Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32788 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32788 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLLICINO LILLO N. IL 22/07/1984
avverso la sentenza n. 565/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per II u

Udito, per la

e civile, l’Avv

Uditi • ensor Avv.

Data Udienza: 24/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.5.2013 la Corte di appello di Palermo confermava
la decisione del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, in data
18.7.2012, con la quale Lillo Pollicino, all’esito del giudizio abbreviato, è stato
condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque e
giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. n.
159 del 2011 per non avere ottemperato alle prescrizioni relative alla misura di

comune di residenza, essendo stato trovato fuori dal comune.
La Corte di merito riteneva infondata l’eccepita nullità della sentenza di
primo grado conseguente, secondo l’imputato, alla manifestata volontà di
presenziare all’udienza ed essendo impedito perché l’autorizzazione del giudice
competente ad allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato non era stata
notificata tempestivamente. Riteneva la Corte territoriale che l’impedimento
dell’imputato non era stato in alcun modo rappresentato al tribunale dal
difensore di fiducia presente all’udienza.

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di

fiducia, denunciando la violazione di legge in ordine alla valutazione operata
dalla Corte di merito sulla eccepita nullità.
Dall’imputazione era facilmente riscontrabile che il ricorrente fosse al
momento del processo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della p.s. con obbligo di soggiorno; nonostante ciò, l’imputato non è
stato messo in condizione di partecipare al processo perché, pur avendo chiesto
alla competente autorità l’autorizzazione ad allontanarsi per presenziare
all’udienza, il provvedimento non è stato notificato. Conseguentemente, doveva
ritenersi l’impedimento assoluto a comparire dell’imputato che, peraltro, aveva
partecipato regolarmente alle precedenti udienze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Dal verbale del giudizio di primo grado l’imputato, costituito libero assente,
risulta sottoposto ad «obbligo di firma», misura cautelare che, come tale,
non costituisce alcun impedimento alla libera circolazione dell’imputato.
Né dagli atti, né da allegazioni di parte si trae la circostanza che il PolIckino,
alla data dell’udienza dinanzi al tribunale, dopo la violazione della misura di
prevenzione che aveva condotto all’arresto con applicazione di una misura
cautelare, fosse stato risottoposto alla misura di prevenzione con il conseguente
2

prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con l’obbligo di soggiorno nel

divieto di allontanarsi dal comune di residenza (Favara). Né, invero – come è
stato correttamente rilevato dalla Corte di appello – il difensore di fiducia,
presente all’udienza, ha rappresentato al tribunale l’impedimento dell’imputato
che avrebbe dovuto rappresentare al tribunale di aver chiesto l’autorizzazione ad
allontanarsi dal luogo di residenza per presenziare all’udienza, circostanza che
non poteva essere desunta dalla presenza alle precedenti udienze.
Né può essere richiamato nella specie l’orientamento interpretativo
consolidatosi, a partire dalla pronuncia delle Sez. U., 26/09/2006, n. 37483,

tratto in arresto per altra causa nel corso del processo un onere di pronta
comunicazione dell’impedimento a comparire (Sez. 5, 17 ottobre 2006, n.
37620, Serra, rv. 235227; Sez. 6, 13 novembre 2008, n. 44421, Apice. rv.
241605; Sez. 4, 19 marzo 2009, n. 19733, Ceccamese, rv. 243965) che ha
riguardo esclusivamente alla necessità di una tempestività della comunicazione
dello stato di detenzione.
Conseguentemente, nessuna nullità si è verificata nel giudizio di primo
grado.
D’altro canto, pur risultando allegato il provvedimento con il quale il
ricorrente era stato autorizzato dal giudice competente ad allontanarsi dal luogo
di soggiorno obbligato il 18.7.2012 per motivi di giustizia, non vi è alcun
elemento che attesti la circostanza che di tale autorizzazione l’imputato non
avesse avuto tempestiva comunicazione.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 24 giugno 2014.

Arena, rv. 234600, secondo il quale non può configurarsi a carico dell’imputato

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