Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3277 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3277 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE ANTONIO N. IL 01/07/1977
avverso l’ordinanza n. 1592/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
09/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

(t7

Data Udienza: 12/12/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Galli Massimo che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

Su ricorso del PM, il Tribunale per il riesame di Roma, rilevava che la misura
cautelare aveva avuto inizio in data 04.12.2012 e che quindi il termine di fase
avrebbe dovuto scadere in data 03.06.2013 come evidenziato dal GIP nel suo
provvedimento ;
il Tribunale osserva però che il GIP aveva erroneamente trascurato di considerare
che tale termine non aveva più alcuna rilevanza posto che, con decreto del
26.03.2013 , il PM aveva disposto la citazione a giudizio del Calabrese dinanzi al
Tribunale, sicchè da tale data era iniziato un nuovo periodo di fase coincidente con
quella del giudizio ;
per questi motivi annullava l’ordinanza impugnata ed ordinava il ripristino della
misura cautelare originaria;
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione l’indagato a mezzo del

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
-Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-Violazione di legge conseguente all’omessa motivazione sulla sussistenza o
meno delle esigenze cautelari in relazione alla decorrenza del termine di fase ed
evidenzia che tale valutazione era necessaria nel caso di specie in considerazione
della modestia del fatto contestato e della durata della carcerazione presofferta;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-1 motivi di ricorso sono totalmente infondati.
3.1)-L’analisi della persistenza delle esigenze cautelari in prossimità del termine di
scadenza della misura cautelare è richiesta solo nel caso in cui, a norma dell’art. 305
CPP sia chiesta la proroga della custodia cautelare . Cassazione penale, sez. III,
04/05/2011, n. 28719
Nel caso di passaggio da una fase all’altra della custodia cautelare opera l’art. 303
CPP che non richiede , di volta in volta, una nuova valutazione della persistenza
delle esigenze cautelari, attesa la persistenza dell’efficacia della misura cautelare in
atto.

1

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 GIP presso il Tribunale di Roma , con ordinanza del 29.05.2013 ,
dichiarava la sopravvenuta inefficacia , per scadenza del termine di fase a partire
dal 03.06.2013, della misura cautelare in atto nei confronti di :
CALABRESE ANTONIO
indagato per il delitto di ricettazione di un’autovettura;

3.2)-L’elemento del decorso del tempo nella carcerazione cautelare, valorizzato
dal ricorrente, non è elemento decisivo né sufficiente per imporre una valutazione
di ufficio della persistenza delle esigenze cautelari posto che in tema di misure
cautelali personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può
essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o
dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori
elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione
apprezzata all’inizio del trattamento cautelare. Cassazione penale, sez. V,
02/02/2010, n. 16425
3.3)-Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di €.1000,00 , Così equitativàmente fissata in ragióne dei motivi
dedotti.
Si provveda a norma dell’art. 28 disp. regolamentari CPP
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 28 disp. regolamentari CPP
Così deliberato in camera di consiglio , il 12.12.2013

Il Tribunale del riesame ha facoltà di procedere di ufficio a tale valutazione, resa
possibile ma non obbligatoria dall’art. 299/co.3 CPP , norma che tuttavia
subordina l’esercizio di tale potere al previo contraddittorio con le parti;
ne deriva che l’omesso esercizio di ufficio di tale potere e l’omessa motivazione al
riguardo non è causa di nullità del provvedimento del Tribunale per il riesame che si
limiti alla verifica della scadenza o meno dei termini di fase di custodia cautelare
nell’ambito dell’impugnazione sul punto.

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