Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32790 del 30/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32790 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SINGH JASVIR N. IL 24/12/1979
avverso la sentenza n. 292/2012 GIUDICE DI PACE di LECCE, del
10/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ID,Q-Pm.e.to P0411-to Vt (1″{“12che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/06/2014

Ritenuto in fatto

1. Il 10 aprile 2013 il giudice di pace di Lecce dichiarava Singh Jasvir
colpevole del reato previsto dall’art. 14, comma 5-quater, d. Igs. n. 286 del
1998, così come modificato dalla legge n. 129 del 2011, accertato in Lecce il 6
settembre 2012 e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
lo condannava alla pena di settemilacinquecento euro di ammenda, non
sostituita, nel dispositivo, con la misura dell’espulsione, malgrado il riferimento

All’imputato si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio
dello Stato impartito dal Questore di Milano (rectius di Latina) il 17 novembre
2010 in ottemperanza al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di
Latina, adottato in pari data e regolarmente notificato.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore d’ufficio di
Singh Jasvir, avvocato Maurizio Mennmo, il quale ne richiede l’annullamento,
deducendo, a sostegno di tale richiesta, che nella sentenza impugnata il giudice
di merito si era sforzato di dimostrare soltanto la compatibilità della norma
incriminatrice assertivamente violata dall’imputato con la direttiva 2008/115/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, trascurando del tutto di dimostrare,
però, che il prevenuto avesse la possibilità di ottemperare all’ordine del Questore
di Latina, eventualità questa ritenuta insussistente, in quanto l’imputato Singh
Jasvir non aveva la possibilità economica di fare ritorno nel suo paese d’origine
(l’India), con la conseguenza che lo stesso dovrà essere assolto dall’imputazione
ascrittagli ai sensi dell’art. 45 cod. pen., essendo stato il fatto-reato commesso
per causa di forza maggiore.
3. L’adito Tribunale di Lecce, con provvedimento dell’il. giugno 2013 – nel
rilevare che il dispositivo della sentenza recava soltanto una condanna a pena
pecuniaria e che in ogni caso l’espulsione prevista dall’art. 62 bis d. Igs. n.
274/2000 è qualificata dal legislatore come “misura” e non come una pena, ha
qualificato l’appello come ricorso per cassazione, essendo le sentenze di
condanna alla sola pena dell’ammenda inappellabili, ed ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità.

Considerato in diritto

1. Rileva il Collegio che la sentenza impugnata, sia pure per motivi diversi
da quelli addotti dal difensore di Singh Jasvir deve essere annullata senza
rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

1

ctt,

in tal senso contenuto nella parte motiva della sentenza.

1.1 Al riguardo occorre infatti considerare, in via preliminare, che questa
Corte (in termini, da ultimo, Sez. 1, n. 47831 del 11/10/2013 – dep.
02/12/2013, Aliot Tahroi, Rv. 258452) è ormai univoca nell’affermare che la
nuova formulazione del reato di cui all’art. 14 comma quinto ter, d.lgs. n. 286 del
1998, introdotta con novella legislativa di cui al D.L. 23 giugno 2011, n. 89,
convertito con modifiche nella legge 2 agosto 2011 n. 129, non si pone in
continuità normativa con la precedente fattispecie di reato, sussistendo invece
discontinuità sostanziale del “tipo di illecito”, sicché essa è destinata a valere

comportamenti realizzati successivamente alla sua entrata in vigore.
In particolare, con riferimento alla vecchia formulazione della citata norma
incriminatrice, questa Corte aveva già affermato il principio secondo cui
l’efficacia diretta nell’ordinamento interno della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri) imponeva la
disapplicazione dell’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, con il
conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, per non
essere il fatto più previsto dalla legge come reato (Sez. 1, n. 18586 del
29/04/2011 – dep. 11/05/2011, Sterian e altro, Rv. 250233).
Orbene, con riferimento al caso di cui trattasi, se è pur vero che la condotta
contestata all’imputato Singh 3asvir (ingiustificata inosservanza dell’ordine di
allontanamento) risulta accertata il 6 settembre 2012, e quindi successivamente
all’entrata in vigore della nuova formulazione della norma incriminatrice, il
giudice di merito, nel ritenere senz’altro applicabile la nuova formulazione del
reato, non ha però tenuto conto, per un verso, che la Corte di Giustizia Europea
con la nota sentenza El Didri del 28 aprile 2011, nel dichiarare l’incompatibilità
con la direttiva 2008/115/CE dei delitti di inosservanza dell’ordine di
allentamento previsti dall’art. 14 co. 5 tre e quater t.u. imm., aveva altresì posto
in rilievo come fosse l’intero sistema procedimentale di esecuzione dei
provvedimenti espulsivi all’epoca vigente in Italia ad essere in contrasto con la
disciplina comunitaria, divenuta direttamente applicabile negli ordinamenti
interni dopo la scadenza del termine stabilito per il suo recepimento (24
dicembre 2010); per altro verso, che al ricorrente viene contesta l’inosservanza
di un ordine di allontanamento del questore emesso il 17 novembre 2010 con il
quale si imponeva allo straniero di lasciare il territorio dello Stato nel termine di
cinque giorni dalla data di notifica dell’ordine medesimo, previsione questa in
radicale contrasto con la disciplina comunitaria.
Nel caso in esame, pertanto, se è pur vero che il reato contestato al
ricorrente è un reato permanente, la cui consumazione si protrae sino alla
sentenza di condanna e che pertanto in relazione alla frazione di condotta
consumatasi successivamente all’entrata in vigore della nuova formulazione della
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solo per il futuro e può essere applicata esclusivamente in relazione ai

norma incriminatrice non vi sarebbe ragione per non applicare le nuove norme,
sta dì fatto, però, che il giudice di merito, non ha valutato la legittimità del
procedimento amministrativo nell’ambito del quale era stato emesso l’ordine di
allontanamento che si assume violato da ricorrente e che la contestazione del
reato presupponeva la previa emanazione di un nuovo (legittimo) ordine di
allontanamento, la cui eventuale accertata inottemperanza avrebbe giustificato,
l’applicazione del riformato art. 14 comma 5 quater d.lgs. n. 286 del 1998.
Alla stregua di tali considerazioni, si impone, evidentemente, l’annullamento

P.Q. M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il

30 4 ii)4/%10

12

luglio 12014.

senza rinvio della sentenza impugnata.

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