Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32774 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32774 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Cantelli Anna Maria, nata ad Aversa, il 16/2/1968;

avverso l’ordinanza del 10/1/2014 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. Giuseppe CSMailii, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli rigettava l’appello cautelare proposta da Cantelli Anna Maria
avverso il provvedimento con cui il G.i.p. della stessa città aveva a sua volta respinto

Data Udienza: 09/07/2014

la sua istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ai fini di
confisca ex art. 12 sexies I. n. 356/1992 nel procedimento a suo carico per il reato di
cui all’art. 12 quinquies della stessa legge e del marito Corvino Luigi per il medesimo
reato, nonché per quelli di cui agli artt. 416 bis, 416 ter e 648 ter c.p.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagata a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi.

sussistenza dei presupposti per l’applicazione del vincolo cautelare, rilevando come la
difesa avesse documentato l’origine lecita delle somme pervenute sui conti bancari
oggetto della misura cautelare e il loro parziale impiego per l’acquisto dell’immobile
parimenti sottoposto a sequestro. Documentazione di cui il Tribunale non avrebbe
tenuto conto, ritenendo i beni nella disponibilità della Cantelli comunque riconducibili al
Corvino sulla base della mancata dimostrazione dell’origine lecita delle somme elargite
alla ricorrente dai propri genitori. In tal modo i giudici napoletani avrebbero
illegittimamente gravato la stessa di un onere di allegazione non solo sull’origine del
proprio accumulo patrimoniale, ma altresì di quello dei suoi danti causa.
2.2 Con il secondo motivo analoghi vizi del provvedimento impugnato vengono
/
lamentati con riguardo alla ritenuta riconducibilità dei beni sequestrati al marito della
Cantelli, senza considerare che sul conto corrente di quest’ultima confluivano anche gli
stipendi dell’attività di insegnante della medesima e che la provvista servita per
l’acquisto dell’immobile era stata fornita dai genitori dell’indagata subito prima del
matrimonio con il Corvino a titolo di dono nuziale. Sarebbe dunque immotivata
l’affermata attribuzione allo stesso Corvino della effettiva titolarità di tali beni. Né
infine il Tribunale avrebbe in alcun modo argomentato sulla sussistenza in capo alla
Cantelli del dolo richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 12 quinquies I. n.
356/1992.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.

2. Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per
cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre
censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui
oggetto di doglianza sia l’assoluta mancanza di un apparato giustificativo della
decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l’inidoneità a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio

2.1 Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla

2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in
proc.Bevilacqua, Rv. 226710).
2.1 In tal senso devono allora ritenersi fondate le censure mosse dalla ricorrente alla
giustificazione offerta dal Tribunale sulla ritenuta inidoneità della documentazione
prodotta dalla difesa a dimostrare l’origine lecita delle somme di danaro presenti sui
conti della Cantelli od utilizzate per l’acquisto dell’immobile sequestrato.
2.2 In proposito deve ricordarsi che in tema di sequestro preventivo propedeutico alla

dei beni una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è
sufficiente dimostrare che tale soggetto non svolge un’attività tale da procurargli il
bene acquisito per imporre, a suo carico, l’onere di dimostrarne la legittima
provenienza e l’effettività della propria posizione di titolare (Sez. 6, n. 39259 del 4
luglio 2013, Purpo e altro, Rv. 257085). In tal senso la ricorrente aveva quindi allegato
e documentato di essere stata beneficiaria di ripetuti atti di liberalità – anche in
occasione delle nozze con il Corvino – da parte dei propri genitori, tali da giustificare la
consistenza del patrimonio accumulato a suo nome, il quale sarebbe stato altresì
alimentato dagli stipendi di insegnante percepiti dall’indagata.
2.3 I! Tribunale ha escluso che gli elementi allegati dalla difesa possano ritenersi idonei
a vincere la presunzione di illecito accumulo sulla base di due argomentazioni: per un
verso rilevando il difetto di prova sull’origine lecita delle somme oggetto delle
elargizioni, per l’altro evidenziando la mancata dimostrazione della fonte e della
destinazione degli assegni evocati come lo strumento attraverso cui le menzionate
elargizioni sarebbero state veicolate.
2.4 Tale apparato giustificativo in realtà consente di ritenere il provvedimento
impugnato motivato solo in maniera apparente, oltre a risultare viziato in diritto. Ed
infatti per vincere la presunzione di illecito accumulo il destinatario del vincolo
cautelare deve dimostrare l’origine lecita dell’acquisto del bene e non anche di quello
del proprio dante causa. E’ ovvio che quando l’acquisto avvenga a titolo oneroso
l’onere della prova viene traslato sull’origine delle risorse monetarie impiegate per
effettuarlo, ma quando lo stesso si sostanzi in un atto a titolo gratuito (o comunque in
un atto che non preveda l’immediato versamento di un corrispettivo), in assenza di
elementi che consentano di ritenere lo stesso meramente simulato o di attribuire la
titolarità originaria del bene allo stesso donatario o al soggetto di cui sarebbe il
prestanome, il suddetto onere è assolto attraverso la dimostrazione dell’identità tra il
bene detenuto e quello oggetto dell’elargizione. Nello stesso senso questa Corte ha del
resto già avuto modo di rilevare come l’acquisto del bene a titolo gratuito rende altresì
impossibile la valutazione di sproporzione fra il valore del bene medesimo ed i redditi e
le attività economiche dell’acquirente ai fini dell’eventuale confisca del bene a norma

confisca di cui all’art. 12 sexies I. n. 356/1992, sussiste a carico del titolare apparente

dell’art. 12-sexies I. n. 356/1992 (Sez. 2, n. 43776 del 4 ottobre 2013, Coppola, Rv.
257305).
2.5 Quanto poi al difetto di tracciabilità degli assegni attraverso cui si sarebbero
veicolate le ripetute donazioni di cui avrebbe beneficiato la Cantelli, il Tribunale si è
limitato ad asserire, senza spiegarne le ragioni – rivelandosi così la sua valutazione
come meramente apodittica – che la documentazione prodotta dalla difesa con l’atto
d’appello non sarebbe sufficiente a dimostrare l’effettivo flusso di danaro dai genitori

impugnato ha speso sulla confluenza nei conti della Cantelli degli stipendi percepiti
dalla medesima come insegnante.

3. Conclusivamente il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Napoli, il quale si atterrà ai principi affermati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 9/7/2014

della ricorrente a quest’ultima. Non di meno alcuna argomentazione il provvedimento

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