Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32756 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32756 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GESINO ANDREA N. IL 05/04/1973 parte offesa nel procedimento
c/
BORELLO GABRIELE N. IL 15/04/1979
ROCHIRA MARCO N. IL 06/08/1976
avverso il decreto n. 1/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
19/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
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Data Udienza: 23/05/2014

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dott.
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

impugnato il decreto di archiviazione in data 19 settembre 2013, reso dal
G.I.P. del Tribunale di Asti, nel procedimento recante numero 2858/2012
R.G.N.R., a carico di Borello Gabriele e Rochira Marco; i due agenti di
polizia giudiziaria erano accusati del delitto di sequestro di persona
aggravato, per un intervento eseguito nell’esercizio delle loro funzioni
denunciato come abusivo, allorchè condussero il Gesino al proprio
domicilio, dopo averlo sorpreso a citofonare alla propria ex convivente, pur
essendo sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla donna.
Il ricorso è affidato a due motivi.
2. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lettera
C, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 409, 410, comma 1 e 2, 127 cod.
proc. pen. 125 disp. att. cod. proc. pen., 24 e 112 Cost., per aver emesso
decreto di archiviazione de plano, in assenza dei requisiti di legge, in
presenza di una opposizione tempestiva, conforme a legge, motivata e
contenente la richiesta di indagini suppletive da parte della persona offesa.
2.1 II ricorrente, dopo aver illustrato la giurisprudenza di legittimità in tema
di sequestro di persona, anche con riferimento all’aggravante del fatto
commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni, prospetta la sussumibilità della condotta nella fattispecie astratta,
rilevando che, in ogni caso, laddove il giudice avesse ritenuto di escludere
questo reato, avrebbe dovuto considerare le ipotesi alternative della
violenza privata e dell’abuso d’ufficio, delitti dei quali sussistevano tutti gli
elementi.
2.2 Con riferimento alla richiesta di investigazione suppletiva, consistente
nell’esame della dottoressa Fiora, in servizio presso la Asl di Asti UOA
neuropsichiatria infantile, si contesta la valutazione del giudice di
irrilevanza, ricordando che il giudizio poteva riguardare esclusivamente la

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1. Gesino Andrea, con atto del difensore, avvocato Maurizio Lattanzio, ha

pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non anche, in chiave
prognostica, la fondatezza degli stessi, come invece il magistrato ha fatto.
2.3 Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, il
ricorrente ricorda che l’irrilevanza dell’investigazione suppletiva può aversi
solo allorché questa sia superflua, perché mirante ad un risultato

utilmente eseguita, sarebbe comunque superata sul piano logico dalle
argomentazioni contenute nella richiesta di archiviazione. Nel caso di
specie la prova richiesta serviva a dimostrare che il ricorrente non aveva
alcun atteggiamento aggressivo nei confronti della ex convivente,
diversamente da quanto affermato da costei, poiché non si trovava in loco
da ore, come affermato dalla donna; di conseguenza l’intervento degli
agenti non era per niente giustificato.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce abnormità del provvedimento,
perché emesso fuori delle ipotesi e dai limiti previsti dall’articolo 409,
comma 1, cod. proc. pen., 125 disp. att. cod. proc. pen. e/o 112 Cost.,
avendo il giudice emesso un provvedimento con i contenuti di una
sentenza. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia operato una valutazione
di merito dei fatti, non consentita in mancanza di esercizio dell’azione
penale, analizzando sia le condotte, sia le prove, anziché limitarsi a
valutare i limiti della tenuta dell’accusa in giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con riferimento al primo motivo, in giurisprudenza si è condivisibilmente
sostenuto che l’archiviazione senza contraddittorio, nel caso di opposizione,
è legittima, ove le indagini proposte non abbiano concreta rilevanza ai fini
della decisione in ordine alla fondatezza della notizia di reato (Sez. 6, n.
6579 del 13/11/2012 – dep. 11/02/2013, Febbo, Rv. 254869). E, in
quest’ordine di idee, le Sezioni Unite hanno attribuito al giudice, già in sede
di delibazione della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 410 cod.
proc. pen., comma 1, il potere di sindacare i contenuti dell’opposizione
anche in punto di pertinenza e di rilevanza delle indagini (Sez. U, n. 2 del

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probatorio già acquisito, ovvero palesemente inutile, poiché, anche se

14/02/1996, Testa, Rv. 204133). Laddove per pertinenza si intende, come
è noto, l’inerenza rispetto alla notizia di reato mentre per rilevanza si
intende l’idoneità ad incidere concretamente sulle risultanze delle indagini
(Sez. 5, n. 25302 del 06/06/2012, Scicchitano, Rv. 253306; Sez. 2, n.
43058 del 30/09/2003, Gavilli, Rv. 227202).

non radica il dovere di fissare l’udienza camerale, a norma dell’art. 410,
comma 3, cod. proc. pen., allorché l’esperimento delle investigazioni
suppletive indicate dall’opponente risulti superfluo e inidoneo a determinare
modificazioni sostanziali del quadro probatorio, occorrendo, di contro, ai
dellé valutazione di ammissibilità, che le predette indaginir”Ta
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iscussione i presupposti della richiesta del pubblico

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ministero e a determinarne eventualmente il rigetto.
2.2 Ne deriva che l’opposizione della persona offesa, quantunque
formalmente proposta per sollecitare ulteriori investigazioni, può essere
dichiarata inammissibile con provvedimento de plano purché il Gip motivi
adeguatamente in ordine alla completezza delle indagini già svolte e alla
superfluità di quelle ulteriormente richieste (Sez. 5, n. 5661 del
17/01/2005 , Cassese, Rv. 231298; Sez. 5, n. 21929 del 06/05/2010,
Lacosta, Rv. 247354).
Sotto questo profilo il motivo si appalesa per la sua manifesta
infondatezza.
2.3 Ritiene la Corte, aderendo ad un preciso orientamento
giurisprudenziale (Sez. 6, n. 13458 del 12/03/2008, Del Monaco, Rv.
239318; Sez. 5, n. 11524 del 08/02/2007, Giovanardi, Rv. 236520), che in
tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il G.i.p. abbia
dichiarato “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa,
motivandola come nella specie, sotto entrambi i profili richiesti dall’art. 410
cod. proc. pen., ed in particolare ritenendo irrilevante la proposta di
investigazione suppletiva dell’opponente, non già sotto il profilo prognostico
del suo possibile esito ma “sub specie” del difetto di incidenza concreta
sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari (in
quanto preordinata ad acquisire elementi irrilevanti agli effetti 1i0f9,3
dell’incolpazione del Gesino) il giudice di legittimità non

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2.1 Dunque l’opposizione presentata dalla persona offesa è inammissibile e

valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato quale svolta dal
giudice delle indagini.
Nel caso di specie la prova della pj senz4 in altro luogo del ricorrente

re i quadro investigativo, né
un’ora prima dei fatti non poteva)
incidere in alcun modo sulla decisione del G.I.P., per cui si appalesava

citofonare alla ex convivente
3. Deve anche escludersi la denunciata abnormità del provvedimento,
oggetto del secondo motivo di ricorso, poiché la valutazione in ordine
all’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato rientra sicuramente
nell’oggetto dell’indagine del giudice per le indagini preliminari, in sede di
archiviazione, con riferimento all’infondatezza della notizia di reato, perché
gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere
l’accusa in giudizio; sotto questo profilo, allora, anche questa censura è
manifestamente infondata.
3.1 Come è noto il legislatore del 1988 non ha inteso individuare una
categoria degli atti abnormi, suscettibili di autonoma impugnazione, per la
difficoltà della loro tipizzazione, demandando alla giurisprudenza di
rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impugnabilità,
ma la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di
Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094
e successive riguardanti singole applicazioni del principio di diritto) ha
adeguatamente definito la nozione di atto abnorme, connotandola in
negativo, nel senso che non può definirsi tale l’atto che costituisce mera
violazione di norme processuali, ed in positivo, affermando che è affetto da
abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza
del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, oppure
quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al
di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni
ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l’impossibilità
di proseguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una
fase ormai esaurita.

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come del tutto irrilevante, essendo stato l’uomo sorpreso nell’atto di

3.2 Nessuno dei due casi descritti ricorre nel caso di specie, poiché, in
definitiva con il motivo il ricorrente deduce esclusivamente vizi di
motivazione.
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; consegue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle

dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della
cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte,
sì stima equo determinare in €1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di €1.000 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014
Il consigliere stensore

spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità

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