Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32762 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32762 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dai difensori di:
Garofalo Pasquale, nato a Caserta, il 3/4/1974;

avverso l’ordinanza del 10/12/2013 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni
D’Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. , che ha concluso chiedendo.
RITENUTO IN FATTO
1.A seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte del precedente
provvedimento di rigetto dell’appello cautelare proposto da Garofalo Pasquale avverso
il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro apposto sui suoi beni, il Tribunale di

Data Udienza: 10/06/2014

Napoli accoglieva parzialmente il gravame di merito e disponeva la restituzione
all’interessato di quanto assoggettato a sequestro preventivo con decreto del 4
febbraio 2011, rigettando invece l’impugnazione in relazione agli ulteriori beni
sottoposti a vincolo con diverso decreto del 9 luglio 2011.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il Garofalo a mezzo dei propri difensori deducendo
violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla
sussistenza dei presupposti per una rivalutazione dei presupposti applicativi della

cautelare evocato dal Tribunale, in forza degli esiti della consulenza tecnica sulla
ricostruzione del patrimonio dell’indagato allegata all’istanza di restituzione e non
valutata dai giudici dell’appello cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è divenuto inammissibile a seguito dell’intervenuta rinunzia del Garofalo al
medesimo, formulata con atto sottoscritto dal ricorrente in data 27 maggio 2014 ed
altresì dal suo difensore con dichiarazione in pari data in cui si evidenzia la
sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione per l’intervenuta revoca della
misura cautelare reale disposta dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 26 marzo
2014.
Atteso che la rinunzia al ricorso ha trovato causa nella sopravvenuta revoca della
misura cautelare reale non si procede alla condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 10/6/2014

misura cautelare reale disposta il 9 luglio 2011, nonostante la preclusione del giudicato

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