Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3276 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3276 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
EVANGELISTI MARCELLO N. IL 06/03/1949
FILONI MAURO N. IL 30/04/1960
ROSI GIORDANO N. IL 28/01/1947
PONTICELLI RICCARDO N. IL 20/05/1954
TONDINI PAOLO N. IL 27/02/1959
DIDDI CHRISTIAN GIOVANNI N. IL 18/11/1979
ORSI SPADONI ANGIOLO N. IL 30/01/1961
VESCOVI MICHELE N. IL 06/09/1967
inoltre:
EVANGELISTI MARCELLO N. IL 06/03/1949
avverso l’ordinanza n. 1742/2012 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
08/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 12/12/2013

RITENUTO IN FATTO
EVANGELISTI MARCELLO
FILONI MAURO
ROSI GIORDANO
PONTICELLI RICCARDO
TONDINI PAOLO
DIDDI CHRISTIAN GIOVANNI
ORSI SPADONI ANGIOLO
VESCOVI MICHELE
La)-impugnavano l’ordinanza del GIP
presso il Tribunale di Pistoia, in data
05.06.2012, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere e, per alcuni,
degli arresti domiciliari :
-per il reato ex artt. 416 CP per avere partecipato , a partire dal 2011, ad una
associazione per delinquere promossa ed organizzata da Evangelisti , dirigente del
servizio lavori pubblici del Comune di Pistoia, finalizzata alla commissione di delitti di
corruzione propria aggravata e di turbata libertà degli incanti aggravata, attraverso
l’assegnazione fraudolenta di gare pubbliche ad imprenditori “amici” in cambio di
denaro ed altre utilità, nonché in relazione:
-per i reati-fine ex artt. 319-319 bis CP ; art. 353 cpv CP ; art. 479 CP ; art. 317 CP ;
321 CP; loro rispettivamente ascritti nei vari capi di imputazione;
1.b)-I1 Tribunale per il riesame di Pistoia, con ordinanza del 29.06.2012, respingeva il
ricorso e confermava l’ordinanza impugnata;
1.c)-La Corte di cassazione, con sentenza del 23.10.2012 , annullava con rinvio la
decisione , osservando:
-che erano “contra legem” i decreti con i quali il Gip aveva autorizzato e prorogato le
intercettazioni di conversazioni tra presenti aventi luogo all’interno dello studio
privato dell’Evangelisti
nella parte in cui prevedevano riprese video di
comportamenti “non comunicativi” con conseguente inutilizzabilità degli esiti di tali
riprese , sicchè, essendo stati utilizzati tali elementi ai fini motivazionali, doveva
procedersi all’annullamento dell’ordinanza impugnata ;

1

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gallli Massimo che ha concluso:
-per il rigetto del ricorso del PM riguardo alle posizioni di Tondini e Vescovi ;
-per l’accoglimento del ricorso del PM con annullamento con rinvio per quanto
riguarda le posizioni di Ponticelli, Filoni, Rosi, Evangelisti, Diddi, Orsi ;
-per l’inammissibilità dél ricorsò proposto da Evangelisti;
Uditi i Difensori :
-Avv. Giuseppe Castelli per Evangelisti;
-Avv. Valerio Spigarelli per Rosi;
-Avv. Cecilia Turco per Filoni;
-Avv. Andrea Niccolai per Rosi, Ponticelli, Orsi Spadoni, Vescovi;
-Avv. Maurizio Briganti per Diddi ,
che hanno concluso per il rigetto del ricorso del PM;
Letti i ricorsi ; i motivi proposti e le varie memorie difensive ;

2)41 Tribunale per il riesame di Pistoia, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del
08.02.2013:
a)-dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta da Ponticelli Alessandro
attesa l’intervenuta scarcerazione del medesimo;
b)-annullava l’ordinanza primigenia del 05.06.2012 nella parte relativa alle esigenze
cautelari ancora in atto ed ordinava l’immediata liberazione di Evangelisti, Filoni,
Rosi, Orsi Spadoni, nonchè l’immediata cessazione delle misure dell’obbligo di
dimora nei confronti di Ponticelli, Diddi e Vescovi;

IL PM deduce :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p

3.1)-Riguardo a FILONI MAURO titolare dell’ufficio tecnico del Comune di Piteglio il
PM censura l’ordinanza impugnata, sia per quanto riguarda la ritenuta cessazione delle
esigenze cautelari e sia per quanto riguarda la ritenuta insufficienza del quadro
indiziario per alcuni dei reati contestati , e deduce che :
a)-quanto all’imputazione ex art. 416 CP, il Tribunale avrebbe illogicamente trascuratò
di considerare gli elementi indiziari gravi sottolineati dal Gip nella sua ordinanza e
relativi:
-al rapporto confidenziale del Filoni con il Riccomi che aveva il ruolo di organizzatore
al’interno dell’associazione criminosa e che in alcune intercettazioni manifestava
l’intenzione di valorizzare sempre di più il Filomi;
-ai contatti del Filoni con gli altri coimputati;
-agli evidenti favoritismi commessi dal Filoni nelle gare ove erano risultate vincitrici
le ditte Rosi e Diddi;
b)-quanto all’imputazione ex art. 319 CP, il Tribunale avrebbe trascurato di
considerare gli elementi emersi a carico del Filoni riguardo al prezzo della corruzione;
-a tale ultimo riguardo il PM ricorrente deduce l’inosservanza da parte del Tribunale
delle risultanze delle indagini compiute – successivamente all’ordinanza cautelare ed in specie delle indagini della Guardia di Finanza in data 02.10.2012 dalle quali
risultava ché il Filoni aveva acquistato materiale edile e di arredamento e si era fatto
pagare la merce dal coimputato Diddi, circostanza che sarebbe rilevante alla luce della
gara gestita nello stesso periodo dall’indagato ed aggiudicata proprio all’impresa
Diddi;
2)-Riguardo a PONTICELLI RICCARDO , il PM ricorrente deduce:
a)-Vizio di motivazione per avere il Tribunale per il riesame illogicamente trascurato di
considerare gli elementi già indicati dal Gip nell’ordinanza cautelare e ripresi dal PM
nelle sue memorie, dai quali emergevano gravi indizi di reità in ordine al reato di
corruzione , come:
-gli elementi acquisiti sulla gara del “Melograno” da cui emergeva che la stessa era
stata anticipatamente destinata al consorzio di cui faceva parte la ditta del Ponticelli;
-il pranzo del 24.03.2011 collegato con tale gara e al quale aveva partecipato
l’Evangelisti ;
-la conversazione ambientale del 12.04.2011 relativa alla gara “Melograno” ove
emerge la “gestione” dell’Evangelisti sulla gara ;

2

3)-Avverso tale decisione ricorrono sia il Procuratore della Repubblica di Pistoia
che l’indagato Evangelisti :

3)-Riguardo a tutti gli indagati, il PM ricorre anche in ordine alle esigenze cautelari,
escluse dal Tribunale , deducendo:
a)-Violazione dell’art. 274 lette) CPP avendo l’ordinanza ritenuto erroneamente la
cessazione del pericolo di recidiva:
-riguardo a- d Evangelisti, sulla scorta della erronea considerazióne che questi ha
dismesso la carica presso il Comune di Pistoia essendosi pensionato , valutazione che il
PM ritiene illogica perché trascurerebbe come dagli atti (all’uopo richiama una
conversazione telefonica del Riccomi) emergeva che l’associazione per delinquere
era in grado di “piazzare” come consulenti i propri sodali presso varie amministrazioni
pubbliche pur dopo il loro pensionamento ;
-riguardo a tutti gli indagati, sulla scorta delle erronee considerazioni del tempo
trascorso e dell’avvenuto rinvio a giudizio degli stessi, circostanze che il PM ricorrente
ritiene illogiche perché non decisive ai fini della esclusione del pericolo di recidiva;
-il PM ricorrente lamenta che la decisione non avrebbe considerato che le caratteristiche
del reato associativo contestato non consentivano di ritenere che gli indagati si
sarebbero astenuti per l’avvenire dal continuare nella condotta antigiuridica, come, per
altro, già affermato dal Tribunale del merito in due sue ordinanze;
b)-Violazione di legge riguardo all’art. 274 letta) CPP avendo il Tribunale
illogicamente escluso il pericolo di inquinamento probatorio, sulla scorta della
considerazione che “nessun elemento valutabile in tal senso” era emerso, valutazione
che il PM ricorrente ritiene illogica perchè le caratteristiche del reato associativo non
consentivano di ritenere che gli indagati si sarebbero astenuti per l’avvenire di
continuare nella condotta antigiuridica, caratterizzata da un esteso sistema di corruttela;
-né poteva ritenersi ostativo all’inquinamento probatorio l’avvenuto rinvio a giudizio
degli indagati , come per altro, già rilevato dal Collegio giudicante del Tribunale del
merito nelle ordinanze emesse nel corso del dibattimento ;
4)-L’indagato Evangelisti, ricorre per cassazione,
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
a)-deduce nullità dell’ordinanza per omessa motivazione, avendo il tribunale
proceduto attraverso il richiamo degli elementi indiziali già indicati dal Gip nella
misura cautelare senza svolgere alcuna valutazione argomentativa;
b)-riguardo all’imputazione ex art. 353 CP, lamenta che l’ordinanza avrébbè omesso di
valutare l’assenza degli elementi dimostrativi del reato ;

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b)-Vizio di motivazione per avere trascurato gli elementi di indagine acquisiti dopo
l’ordinanza cautelare e segnalati dal PM nella memoria dinanzi al Tribunale per il
riesame, relativi:
-alla circostanza che molti imprenditori avevano ammesso di avere versato una
tangente al coimputatò Evangelisti al fine di otténéré la designazioné di Vincitore nella
gara,
-alla circostanza che dalle indagini era emerso che la ditta Ponticelli aveva effettuato
lavori presso l’abitazione dell’Evangelisti ed aveva sponsorizzato varie società
sportive indicate da quest’ultimo ;
-Conclusivamente , il PM ricorrente evidenzia come tali elementi, globalmente
considerati, sono dimostrativi del reato di corruzione attraverso la percezione da parte
dell’Evangelisti di un compenso per la gara “Melograno” versato dal Ponticelli sotto
forma di sponsorizzazioni e lavori nella sua abitazione.

5)-Sono state depositate memorie difensive da parte di tutti gli indagati ;
CONSIDERATO IN DIRITTO

6)-Evangelisti Marcello ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione con
dichiarazione depositata in data 10.12.2013.
Alla dichiarazione di rinuncia al ricorso consegue la pronuncia di inammissibilità dello
stesso , essendo venuto meno l’interesse della parte all’esame dei motivi proposti.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , per giurisprudenza consolidata, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nonché di una somma in favore della
Cassa delle ammende che, nella specie, si ritiene di contenere nella misura di
E 500,00 stante la rinuncia.
7)-Quanto al ricorso proposto dal PM, si deve precisare come vi sia l’interesse ad
impugnare , atteso che il medesimo ha chiesto il ripristino della custodia cautelare e
delle misure coercitive negate dal Tribunale ed atteso che il medesimo ha interesse
anche alla proposizione di censure sulla motivazione riguardo ai reati contestati ,
posto, per un verso, l’interesse a coltivare l’accusa così come formulata e , per altro
verso, attesa la rilevanza del quadro indiziali() in ordine ad uno o più reati ai fini del
richiesto ripristino della misura cautelare; invero, permane l’interesse del PM anche
alla corretta qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d’imputazione ove
sia influente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con
l’impugnazione esperita, sicché risulta irrilevante l’eccezione sollevata in sede di
discussione dalla difesa di Evangelisti. (vedi : Cassazione penale, sez. VI, 11/12/2008,
n. 48488 )
Tanto premesso:
8)-riguardo all’indagato Filoni Mauro per il quale il Tribunale del riesame ha escluso
la gravità del quadro indiziario sia per il reato di partecipazione all’associazione per
delinquere che per il reato di corruzione deve ritenersi l’infondatezza del ricorso ;
-al riguardo va ricordato che, in tema di misure cautelari personali , il controllo di
legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare
che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità : 1)
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato ; 2)
l’assenza di illogicità evidenti , risultanti “prima facie” dal testo del provvedimento

4

c)-riguardo all’imputazione ex art. 319 CP , il ricorrente censura la motivazione
impugnata nella parte in cui avrebbe utilizzato le risultanze “audio” delle
intercettazioni video-ambientali già ritenute inutilizzabili dalla Corte di cassazione ;
d)-riguardo all’imputazione ex art. 317 CP , relativa agli episodi di sostituzione
caldaia VieSsman contestatò al capi:5 R) e di sponsorizzazione “Luglio Pistoiese”
contestato al capo Q), il ricorrente censura l’ordinanza per omessa motivazione;
e)-ugualmente, riguardo all’imputazione ex art. 416 CP ed anche riguardo
al’imputazione di falso ex art. 479 CP il ricorrente lamenta che il Tribunale si sarebbe
limitato a richiamare l’ordinanza applicativa della misura, senza ulteriori
argomentazioni sulle deduzioni difensive;

sulla posizione dell’indagato Ponticelli Riccardo e sulla
9)-11 ricorso del PM
esclusione da parte del Tribunale del riesame della gravità del quadro indiziarlo in
ordine al reato di corruzione, risulta infondato alla luce dei principi sino ad ora
richiamati, atteso che il PM ricorrente trascura di considerare che il Tribunale ha
evidenziato la contraddittorietà od insufficienza degli elementi di accusa , attesa la
confusione tra le posizioni di Ponticelli e di Rosi riguardo alla dedotta consegna di
denaro del 15.02.2011 ed attesa la opinabilità delle deduzioni espresse da alcuni
imprenditori nelle conversazioni intercettate (pag.35) ;
-si tratta di una valutazione in fatto compiuta dal Tribunale, immune da illogicità
evidenti e che non risulta scalfita in maniera sostanziale dalle valutazioni alternative
espresse sugli stessi fatti dal PM ricorrente ; fatti salvi ovviamente gli opportuni
approfondimenti e chiarimenti istruttori sulle medesime circostanze che potranno
essere compiuti nella fase del merito;
-invero, anche le indagini di PG compiute dopo l’emissione dell’ordinanza cautelare
non sono state ritenute esaustive attesa la carenza di evidente collegamento logicotemporale con il reato di corruzione contestato.
10)-Riguardo all’impugnazione del PM sulle esigenze cautelari va osservato, innanzi
tutto, che sul punto non erano stati espressi principi di diritto nella sentenza di
annullamento con rinvio, sicché il Tribunale per il riesame era libero di svolgere la
proprie valutazioni ed, in secondo luogo che, a fronte di una motivazione congrua , i
motivi éspressi dal PM risultano fondati Su Valutazioni in fatto alternative a quelle
compiute dal Tribunale che, ai fini dell’esclusione del pericolo di recidiva, ha ritenuto
di valorizzare:

4(
5

impugnato , ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fme giustificativo del
provvedimento. ( Cassaz. Pen. , sez. IV, 06.07.2007 n. 37878 ) .
a)-I1 Tribunale non si è sottratto all’onere di motivazione avendo richiamato, per un
verso, la sussistenza di un quadro indiziali» grave per il reato di turbativa di gara e, per
altro verso, l’insufficienza degli elementi indiziari rignardo agli altri reati di
partecipazione all’associazione e di corruzione, per i quali gli elementi risultavano
piuttosto scarni atteso che non erano stati individuati passaggi di denaro o altre utilità
a favore del Filoni (pag.25 ordinanza impugnata)
-Per contro, i motivi di ricorso proposti dal PM risultano privi di rilevanza, atteso il
generico rilievo : -al rapporto confidenziale del Filoni con il Riccomi ; -alle
intercettazioni nelle quali si manifestava l’intenzione di valorizzare il Filoni; – ai
favoritismi non meglio specificati commessi dal Filoni in favore delle ditte Rosi e
Diddi; -all’inosservanza da parte del Tribunale delle risultanze delle indagini compiute
dalla Guardia di Finanza in ordine agli acquisti effettuato dal Filoni ;
-si tratta di valutazioni in fatto e come tali inammissibili in questa sede a fronte dalla
congrua motivazione del Tribunale che, sia pure in maniera sintetica ; ha stigmatizzato
la genericità ed insufficienza di tali elementi , con una motivazione pertinente alla fase
cautelare ; il che ovviamente, non comporta un giudizio defmitivo atteso, per un
verso, l’autOneírnia dl giudizio cautelare rispetto a quello di merito éd atteso , per altro
verso, che tali elementi potranno essere valorizzati , ampliati e circostanziati nel corso
dell’approfondita istruzione dibattimentale ; approfondimenti necessari , ad esempio,
anche in relazione alle richiamate indagini della Guardia di Finanza , allo stato
insufficienti perché riguardanti l’acquisto di materiali effettuato alcuni anni prima
della consumazione del reato di corruzione contestato.

Conclusivamente, il Tribunale ha evidenziato in maniera corretta l’assenza delle
esigenze cautelari, così da escludere la necessità di sottoporre ulteriormente gli
indagati alle misure in atto, con una valutazione in fatto che appare congruamente
motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali , priva di illogicità evidenti.
Consegue il rigetto del ricorso del PM.
PQM
-Rigetta il ricorso del PM;
-Dichiara inammissibile il ricorso di Evangelisti Marcello che condanna al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di E 500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deliberato in Roma, il 12 dicembre 2013
Il Consigliere Estensore

Il fesidente

-quanto all’Evangelisti, il suo pensionamento con la connessa eliminazione della
gestione delle pratiche all’interno dell’Amministrazione comunale;
-quanto a tutti gli indagati , per un verso, l’avvenuta incidenza del tempo trascorso in
regime di custodia cautelare e del connesso effetto dissuasore e, per altro verso, la
riduzione del pericolo di inquinameMò delle prove Conseguente al deposito degli atti
per il rinvio a giudizio e alle sia pure parziali dichiarazioni anunissive di responsabilità
di alcuni degli imputati, tali da superare le intemperanze di alcuni coimputati (come
nel caso del Diddi ) , dopo la scarcerazione (pag. 47).

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