Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32780 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32780 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATOS SANDY ALEX N. IL 23/12/1984
avverso la sentenza n. 1758/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
che hail concluso
per
Udito
Procuratore
Giriale in persona del pottR.. C)–S3.Ziffit(f-) fkì

RivikykeyLig- la-ze.

Udito, per la parte civ . , l’Avv
Uditi difensor

Data Udienza: 22/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23/11/2012, confermava
quella del G.U.P. del Tribunale di Ravenna che aveva condannato Matos Sandy
Alex per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 alla pena di mesi dieci di
reclusione ed euro 2.200 di multa, previa esclusione della recidiva e riconosciuta
l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., nonché alla pena di anni
quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati di detenzione illegale di
armi, una delle quali clandestina e alterata, nonché di munizioni, di ricettazione

nonché il fucile con matricola alterata) e di detenzione di 46 banconote
contraffatte, reati riuniti per continuazione, applicata la recidiva reiterata
specifica ed infraquinquennale e con la diminuente del rito abbreviato.
Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell’imputato,
che si trovava agli arresti domiciliari, era stato rinvenuto hashish del peso di gr.
191 occultato in cucina, una pistola non registrata, con caricatore e proiettili
nella camera da letto nonché le altre armi e le banconote custodite in una
pertinenza dell’abitazione.
L’appellante aveva invocato la concessione delle attenuanti generiche da
ritenersi equivalenti alla contestata recidiva, aveva chiesto la rideterminazione
del trattamento sanzionatorio e la sostituzione della pena inflitta per il reato di
detenzione di stupefacenti con il lavoro di pubblica utilità.
La Corte riteneva la pena congrua e non concedibili le attenuanti generiche:
secondo la sentenza impugnata, l’assunzione di responsabilità da parte
dell’imputato da una parte era diretta a scagionare la convivente, dall’altra non
aveva aggiunto nulla a ciò che le risultanze istruttorie avevano ampiamente
evidenziato. La Corte sottolineava che la pistola era pronta all’uso e che
l’imputato aveva trasformato il luogo degli arresti domiciliari in un deposito di
armi.
La personalità dell’imputato – scarcerato dopo precedente condanna un
anno e mezzo prima – non giustificava la concessione delle attenuanti generiche;
né era possibile la concessione del lavoro di pubblica utilità in relazione alla
condanna per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, atteso che la misura
presuppone l’affidabilità del condannato, da escludere nel caso di specie.

2. Ricorre per cassazione Matos Sandy Alex, deducendo distinti motivi.
Con un primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con
riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in relazione allo
stato di tossicodipendenza, che era stato ampiamente provato nel giudizio di

2

di due delle quattro armi sequestrate (un fucile di accertata provenienza da furto

primo grado.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione per la mancata concessione del lavoro di pubblica utilità. Il Giudice
di primo grado aveva ritenuto sussistente l’attenuante di cui al quinto comma
dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e aveva valutato la detenzione dell’hashish come
frutto di una ricaduta del tutto occasionale nel reato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e comunque
generico.
Il ricorrente non prende in considerazione l’ampia argomentazione in ordine
alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti
generiche; per di più il ricorso non è autosufficiente nel contestare la
contraddittorietà dell’affermazione della Corte territoriale, secondo cui lo stato di
tossicodipendenza non era stato provato dalla difesa, atteso che il certificato
della A.S.L. viene soltanto menzionato e non riprodotto né allegato; in ogni caso,
la lettura della sentenza impugnata dimostra che lo stato di tossicodipendenza
non è stato considerato decisivo rispetto alla decisione sul punto.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la
difforme valutazione della detenzione dello stupefacente da parte del Giudice di
primo e di quello di secondo grado non costituisce vizio della motivazione della
sentenza di appello; da parte sua, la Corte territoriale motiva adeguatamente in
ordine al rigetto dell’istanza fondata sull’art. 73, comma 5

bis d.P.R. 309 del

1990: ma la motivazione è del tutto ignorata dal ricorrente.

3. Essendo sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del
2014, in conseguenza della quale torna ad applicarsi la disciplina dei reati sugli
stupefacenti contenuta nel d.P.R. n. 309 del 1990 nella versione precedente alla
novella del 2006, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
limitatamente alla misura della pena per il reato sub A: in effetti, avendo la
detenzione illecita per oggetto hashish – cioè “droga leggera” – la pena edittale
prevista per l’ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73 cit. è assai
inferiore a quello di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 3.300 di multa
adottata come pena base per il calcolo da parte del Giudice di primo grado.
Il Giudice del rinvio provvederà, quindi, a rideterminare la misura della pena
per detto reato alla luce della normativa precedente alla novella del 2006

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

oggetto della sentenza di illegittimità costituzionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena relativa
al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 e rinvia per nuovo
giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna; rigetta nel
resto il ricorso e dichiara irrevocabili le parti della sentenza impugnata relative

Così deciso il 22 maggio 2014

Il onsigliere estensore

Cr—

MI Presi e tf,

alle affermazioni di responsabilità ed alle pene irrogate per i restanti reati.

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