Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32766 del 11/06/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32766 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUSSIANA GUIDO LUCIANO N. IL 23/07/1952
avverso la sentenza n. 1193/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Chk.
oiusa.,0:
Udit i difensor Avv.:
Data Udienza: 11/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Lussiana Guido Luciano propone ricorso per cassazione per violazione
di legge (articolo 445 del codice di procedura penale) contro la
sentenza di applicazione della pena emessa dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Milano, nella parte in cui ha applicato la
pena
accessoria
dell’inabilitazione
all’esercizio
di
impresa
imprese, nonostante la pena in concreto irrogata per il reato di cui
agli articoli 216 e 222 della legge fallimentare fosse inferiore ai due
anni di reclusione.
2.
Il sostituto Procuratore generale presso questa suprema corte, dottor
Scardaccione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sulla
considerazione che la normativa fallimentare sulle sanzioni accessorie
è speciale rispetto all’articolo 445 del codice di procedura penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato; l’articolo 445 del codice di procedura penale
dispone che quando la pena irrogata con la sentenza prevista
dall’articolo 144, comma 2, del codice di procedura penale non supera i
due anni di pena detentiva, non si applicano le pene accessorie.
2. La norma, che contempla espressamente alcune eccezioni, non
legittima affatto l’interpretazione del Procuratore generale, che peraltro
risulta del tutto priva di reale motivazione; in verità non si rinvengono e
della normativa fallimentare, né in quella processuale relativa
all’applicazione della pena su richiesta delle parti, eccezioni di sorta al
principio di non applicabilità delle pene accessorie, qualunque esse siano,
in caso di sentenza di patteggiamento con pena inferiore ai due anni di
reclusione.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con annullamento
della sentenza di applicazione della pena, limitatamente alle irrogate
sanzioni accessorie.
p.q.m.
1
commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso le
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Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla
disposta pena accessoria, che elimina.
Così deciso il 11/06/2014