Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32758 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32758 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MILANO
nei confronti di:
KOWALICKA BOGUMILA BRONISLAWA N. IL 24/01/1952
avverso l’ordinanza n. 11569/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 26/05/2014

Uditi d’ nsor Avv.;

71)/

RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero estero presso il Tribunale di Milano propone ricorso per cassazione
contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in data
7 ottobre 2013, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta
a giudizio, con trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero.
2. Dalle risultanze processuali emerge che l’avviso di conclusioni delle indagini è stato
redatto in data 10 gennaio 2012 e notificato, in data 21 marzo 2012, al difensore
d’ufficio precedentemente nominato e, in data 23 marzo 2012, all’indagata, Kowalicka

Bogumila Brosislawa, a mani proprie in occasione della sua convocazione presso il
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milano, Porta Genova. In difetto di formale
dichiarazione di domicilio, l’indagata era stata convocata presso tale ufficio e nella
circostanza era stata eseguita la notifica a mani proprie, ex articolo 415 bis del codice di
rito. Con il provvedimento impugnato il giudice ha dichiarato la nullità del decreto di
citazione a giudizio sul rilievo che l’omessa notifica dell’avviso all’indagata avrebbe
travolto gli atti conseguenti.
3. Avverso tale decisione il P.M. in sede propone ricorso per cassazione per violazione di
legge, atteso che il potere di accertare eventuali nullità è stato esercitato, dal giudice,
al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, dovendo, l’ordinanza in oggetto, essere
qualificata quale atto abnorme, sulla base dell’insegnamento delle Sezioni Unite della
Cassazione, che individua tale fattispecie anche nell’ipotesi di atto previsto dalla legge,
ma utilizzato al di fuori dell’area che ne individua la funzione. Nel caso di specie,
aderendo all’orientamento originariamente maggioritario, il ricorrente ritiene che tale
controllo, pur essendo, in astratto, esplicazione legittima del potere del giudice, sia
stato adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltre ogni
ragionevole limite.
4. Con parere del 10 dicembre 2013 il Procuratore Generale presso la Cassazione ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato non merita censura.
1. La tesi posta a fondamento del ricorso qualifica l’ordinanza impugnata quale
provvedimento abnorme in quanto l’avviso previsto dall’articolo 415 bis del codice di
rito è stato notificato a mani proprie dell’imputata, pur in presenza di un’elezione di
domicilio. Conseguentemente, la notifica deve ritenersi valida, per il principio del
raggiungimento dello scopo, poiché effettuata direttamente a mani del destinatario,
nonostante l’elezione di domicilio. Il primo giudice avrebbe commesso un errore di
fatto, per la mancata verifica degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, con
conseguente adozione di un provvedimento abnorme.
2. Al contrario, ritiene questa Corte che nel caso di specie non possa ritenersi sussistente
l’abnormità dell’atto e cioè l’adozione di un provvedimento caratterizzato da un

‘il

contenuto di tale singolarità da porsi in posizione estranea rispetto al sistema
ordinamentale processuale. Come evidenziato dal Procuratore Generale e segnalato
dallo stesso ricorrente, l’orientamento della giurisprudenza successivo alla decisione
delle Sezioni Unite in materia (Sezioni Unite, 26 marzo 2009, n. 25957) ha adottato una
nozione limitativa di atto abnorme, per cui in tale fattispecie non può farsi rientrare
l’erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, con trasmissione
degli atti al Pubblico Ministero, sul presupposto errato dell’invalidità della notifica

espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non si pone al di fuori
delle sistema processuale, poiché non determina un’interruzione insanabile del
procedimento, potendo il Pubblico Ministero disporre la rinnovazione della notificazione
dell’avviso in questione.
3. Consegue a quanto detto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma il 26/05/2014
Il Consigliere estensore

dell’avviso di conclusione delle indagini, in quanto tale ordinanza costituisce, comunque,

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