Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3279 del 18/10/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3279 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

MINZAT Marcel Vasile,

n. a Jichisu De Jos

-Romania-

il 31\7\1968

avverso la sentenza del Tribunale di Varese del
22\4\2010 (n. 840\09);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Oscar
Cedrangolo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità
del ricorso;

Data Udienza: 18/10/2012

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per
cassazione, il difensore dell’imputato, lamentando che il Tribunale non aveva
tenuto conto il Minzat era titolare di patente romena con validità 28\8\07 28\8\17 e, quindi, valida anche in Italia, essendo la Romania un paese
dell’Unione Europea dal primo gennaio 2007. In subordine lamentava il diniego
della concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è
contenuta negli artt. 135/136 C.d.S., che, in primo luogo, consentono la
possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno Stato Comunitario con la
patente nazionale; questa possibilità è pure estesa, a condizione di reciprocità,
ai titolari di patenti guida rilasciate da Paesi non comunitari. Negli altri casi, cd.
patenti non convertibili, la regolamentazione è la seguente:
a) Lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero
se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia.
b) Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente
straniera scaduta di validità, commette l’illecito amministrativo ex art. 126
C.d.S., comma 7, (guida con patente con validità scaduta).
c) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente
rilasciata da uno Stato Estero non più in corso di validità, commette il reato
contravvenzionale di guida senza patente.
d) Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente
straniera in corso di validità, commette l’illecito amministrativo assimilabile alla
guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 C.d.S., comma 7). In tal
senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte, sia in
relazione al Codice della strada previgente non differente in tema – peraltro da quello attuale, che al Codice in vigore, v. Cass. 13/10/1997 n. 2392; Cass.
17/12/1998 n. 3699/1999; Cass. 19/01/2011 n. 6821. Deve aggiungersi, per
completezza, che il nuovo disposto dell’art. 135 cod. strada, introdotto dal
D.Lgs. n. 59 del 2011, con entrata in vigore prevista in data 19/12/2013, al
comma 14 stabilisce testualmente: “Il titolare di patente guida rilasciata da
uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico
Europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della
residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 126, comma 11”.
Nel caso di specie, sebbene residente in Italia da oltre un anno, il Minzat era
titolare di patente rumena con scadenza di validità 28\\2017 (esibita
all’udienza del 22\4\2010).

1. Con sentenza del 22\4\2010 il Tribunale di Varese condannava Minzat
Marcel Vasile, cittadino romeno, alla pena di C 3.500= di ammenda per la
contravvenzione di guida senza patente di un’auto (acc. in Varese il 24\4\2008).
La presentazione di una fotocopia di patente estera, secondo il Tribunale, non
era idonea a provare la titolarità dell’abilitazione alla guida.

Ne consegue, da quanto sopra esposto, che il fatto-reato così come contestato
non sussiste.
PUQUMI

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2012

Il Consigliere esten>crre..7

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