Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32768 del 13/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32768 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORI ROBERTA N. IL 29/08/1973
avverso la sentenza n. 6471/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/06/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per la ricorrente, l’avv. Giuseppe Caparello in sostituzione dell’avv.
Francesco Di Cristofaro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato Mori Roberta a pena di
giustizia per il furto di sette moduli di assegno bancario in bianco e per la
compilazione di tre degli stessi, utilizzati in un caso per l’acquisto di merce
presso un negozio della Louis Vouitton e negli altri due casi per il cambio in
moneta contante.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Paolo Lorenzini, il quale si duole del travisamento della
prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo i giudici
di merito attribuito rilevanza decisiva al riconoscimento effettuato da Corti
Cristina (gestore del negozio Louis Vouitton), che si era espressa, invece, in
termini dubitativi; nonché della mancata assunzione di una prova decisiva,
costituita dall’esame della commessa dello stesso negozio, che aveva ricevuto
materialmente l’assegno, e dai filmati della telecamera dello sto negozio.
Chiede, infine, in subordine, che questa Corte riconosca all’imputata le
circostanze attenuanti generiche e conceda la sospensione condizionale della
pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. I giudici di merito non hanno affatto attribuito
rilevanza decisiva alla testimonianza di Corti Cristina, né hanno travisato il
contenuto della testimonianza resa da quest’ultima, riconoscendo che la teste
era stata incerta fin dal primo momento, ma comunque aveva riscontrato una
notevole somiglianza tra la persona effigiata nella fotografia a lei mostrata e
quella che si presentò nel negozio per negoziare l’assegno. Pertanto, nessun
travisamento della prova è dato riscontrare nella specie.
In realtà, la Corte d’appello ha fondatamente criticato il metodo valutativo
della prova proposto dall’appellante ed è pervenuta, sulla base di una
valutazione unitaria e comparativa della stessa, a formulare un giudizio di

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25/6/2012, a conferma di

certezza in punto di responsabilità, valorizzando, oltre alle dichiarazioni della
Corti, il fatto che Fiori era somigliante alla persona offesa (Inguscio Alessia, e
che, quindi, poté utfiizzarne il passaporto), nonché il fatto che la spendita degli
assegni avvenne proprio nel periodo in cui l’imputata era stata ospitata nella
stanza occupata, normalmente, dalla Inguscio (e quindi ebbe la disponibilità del
blocchetto d’assegni depositato in un cassetto della camera da letto).
Quanto all’audizione della “commessa del negozio”, di cui sarebbe stato omesso
l’esame, va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il

solo allorché ciò risulti assolutamente necessario per la definizione del giudizio e
che la mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotta solo in
relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art.
495, 2° co. Pertanto tale motivo non potrà essere validamente sollevato dal
ricorrente nel caso il Giudice non abbia raccolto l’invito, a lui rivolto da una parte
processuale, di avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui
all’art. 507 al fine di assumere tale mezzo di prova (C., Sez. I, 27.10.2003,
Balsano ed altri, in Mass. Uff., 227103; conf.: C., Sez. VI, 8.7.2003, Pacor, in
Mass. Uff., 226534).
Nel caso di specie il giudice d’appello ha esaurientemente motivato circa la
sufficienza degli elementi probatori acquisiti al processo per la definizione del
giudizio, mentre il ricorrente non ha spiegato perché la prova, che ritiene
decisiva, non è stata da lui chiesta nei termini dell’art. 468 cod. proc. pen.
Stesse considerazioni valgono per l’acquisizione dei filmati delle telecamere del
negozio, di cui nulla è dato sapere (nemmeno intorno alla loro esistenza).
Inammissibile k infine, la richiesta, rivolta a questa Corte, di concessione
delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, le quali
sono riservate alla valutazione del giudice di merito e fuoriescono dall’ambito
decisionale del giudice di legittimità.
Il ricorso va è pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/6/2013

giudice del dibattimento può disporre d’ufficio l’acquisizione di una prova nuova

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA