Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32777 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32777 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLASSAI DAVIDE N. IL 02/05/1969
avverso la sentenza n. 2400/2010 GIP TRIBUNALE di BELLUNO, del
28/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f.
or6jg L,c,”(
che ha concluso per
&

Udit i difen

Data Udienza: 09/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28.2.2012 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Belluno condannava, con il rito abbreviato seguito alla opposizione a
decreto penale di condanna, Davide Bellassai alla pena di euro 120 di ammenda,
esclusa la continuazione, per il reato di cui all’art. 109 r.d. 18.6.1931 n. 773,
perché in qualità di preposto alla conduzione di un albergo della società Paven
s.r.l. trasmetteva le schede di ospitalità ai clienti all’autorità di p.s. oltre le 24

Riteneva, in primo luogo, infondata la doglianza dell’imputato sul quale
gravava l’obbligo di comunicazione di cui alla norma in contestazione.
Infondata doveva ritenersi, altresì, la tesi difensiva secondo la quale, dopo
l’abrogazione della legge n. 135 del 2001 in forza della legge n. 79 del 2011
(ancorchè successiva al fatto in esame), il testo applicabile dell’art. 109 TULPS è
quello in vigore a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 97 del 1995 che
aveva espressamente previsto la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da lire un milione e lire sei milioni. In specie, rilevava che pacificamente
la legge n. 135 del 2001 aveva superato la precedente depenalizzazione e che
l’abrogazione di detta legge comporta che la norma viene meno per il futuro ma
restano da essa disciplinate le fattispecie già esaurite e la novellazione
determinata dalla norma poi abrogata era già avvenuta ed il testo della norma
modificata deve considerarsi immutato pur dopo l’abrogazione della legge di
modifica; invero, se il legislatore avesse voluto abrogare la norma dell’art. 109
TULPS avrebbe dovuto prevederlo espressamente. Tanto, ad avviso del giudice,
risulta ulteriormente confermato dalla modifica del comma 3 dell’art. 109 TULPS
seguita all’art. 40 comma 1 del d.l. n. 201 del 2001 (conv. con la legge n. 214
del 2011) che, pur avendo modificato le modalità esecutive dell’obbligo di
comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità della persone
alloggiate entro le 24 ore non ha previsto specifica sanzione, pertanto, la
violazione dell’obbligo è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 17 TULPS.

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, l’imputato,

personalmente, che è stato qualificato ricorso per cassazione.
Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in ordine alla sanzione
applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 109 TULPS a seguito
dell’intervenuta abrogazione della legge n. 135 del 2001 in forza del d.lgs. n. 79
del 2011 e reviviscenza della disposizione che prevedeva la sola sanzione
amministrativa che, pertanto, ai sensi dell’art. 2 cod. pen. si applica anche ai
fatti precedenti.

2

ore prescritte dalla norma, il 30.8.2010.

In secondo luogo, lamenta il vizio della motivazione quanto alla ritenuta
responsabilità dell’imputato nella sua qualità di legale rappresentante della
società Paven s.r.I., non essendo addetto alla comunicazione all’autorità di
polizia delle schede dei clienti dell’albergo nel quale neppure era presente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, in primo luogo, rilevarsi la palese infondatezza del motivo di ricorso

rappresentante della società Paven s.r.I., non essendo addetto alla
comunicazione all’autorità di polizia delle schede dei clienti, atteso che la norma
in contestazione attribuisce la responsabilità «ai gestori delle strutture anche
tramite i propri collaboratori».
2. Quanto alla sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui
all’art. 109 TULPS, gli interventi normativi che si sono succeduti hanno
determinato non poche incertezze applicative.
Il d.lgs. n.480 del 1994 art. 4 che aveva modificato il comma 4 dell’art. 109,
prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata
italiana o straniera; con l’intervenuto del d.l. n. 97 del 1995, conv. legge 203 del
1995 (riordino della materia del turismo, spettacolo e sport) si disponeva la
modifica dell’art. 109 comma primo, terzo e quarto, quest’ultimo ancora
modificato con la previsione di un’unica sanzione amministrativa con
conseguente depenalizzazione.
La legge n. 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, ha
successivamente riscritto per intero l’art. 109 TULPS in tre commi e non ha
previsto alcuna sanzione, né penale né amministrativa, determinando in tal
modo l’applicazione della sanzione penale ai sensi dell’art. 17 TULPS. In tale
senso si è pronunciata questa Corte affermando che l’obbligo per i gestori di
esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all’autorità locale
di p.s. le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive
al loro arrivo è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all’art.
17 del TULPS , avendo la legge n. 135 del 2001 riformulato la norma eliminando
la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del
d.l. n. 97 del 1995. (Sez. 3, n. 37145 del 07/07/2005, Parati, rv. 232474; Sez.
1, n. 42565 del 06/11/2008, Montoro, rv. 241720).
Con il d.lgs. n. 79 del 2011 (codice statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo) è stata abrogata la legge 135 del 2001; tuttavia, la
sostituzione in toto della predetta legge con la novella non comporta la
eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo dell’art. 109 TULPS che si è già
verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con d.l. n. 97

3

relativo alla sussistenza della responsabilità del ricorrente nella qualità di legale

del 1995 che prevedeva la sanzione amministrativa (Sez. 3, n. 19037 del
18/04/2007, Caggegi). Tanto trova conferma \cnel fatto che il successivo d.l. n.
201 del 2011, conv. nella legge n. 214 del 2011 (decreto semplificazione
governo Monti) che all’art. 40 comma

1

prevede la semplificazione degli

adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell’art. 109
TULPS e modifica il solo comma 3 facendo riferimento al testo di detto articolo
formulato dalla legge n. 135 del 2001 che, quindi, considera vigente anche dopo
l’intervenuta abrogazione.

riferisce esclusivamente alla condotta di consegna tardiva delle schede che non è
più prevista nella vigente formulazione del comma 3 dell’art. 109 TUPLS che
impone soltanto che entro le ventiquattro ore successive all’arrivo vengano
comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di
mezzi informatici e telematici o mediante fax. Del resto, anche all’epoca del fatto
era prevista come modalità alternativa alla consegna delle schede tale forma di
comunicazione la cui omissione o tardiva esecuzione non è stata però contestata
all’imputato. Pertanto, deve escludersi, sotto tale profilo, che vi sia continuità
normativa e la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 2 cod.pen., deve essere
annullata senza rinvio perché il fatto contestato non è previsto dalla legge come
reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.

Così deciso, il 9 aprile 2014.

3. Deve, tuttavia, rilevarsi che la contestazione mossa al ricorrente si

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