Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32779 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32779 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOR THIOUNE THIOUNE N. IL 16/01/1984
avverso la sentenza n. 154/2011 GIUDICE DI PACE di AREZZO, del
27/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5ED Dego Ai i
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che ha concluso per j`:,,t,,A.,,,,…..L 9,-.1,–11….` 9U

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Udito, per la parte civi , l’Avv
Udit i difensor Av

1

Data Udienza: 22/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 27.9.2011 il giudice di pace di Arezzo condannava MOR
THIOUNE alla pena di euro 3.750 di ammenda, per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs.
286/1998, in quanto risultava essersi intrattenuto nel nostro Stato con permesso di
soggiorno scaduto e quindi in violazione delle norme in materia di immigrazione , così
come era stato accertato il 18.10.2010.

ricorso per

cassazione, non essendo appellabili le sentenze di condanna alla sola pena
dell’ammenda-, il prevenuto pel tramite del suo difensore, per dedurre che gli atti
introduttivi del giudizio furono notificati presso il difensore d’ufficio, ancorchè il
medesimo non abbia mai eletto domicilio presso di lui. In secondo luogo è stato rilevato
che non ricorreva prova certa della presenza dell’imputato in Italia senza regolare
permesso di soggiorno. Infine veniva rilevata l’eccessività della sanzione.

Considerato in diritto.
Il primo motivo di carattere processuale è fondato ed ha carattere assorbente.
Risulta dagli atti, – al cui esame diretto la Corte di Cassazione può accedere, in
quanto è giudice anche del fatto ai fini dell’accertamento dell’ “error in procedendo”,
(Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro; Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, Arrivoli)che venne nominato difensore d’ufficio, nella persona dell’avv.to Cosulich, il 6.8.2010 e
che in detta occasione l’imputato non si rifiutò di dichiarare domicilio, ma venne omessa
la dichiarazione. Pertanto, non ricorrendo rifiuto, ma solo omissione, si versa al di fuori
del perimetro dell’art. 161 u.c. cod.proc.pen., cosicchè del tutto inopinatamente venne
scritto nel decreto di citazione a giudizio che il MOR aveva dichiarato domicilio presso il
difensore. Non solo, ma la procedura di notificazione non risulta neppure regolarmente
eseguita ai sensi dell’art. 161 cod.proc.pen., atteso che la scheda di notificazione al
difensore come domiciliatario non risulta completata, risultando solo completa la scheda
di notificazione dell’avviso al difensore, in tale sua esclusiva qualità. Dunque il MOR, in
ragione della non corretta procedura di notificazione degli atti introduttivi del giudizio,
non poteva essere dichiarato contumace.
La sentenza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al
giudice di pace di Arezzo.

2

2. Avverso tale decisione ha interposto appello, -convertito in

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di
Arezzo.

Così deciso in Roma, addì 22 maggio 2014.

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