Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32786 del 20/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32786 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LABONIA VINCENZO N. IL 22/03/1982
avverso la sentenza n. 749/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 05/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FILIPPO CASA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per 2_ ( a
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Uditi difensor Avv. Cec-t-02 e e–’29 Lta

• c.

Data Udienza: 20/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 5.11.2013, la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata
di Taranto, confermava la condanna alla pena di otto mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di
Taranto a LABONIA Vincenzo con decisione del 26.1.2009, in relazione al reato di cui all’art. 9,
comma 2, L. n. 1423 del 1956: l’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno presso il comune di residenza, non aveva

carta precettiva (fatto accertato in Taranto il 10.5.2007).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LABONIA Vincenzo, che deduce
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, richiamando un orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale deve escludersi che la omessa esibizione della
carta precettiva integri il reato di cui all’art. 9 L. n. 1423/56, in quanto la violazione della
relativa prescrizione è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata (Cass., sent.
n. 10714/2010).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nelle more del giudizio di cassazione, le Sezioni Unite di questa Corte sono state
investite, all’udienza del 29.5.2014, della seguente questione: “Se il sorvegliato speciale che
non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali ed agenti di polizia di sicurezza la carta
precetti va (attualmente, carta di permanenza) risponda del reato di cui al comma primo
dell’art. 9 della I. n. 1423 del 1956 (attualmente, comma primo dell’art. 75 del d. Igs. n. 159
del 2011) o di quello previsto dal comma due del medesimo articolo (attualmente, comma
secondo dell’art. 75 del d. Igs. cit.) o, infine, della contravvenzione di cui all’art. 650 cod.
pen.”.
Le Sezioni Unite hanno risolto la questione nel senso che il sorvegliato speciale debba
rispondere della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen..
2. Così qualificato il reato ascritto al ricorrente LABONIA, deve rilevarsi che il relativo
tempo di prescrizione – in assenza di periodi di sospensione per quanto riscontrato in atti (art.
159 cod. pen.) – risulta maturato alla data odierna nella sua durata massima di cinque anni
prevista dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., nel testo attuale in concreto
applicabile.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art.
620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché il reato, qualificato ai sensi dell’art. 650 cod.
pen., è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

1

rispettato le prescrizioni inerenti alla misura stessa, essendo stato trovato sprovvisto della

Qualificato il reato ai sensi dell’art. 650 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza
impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014

stensore

Il Consi

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