Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3279 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3279 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ARRIGO ALFIO N. IL 10/12/1965
avverso l’ordinanza n. 603/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 12/12/2013

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 GIP presso il Tribunale di Modica , con ordinanza del 03.04.2013 ,
applicava la misura cautelare della custodia in carcere (attualmente trasformata in
arresti domiciliari) nei confronti di :
D’ARRIGO ALFIO
perché indagato, unitamente a Di Bella Mario e Licciardello Davide, del reato di
rapina aggravata in danno dell’Istituto di credito “Banca Agricola Popolare di
Ragusa — filiale di Modica” commesso in data 14 gennaio 2013;
1.2)-11 Tribunale per il riesame di Catania, con ordinanza del 22.04.2013, rigettava il
gravame proposto contro la misura predetta , che confermava ;
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione l’indagato a mezzo del

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
-Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-Illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto per accertata
l’identificazione di D’Arrigo Alfio per uno dei partecipanti alla rapina;
al riguardo , il ricorrente deduce:
-che il riconoscimento fotografico, non seguito da ricognizione di persona, compiuto
dal teste Angelico non sarebbe attendibile posto che questi, pur avendo avuto
occasione di vedere bene in viso il rapinatore avrebbe fornito del medesimo una
descrizione sommaria omettendo di riferire di alcuni tratti somatici specifici che
contraddistinguono il D’Arrigo, consistenti in alcune peculiarità del setto nasale e
dell’arcata dentaria superiore;
-che lo stesso teste Angelico non era attendibile anche per avere errato nella
descrizione di altro soggetto poi riconosciuto nel coimputato Licciardello ;
-che non risultavano utilizzabili i rilievi tratti dalle telecamere site nei pressi del
luogo oggetto della rapina, sia perchè riferite a date diverse dal delitto, sia perché
l’immagine risultava “schiacciata” così da escludere un giudizio di elevata
probabilità in ordine all’ attribuzione dell’immagine alla persona del D’Arrigo;
-che , ugualmente, non erano univoci i risultati delle analisi dei tabulati di due
utenze telefoniche, che risultavano in uso ad un cittadino senegalese ed attribuite
invece alla disponibilità del D’Arrigo sulla scorta di valutazioni opinabili e prive di
univocità.
2.2)-Nullità della decisione per illogicità della motivazione riguardo alle esigenze
cautelari , fondate su congetture ovvero sulla scorta di precedenti penali risalenti
nel tempo ed inidonei a fondare una valutazione di attualità della pericolosità.
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-1 motivi di ricorso sono totalmente infondati.

1

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Galli Massimo che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

Infatti il Tribunale del riesame ha Con esaustiva , logica e non Contraddittoria
motivazione , evidenziato tutte le ragioni , fattuali e giuridiche, che sostengono il
provvedimento restrittivo impugnato, rilevando:
-che le deposizioni dei testi risultavano attendibili perché conformi alle risultanze
del servizio di video sorveglianza interno all’Istituto bancario;
-che, per quanto riguardava il D’Arrigo , gli elementi indiziar/erano particolarmente
rilevanti ed attendibili perché conseguenti a tre diverse fonti e precisamente:
-il riconoscimento fotografico operato da uno dei condomini di Via Santa n. 12;
-le immagini dell’indiziato
riprese dal servizio di video sorveglianza
dell’abitazione privata di Via Pellico;
-la disamina ragionata del traffico telefonico afferente alle utenze in uso
all’ indagato;
3.2)-11 Tribunale compie così una valutazione in fatto , in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi
fattuali , priva di illogicità evidenti e in proposito va ricordato che, in tema di misure
cautelari personali , il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a dué
requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto
incensurabile in sede di legittimità : 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato ; 2) l’assenza di illogicità evidenti , risultanti
“prima facie” dal testo del provvedimento impugnato , ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (vedi Cassaz. Pen.
, sez. IV, 06.07.2007 n. 37878 ) .
3.3)-Risultano pertanto destituite di fondamento, in questa sede cautelare, le
deduzioni difensive riguardo all’insufficienza degli elementi indiziari, atteso che il
concetto di “gravità degli indizi”, secondo quanto disposto dall’art. 273 c.p.p., postula
un’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso
devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il
grado di certezza richiesto per un’affermazione di condanna, sia di alta probabilità
dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’indagato ( Cassazione penale,
sez. III, 15/11/2011, n. 6598)
3.4)-Né possono ritenersi fondate le censure come sopra riportate perché prive del
carattere della decisività e perché sostanzialmente consistenti in valutazioni
alternative delle medesime prove che il Tribunale ha analizzato in maniera corretta
e con motivazione esente da illogicità evidenti così da risultare non censurabile in
questa sede di legittimità.
In materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di
colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione
separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e

2

3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il
provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati
fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta
dall’art. 273 c.p.p. Cassazione penale, sez. IV, 04/03/2008, n. 15198

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravviandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di £.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 12.12.2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

3.5)-Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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