Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32782 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32782 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONGIORNO CARMELO N. IL 21/01/1961
avverso la sentenza n. 481/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. q . Fo Pyteo iu
ju
che ha concluso per
‘ < Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 4 _ Data Udienza: 22/05/2014 L Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5.7.2013, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di condanna di BONGIORNO Carmelo, in ordine ai reati di cui all'art. 697 cod.pen. e 20 c. 1 L. 110/75, alla pena di mesi tre e giorni dieci di arresto, pronunciata dal Tribunale monocratico di Agrigento, in data 20.2.2012. La Corte rilevava che all'imputato furono rinvenute presso la sua abitazione, un numero elevato di munizioni (ben 283 cartucce cal. 12 peraltro denunciate ed altre tipologie facile accesso e a suo tempo (nel 1995) ricevute in eredità dal suocero, senza averne fatto denuncia di detenzione. Veniva evidenziato che il prevenuto aveva cinque figli in minore età e pertanto il luogo in cui erano custodite la munizioni non era adeguatamente protetto, cosicchè era integrato il reato di cui all'art. 20 L. 110/75 e che la mancata denuncia di acquisizione della titolarità delle munizioni configurava la violazione dell'art. 697 cod.pen. A causa delle emergenze del certificato penale non venivano ritenuti sussistere i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, né per concedere i benefici di legge. 2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione, il prevenuto personalmente, per dedurre violazione di legge penale e processuale e illogicità della motivazione: non sarebbe stata data ragione alle censure sviluppate in sede di appello, con il che la colpevolezza del Bongiorno sarebbe stata affermata in re ipsa. Inoltre viene dedotta l'intervenuta prescrizione del reato, quanto meno alla data di presentazione del ricorso. Considerato in diritto. Del tutto preliminarmente va osservato che i fatti risalgono al 20.6.2009, quindi la prescrizione cadrà il 26.9.2014 (avendosi riguardo a reati contravvenzionali che si estinguono con il decorso di anni quattro, più un anno ai sensi dell'art. 160 u.c. cod.proc.pen.), con il che allo stato non può parlarsi di perenzione dei reati per decorso del tempo. Può essere ravvisato un profilo di violazione di legge nel fatto che la contestata violazione dell'art. 20 L. 110/1975 ha riguardo alla sola omessa custodia delle armi, non già delle munizioni, così come affermato da questa Corte con un recente arresto (Sez. I, 21.3.2013, n. 15940, rv 255382). Per quanto riguarda invece la violazione dell'art. 697 cod.pen., a nulla poteva rilevare, come sostenuto dalla corte territoriale, l'assenza di pericolosità delle munizioni, elemento questo del tutto estraneo alla fattispecie in contestazione. Ciò 2 di pallottole ), custodite all'interno di baule nella stanza da letto, dunque in luogo di che rileva ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod.pen. è che l'imputato ammise di aver ricevuto le stesse dal suocero e che le deteneva del tutto consapevolmente senza autorizzazione. Sul punto giova ricordare che è stato affermato che la struttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, prevista dall'art. 697 cod. pen., è compatibile anche con una condotta colposa, giacché è possibile che l'omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul piano soggettivo ad un atteggiamento colpevolmente incontestabile che la contravvenzione sia apprezzabile sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, senza rinvio, solo in relazione all'imputazione di cui all'art. 20 c. 1 L. 110/1975, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena di giorni dieci di arresto. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. p.q.m. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui all'art. 20 c. 1 L. 110/1975, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni dieci di arresto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, addì 22 Maggio 2014. negligente dell'agente (Sez. I, 7.2.2013, n. 13355, Rv 255176). E' quindi

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