Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32754 del 19/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32754 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAMPOBASSO
nei confronti di:
ROSSETTI RENZO N. IL 15/08/1959
avverso la sentenza n. 454/2012 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del
12/03/2013
sentita la rejazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sen e le conclusioni del PG Dott.
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Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 19/05/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12/03/2013 il Tribunale di Campobasso ha applicato, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Renzo Rossetti la pena richiesta, in
relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato al
Presidente del Tribunale di Campobasso l’assenza di condanne penali,
producendo una non veritiera dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
degli artt. 46 – 48 d.P.R. n. 445 del 2000.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Campobasso ha proposto

pen., per non avere il Tribunale dichiarato la falsità dei documenti.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, in quanto, in ipotesi di sentenza di patteggiamento che
abbia omesso illegittimamente di dichiarare la falsità di un documento, la Corte
di Cassazione, investita del relativo ricorso, può adottare direttamente i
provvedimenti previsti dall’art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna
valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto
inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di
applicazione della pena su accordo delle parti. (Sez. 5, n. 45861 del 10/10/2012,
Liso, Rv. 254989).
In conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente
alla mancata declaratoria di falsità dell’atto indicato nel capo di imputazione, che
va pronunciata, ai sensi dell’art. 620, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art.
537 del medesimo codice.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata
declaratoria di falsità dell’atto indicato nel capo di imputazione, che pronuncia, ai
sensi dell’art. 620, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 537, cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma il 19/05/2014

Il Componente estensore

ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 537 e 675 cod. proc.

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