Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32757 del 26/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32757 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCA MARINO N. IL 19/10/1973
avverso l’ordinanza n. 1335/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 17/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/spntíte le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difen Avv.;

Data Udienza: 26/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di
questa Corte, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza del
17/09/2013, ha revocato nei confronti di Marino Manca l’affidamento in prova al
servizio sociale per motivi terapeutici concesso dal Tribunale di sorveglianza di
L’Aquila con ordinanza del 12/04/2011.
Il Tribunale, pur dando atto che, ancora nell’agosto 2012, il magistrato di
sorveglianza aveva autorizzato la prosecuzione del programma di recupero

Manca era stato arrestato per tentato omicidio in danno di Luca Greco, anche se
il titolo restrittivo era stato successivamente revocato, essendo emerso che i due
erano stati vittima dell’altrui aggressione; b) che nel verbale di arresto si dava
atto che quel giorno, a seguito della segnalazione di una sparatoria, i carabinieri
si erano recati all’interno della proprietà del Greco, rinvenuto sporco di sangue e
successivamente trasportato in ospedale; c) che i militari, entrati nell’abitazione,
avevano rinvenuto, oltre a macchie di sangue, alcuni proiettili, una molla per
caricatore, un fondello e un borsello contenente documenti di identità del Manca
e un involucro di cellophane contenente circa 31 grammi di cocaina; d) che il
Manca era stato successivamente ritrovato nella sua abitazione con il polso
destro fasciato ed escoriazioni su entrambe le braccia; e) che i militari avevano
poi accertato che il Manca aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale
di San Pietro Vernotico, dichiarando false generalità; f) che il certificato del
casellario giudiziario del Greco dimostrava l’esistenza di condanne dello stesso
per tentato omicidio e violazione della normativa in materia di armi, per evasione
e per minaccia, mentre dal certificato dei carichi pendenti emergevano a suo
carico procedimenti per ricettazione, minaccia, lesioni e violazioni in materia di
armi; g) che era stata acquisita la richiesta di rinvio a giudizio a carico dei
soggetti imputati dell’aggressione al Manca e al Greco, dalla quale risultava che
ai primi era stata contestata l’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203 del 1991,
perché essi, dopo essersi recati a casa del Greco e aver fatto chiamare il Manca,
avevano colpito il primo ed esploso colpi di pistola nei confronti del secondo, al
fine di agevolare l’associazione mafiosa operante nel territorio salentino in
contrasto con la fazione capeggiata dal Manca; h) che, pertanto, quest’ultimo,
pur rispettando le prescrizioni dell’affidamento in prova, aveva tenuto un
comportamento non compatibile con la misura dell’affidamento in prova, la cui
finalità non è soltanto quella di allontanare il condannato dall’uso di sostanze
stupefacenti, ma anche quella di prevenire il pericolo di recidiva.
2. Nell’interesse del Manca è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
lamenta vizi motivazionali e violazione dell’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990,
1

presso il Sert di San Pietro Vernotico, ha rilevato: a) che in data 08/09/2012 il

sottolineando: a) che l’essersi il Manca recato nell’abitazione di un pregiudicato e
l’avere tentato di ostacolare le indagini di polizia non può esprimere di per sé
attualità di una contiguità criminale in assenza di accertamenti istruttori ulteriori;
b) che il Tribunale non aveva adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali
i fatti valorizzati dimostravano il fallimento del percorso riabilitativo intrapreso e
proseguito con successo dal Manca.

Considerato in diritto
1. Dagli accertamenti eseguiti presso l’Amministrazione penitenziaria risulta che

confronti.
Ne discende che il ricorso, in quanto inteso ad ottenere il ripristino
dell’affidamento in prova al servizio sociale, è divenuto inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 26/05/2014

Il Componente estensore

il Manca in data 11/04/2014 ha terminato di espiare la pena irrogata nei suoi

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