Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32771 del 13/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32771 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANELLA LUCIANO N. IL 17/06/1935
avverso la sentenza n. 139/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/06/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cessazione, dr.
Gabriele Mazzotta, Che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata
sentenza perché il reato è estinto per remissione della querela.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5-6-2012, a conferma di quella emessa

reati di lesioni personali, minaccia e ingiuria commessi in danno di Coppola
Gabriele.
2.

Ha presentato ricorso per Cessazione, nell’interesse dell’imputato l’avv.

Giovanni Cipollone, lamentando la illogicità della motivazione.
Successivamente, in data 26-2-2013 la persona offesa, presentatasi dinanzi alla
Questura di Roma, ha rimesso la querela. Nello stesso contesto l’imputato l’ha
accettata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata perché i reati ascritti all’imputato sono
estinti per remissione della querela.
Effettivamente Coppola Gabriele, con dichiarazione resa alla Questura di
Roma in data 26-03-2013, ha rimesso la querela a suo tempo presentata nei
confronti di Zanella LOciano. Quest’ultimo, nello stesso contesto, ha accettato la
remissione.
A quanto argomentato consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione
della querela.
Il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese
processuali, non essendosi diversamente convenuto nell’atto di remissione (art.
340 c.p.p., comma 4).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
intervenuta remissione di querela. Condanna il querelato Zanella Luciano al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/6/2013

dal locale Giudice di pace, ha condannato Zanella Luciano a pena di giustizia per

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