Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32761 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32761 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATELLA TIZIANA N. IL 07/09/1969
avverso l’ordinanza n. 172/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
23/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;

Data Udienza: 10/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per
manifesta infondatezza.

RITENUTO IN FATTO

1. Catella Tiziana propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza
emessa dal tribunale di Bari nel procedimento avente ad oggetto la

probatorio emesso dal pubblico ministero presso l’omonimo tribunale;
lamenta la ricorrente che il tribunale non si sia limitato ad integrare una
motivazione insufficiente, bensì abbia proceduto esso stesso alla
redazione di una motivazione totalmente mancante (nel caso di specie, il
pubblico ministero avrebbe semplicemente apposto un “Visto si
convalida”, senza alcuna delibazione valutativa degli elementi indiziari
posti a sostegno dell’ipotesi accusatoria).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che qualora il
pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini
di prova, le ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici
enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della
misura e abbia persistito nell’inerzia pure nel contraddittorio del
procedimento di riesame, il giudice di quest’ultimo non è legittimato
a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità
del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante
un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur
doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo
radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, n. 5876 del
28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226712; conf. Sez. 2, n. 39138 del
18/09/2012, Lucca, Rv. 253444).
2. Il problema all’esame di questo collegio, tuttavia, non è se il
tribunale del riesame può adottare una motivazione che nel decreto di
convalida del sequestro probatorio è totalmente mancante, ma se il
Tribunale possa integrare una motivazione carente.
3. Infatti, il decreto di convalida in esame non può dirsi totalmente
privo di motivazione; a riprova, si riportano alcuni brani dello stesso:
1

richiesta di riesame del provvedimento di convalida del sequestro

”esaminati i verbali di …. Relativi al sequestro di

Considerato che gli

ufficiali di PG hanno proceduto al sequestro …ritenuto che i beni in
sequestro costituiscano verosimilmente il corpo del reato o comunque
cose pertinenti al reato in contestazione, e che nell’impossibilità per il
P. M. di intervenire immediatamente, la tempestiva acquisizione agli atti
del procedimento si palesava senza dubbio necessaria al fine di
assicurare le fonti di prova del reato in contestazione … CONVALIDA IL
SEQUESTRO”. Come si vede, non si può affatto dire che il provvedimento

che, essendo in parte stereotipata, sia motivato in modo insufficiente,
necessitando di essere integrato.
4. Integrazione, peraltro, che è sicuramente ammissibile in fase di
riesame, come affermato da numerose pronunce: “Il sequestro
probatorio emesso dal pubblico ministero, essendo un mezzo di ricerca
della prova, presuppone l’esistenza di una notitia criminis e richiede la
forma del decreto motivato, ma la sua eventuale incompletezza può
essere sanata dal Tribunale del riesame che ha l’obbligo di verificare
l’effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione ed in caso
positivo di procedere alla integrazione della motivazione carente” (Sez.
1, n. 25122 del 15/04/2003, Cafarelli, Rv. 224696; conff. Sez. 2,
Sentenza n. 25966 del 28/04/2004, Rv. 229708; Sez. 6, Sentenza n.
5906 del 22/01/2013, Rv. 254900).
5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 10/06/2014

sia totalmente privo di motivazione, ma semmai adotti una motivazione

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