Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32755 del 19/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32755 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONZIN SERGIO
nei confronti di:
CARANO MICHELE N. IL 16/03/1967
IPPOLITO PIERGIORGIO N. IL 06/03/1978
avverso la sentenza n. 47820/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 19/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 19/05/2014

Procuratore Generale della Corte di cassazione, dr. Carmine Stabile, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;
per Carano Michele e Ippolito Piergiorgio è presente l’avv. Emanuele Citriniti, il
quale si associa alle conclusioni del P.G..

1. L’avv. Fabrizio Mastro, difensore della parte civile Ponzin Sergio, nel
procedimento a carico di Carano Michele e Ippolito Piergiorgio (R.G.
47820/2013), propone istanza di correzione di errore materiale, al fine di
ottenere il riconoscimento delle spese di costituzione di parte civile, come
richiesto nel giudizio, in relazione alla sentenza del 19 febbraio 2014, con la
quale la Quinta Sezione di questa Corte disponeva l’annullamento della sentenza
impugnata, senza rinvio (con riferimento ai capi Bl, B 3 e C), rigettando nel
resto i ricorsi, anche agli effetti civili; in relazione a tale statuizione di rigetto
difetterebbe la condanna concernente le spese di rappresentanza ed assistenza
sostenute dalla parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’istanza dell’avv. Mastro va disattesa.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la
procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.) è
applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l’inammissibilità
del ricorso, omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte
civile in sede di legittimità; ciò perché detta omissione si concreta in un
nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e la relativa statuizione riveste
natura accessoria, obbligatoria e consequenziale, nel senso che essa consegue
alle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla
base delle stesse (Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, Gottuso, Rv. 243422). Viene
altresì richiamata altra e più recente decisione, che estende l’esperibilità del
rimedio anche all’ipotesi di decisione di rigetto (Sez. 2, n. 25362 del 19/05/2011,
Argento, non massimata).
2. Nel caso di specie, però, deve escludersi l’omissione denunciata, poiché nella

2

RITENUTO IN FATTO

motivazione della decisione è stata espressamente esclusa la condanna
dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili “attesa la
parziale soccombenza delle stesse”, in riferimento all’episodio di molestie di cui
al capo B3, relativamente al quale è stato pronunciato annullamento senza rinvio
perché il fatto non sussiste.

statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2014
Il consigliere estensore

r

i do i gnolk.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenziali

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