Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32785 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32785 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALFANO LUIGI ROBERTO N. IL 09/11/1968
avverso la sentenza n. 1556/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GR (3,Q I EL E 4/4- 2227-Tig
che ha concluso per e l ; a (A 4A II22-:L–; e. fc2.:” ,,1,2_, 4 o
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 08.10.2013 la Corte d’appello di Milano integralmente
confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato Luigi Roberto Alfano
(rimasto contumace in entrambi i giudizi di merito) colpevole del reato di cui
all’art. 4 L. 110/75, così condannandolo, in concorso di circostanza attenuanti
generiche, alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 100- di ammenda.L’Alfano era stato trovato in possesso di una mazza in legno lunga cm. 95,

Riteneva invero detta Corte come si trattasse di un’arma impropria del cui
porto l’Alfano non aveva giustificato il motivo; che non potesse riconoscersi
l’attenuante del fatto di lieve entità, concedibile solo per gli oggetti atti ad offendere
e non per le armi improprie; che la pena irrogata fosse adeguata.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato
che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare
argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : a) non vi erano le condizioni, al
momento del controllo, che rendessero plausibile l’utilizzazione del bastone come
strumento di offesa; b) l’attenuante di cui al comma 3 dell’art. 4 L. 110/75 poteva
essere concessa anche in relazione alle armi improprie.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato solo nei limiti di cui alla seguente motivazione, quanto
all’attenuante del caso di lieve entità, deve essere rigettato per ogni altro profilo,
siccome infondato.2. E’ invero infondato il primo motivo di ricorso. Quel che conta, al fine di
qualificare l’oggetto sequestrato all’imputato, non sono tanto le circostanze di luogo
e di tempo al momento del sequestro stesso, ma le caratteristiche oggettive del
bastone (ed in particolare le sue dimensioni e consistenza) che lo rendano atto ad
offendere, come si rende evidente dal testo del comma secondo dell’art. 4 L.
110/75, prima parte. Peraltro ai fini in parola rileva la potenzialità dell’uso
offensivo, al di là delle contingenze del singolo momento. Del resto la detenzione di
una mazza in auto si caratterizza proprio per la facile apprensibilità del bastone
(cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 40806 in data 05.06.2013, Rv. 257245, Patricelli).L’evidenza del commesso reato si configura poi per l’indiscussa mancanza di
giustificazione, non fornita al momento del controllo di polizia, essendo peraltro

1

detenuta nel bagagliaio della sua auto; fatto commesso in Segrate il 12.08.2009.-

palesemente inconsistente e non plausibile quella data in sede di giudizio, mediante
memoria (sostituire il manico di un piccone).Su tali punti, logici e coerenti, deve essere convalidata la corretta motivazione
della sentenza impugnata che ben resiste alle infondate deduzioni del ricorrente.Deve, pertanto, essere confermata la sussistenza del reato, diventando così
definitivo -anche ai fini della così scongiurata prescrizione, per il principio del
giudicato parziale- il giudizio di responsabilità dell’Alfano in ordine al reato a lui

3. E’ fondato invece il secondo motivo di ricorso. Ed invero questa Corte di
legittimità ha ormai affermato il principio secondo cui l’attenuante del caso di lieve
entità può essere ravvisata anche in ordine alle arme improprie di cui al comma
secondo della norma in esame : cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 46264 in data
08.11.2012, Rv. 253968, Visendi : “La circostanza del fatto di lieve entità previsto
dall’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 si applica a tutte le armi improprie
indicate nell’art. 4, comma secondo, I. cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere
strettamente intesi; (Fattispecie relativa a porto di coltello a serramanico)”; nello
stesso senso v. anche Cass. Pen. Sez. 1°, n. 12915 in data 01.03.2012, Rv.
252272, P.G. in proc. Corso; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 37080 in data 11.10.2011, Rv.
250817, Scarcella).4. Si impone dunque annullamento per violazione di legge solo limitatamente
all’esclusione dell’attenuante del caso di lieve entità, con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’appello di Milano che, in piena libertà valutativa in fatto, ma senza
l’errata preclusione affermata dalla sentenza in esame, giudichi dell’eventuale
sussistenza dell’attenuante di cui al comma 3 dell’art 4 L. 110/75 chiesta
dall’imputato, se del caso rimodulando di conseguenza la pena.P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 4, comma
3, L. 110/75 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte
d’appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso in Roma il 18 Giugno 2014 Il Consigliere estensore

rrR resid nte

ascritto.-

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