Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32772 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32772 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Arnone Giuseppe, nato ad Agrigento il 06/02/1960

avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Agrigento emessa il 25/09/2013, nell’ambito del procedimento penale iscritto a
carico di
Pennica Salvatore, nato ad Agrigento il 14/06/1964

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Fulvio Baldi, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 08/07/2014

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, disponeva l’archiviazione del procedimento
penale n. 4111/2012 R.G.N.R., iscritto a carico di Salvatore Pennica per il delitto
di diffamazione, malgrado l’opposizione presentata – avverso la presupposta
richiesta del P.M. – dalla persona offesa Giuseppe Arnone.
Il Gip, richiamando nella motivazione del provvedimento la circostanza
dell’intervenuta opposizione, che tuttavia reputava tardiva per essere stata
depositata oltre il termine di dieci giorni previsto

ex lege, dava atto che le

potevano intendersi penalmente rilevanti, avendo questi esercitato un legittimo
diritto di critica politica.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, il
difensore della suddetta persona offesa, deducendo erronea applicazione dell’art.
595 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato.
Lamenta in particolare che nel caso di specie il giudice non avrebbe dovuto
ritenere infondata la notitia criminis,

avendo l’indagato formulato a carico

dell’Arnone accuse non rispondenti al vero, mentre il diritto di critica deve
necessariamente legarsi ad un interesse pubblico alla conoscenza di fatti
corrispondenti alla realtà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve considerarsi inammissibile.
In vero, la decisione adottata dal Gip appare erronea laddove risulta essere
stata dichiarata inammissibile l’opposizione della persona offesa per il mancato
rispetto del termine di dieci giorni fissato dall’art. 408, comma 3, cod. proc. pen.
(termine da considerare non perentorio, per consolidata giurisprudenza: v.,

ex

multis, Cass., Sez. II, n. 33882 del 16/06/2010, Solighetto); tuttavia, il
ricorrente non censura l’ordinanza impugnata sotto tale profilo, bensì per aspetti
che afferiscono il merito.
Ne deriva che il ricorso deve intendersi avanzato fuori dai casi previsti dalla
legge, giacché «l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi
limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono,
quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata.
La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti
dall’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione

2

espressioni utilizzate dal Pennica nel corso di una trasmissione televisiva non

soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le
facoltà ad esse attribuite dalla legge» (Cass., Sez. U, n. 24 del 09/06/1995,
Bianchi, Rv 201381); principi, questi, costantemente ribaditi nelle pronunce degli
anni successivi (v. da ultimo Cass., Sez. H, n. 29936 del 04/07/2013, Loffredo).

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’Arnone al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla

versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso 1’08/07/2014.

volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al

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