Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32752 del 19/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32752 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSTACCI ELENA N. IL 21/09/1985
avverso la sentenza n. 474/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
28/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
1PG Dott.

Data Udienza: 19/05/2014

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dott. Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di Mostacci Elena,
avverso la sentenza del Tribunale di Terni in data 12 ottobre 2011, con la quale
l’imputata era condannata alla pena di giustizia per il furto aggravato di energia
elettrica, attraverso un collegamento abusivo al contatore condominiale.
2. La Corte territoriale ha osservato che l’atto di appello era da considerarsi
inammissibile per genericità, poichè la condanna era fondata sulle dichiarazioni
rese dai funzionari dell’A.T.E.R. di Terni, i quali hanno riferito come la donna si
fosse abusivamente introdotta all’interno di un’unità immobiliare, al momento
non assegnata, dimorandovi con i figli minori; l’imputata aveva operato un
allaccio volante dal contatore, dopo l’introduzione abusiva all’interno
dell’apposito locale condominiale, la cui porta era stata divelta.
2.1 A fronte di tale motivazione, l’appellante si era limitata a chiedere
l’assoluzione, non essendovi la prova che a commettere il fatto fosse stata
effettivamente la Mostacci.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’imputata, con atto del difensore,
avv. Massimo Proietti, deducendo violazione di legge per inosservanza di norme
processuali e richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in
tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello
deve essere intesa alla luce del principio del favor impugnationís, in virtù del
quale, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può
essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità,
avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo (Sez. 4, ord. n. 48469 del
07/12/2011, Rv. 251934).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ad avviso del Collegio, il ricorso dell’imputata è infondato, al limite
dell’inammissibilità.

2

1. Con ordinanza in data 28 marzo 2013, la Corte d’appello di Perugia ha

2. Invero, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del consolidato
principio di diritto, richiamato nel provvedimento impugnato, in ordine al
necessario requisito della specificità dei motivi dell’impugnazione, come è dato
desumere dalla dichiarazione di appello in atti.
2.1 Peraltro le censure contenute nel ricorso in esame, nei termini sintetizzati in

diritto al riesame delle prove in una pubblica udienza da parte della Corte
d’appello, che rappresenterebbe nel nostro ordinamento giuridico

l’ultimo

baluardo di merito.
3. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2014
Il consigliere estensore

premessa, sono aspecifiche, limitandosi la ricorrente a rivendicare un generico

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