato al proprio atto

(istanza di modifica) e dalla sua presentazione non già ad un giudice
sovraordinato ma a quello funzionalmente competente a deliberare sulla richiesta
di remissione del debito, la chiara volontà dell’interessato ad ottenere una
rivalutazione dei presupposti per la concessione di un beneficio già negato,
attraverso l’allegazione di elementi nuovi non conosciuti dal giudice di merito,
dovendo ribadirsi anche con riferimento al procedimento di sorveglianza la
validità del principio più volte affermato da questa Corte (in termini, Sez. U, n.

preclusione derivante dal giudicato opera sempre

“rebus sic stantibus”

e,

pertanto, non impedisce la rivalutazione dell’istanza dell’interessato ove
sopravvengano nuovi elementi, precedentemente non noti o non esaminati.

P. Q. M.

Qualificata la richiesta di Modaffari Rocco come istanza di remissione del
debito, annulla senza rinvio il provvedimento 4/6/2013 e dispone la trasmissione
degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.

34091 del 28/04/2011 – dep. 15/09/2011, Servadei, Rv. 250350), secondo cui la

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