Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32755 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32755 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRENTA MAURIZIO N. IL 22/10/1974
avverso la sentenza n. 1681/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
06/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6/2/2012, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato Trenta
Maurizio alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 9, comma
2, legge 1423 del 1956, con la recidiva di cui all’art. 99, comma 2, n. 2 cod.
pen., riconosceva le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e
rideterminava la pena in mesi otto di reclusione, calcolata applicando la riduzione

Trenta era stato sorpreso nell’abitazione di Buccarella Giovanni, sita in un
comune diverso da quello dove egli doveva rimanere in forza della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno; la precedente ordinanza del Magistrato di
Sorveglianza che aveva autorizzato Buccarella, in stato di detenzione domiciliare,
a ricevere visite del Trenta non aveva alcuna efficacia, in quanto era stata
emessa prima che Trenta fosse sottoposto alla misura di prevenzione.
La Corte respingeva il motivo di appello che faceva leva sulla buona fede
dell’appellante, osservando che egli, quando i carabinieri erano entrati
nell’appartamento del Buccarella, si era nascosto, ben consapevole che non
avrebbe potuto lasciare il Comune di residenza.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Trenta Maurizio, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione.
L’imputato era stato autorizzato a far visita fino alle 17’30 al padre naturale,
Buccarella Giovanni, in stato di detenzione domiciliare. Alle 17’40 era stato
sorpreso dai carabinieri di Brindisi mentre si nascondeva dietro un mobile,
circostanza da cui la Corte desumeva la mancanza di buona fede.
In realtà, l’unica ragione per cui il ricorrente si era nascosto era la
consapevolezza di aver violato l’orario di visita, e non l’obbligo di soggiorno cui
era sottoposto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente tralascia del tutto l’argomentazione della Corte territoriale, che
sottolinea la mancanza di autorizzazione a lasciare il Comune di residenza in
forza della misura di prevenzione cui era sottoposto; ribadisce che il suo
tentativo di nascondersi alla vista dei carabinieri derivava dalla consapevolezza

2

del rito abbreviato sulla pena edittale di un anno di reclusione.

di avere violato l’orario della precedente autorizzazione.
Il ricorrente, peraltro, non indica in quale passaggio la motivazione della
sentenza sarebbe manifestamente illogica; né la sottolineatura che il reato
contestato ha la natura di delitto, e richiede, quindi, il dolo, è utilizzata per
dimostrare che tale dolo mancava, atteso che non viene dimostrata la manifesta
illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ritiene che egli fosse ben
consapevole che l’autorizzazione precedentemente concessa non era più valida,

In definitiva, il ricorso sollecita una ulteriore valutazione di merito della
vicenda, preclusa a questa Corte.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 15 maggio 2013

Il P esidente

in conseguenza dell’emissione della misura di prevenzione nei suoi confronti.

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