Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32750 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32750 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giordano Marco, nato a Rho il 15/02/1970

avverso l’ordinanza del 20/03/2013 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Carmine Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l’incidente di esecuzione
con il quale Marco Giordano chiedeva il riconoscimento della continuazione fra i
fatti di cui alle sentenze di condanna del Giudice dell’udienza preliminare presso
il Tribunale di Milano del 29/09/2004 per il reato continuato di cui agli artt. 624,
624-bis e 625 cod. pen., commesso fra il maggio del 2002 e l’ottobre del 2003;
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Data Udienza: 07/05/2014

del Tribunale di Milano del 23/03/2005 per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod.
pen., commesso nel settembre del 2003; e del Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Rho, del 31/03/2006 per il
reato di cui all’art. 455 cod. pen., commesso il 04/07/2002.
Il provvedimento veniva pronunciato a seguito di annullamento con rinvio
della precedente ordinanza reiettiva dello stesso Tribunale del 22/09/2001,
disposto con sentenza di questa Corte del 09/10/2012, per illogicità della
motivazione rispetto al riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui alla

del 2002 e l’ottobre del 2003, e violazione di legge nell’esclusione della rilevanza
dello stato di tossicodipendenza del condannato, risultante ancora dalla sentenza
citata, della quale doveva invece essere valutata l’influenza sulla commissione
dei fatti.
Il condannato ricorre sul ribadito diniego della continuazione e deduce
violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento, nella
sentenza del 2004, dell’inserimento dei fatti commessi dal Giordano in una
cornice spaziotemporale unitaria, collocata in Rho fra il 16/06/2002 ed il
04/10/2003, nonostante lo stesso costituisse uno degli specifici punti sui quali la
precedente ordinanza era stata annullata, avendo il provvedimento impugnato
ridotto l’ambito della propria argomentazione all’altro aspetto relativo alla
condizione di tossicodipendenza del condannato. Su tale aspetto il ricorrente
lamenta peraltro illogicità della ritenuta certificazione medica dello stato di
tossicodipendenza solo a partire dal 29/04/2005, laddove tale era solo la data di
esecuzione dell’accertamento e, comunque, la tossicodipendenza veniva valutata
nella sentenza del 2004 ed emergeva dalla natura dei fatti per i quali erano state
pronunciate le condanne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato, in un’ottica solo apparentemente ristretta alla
rilevanza della condizione di tossicodipendenza del condannato, affrontava in
realtà entrambe le questioni poste dalla sentenza rescindente. In questa
prospettiva, il Tribunale non si limitava a rilevare la datazione dell’accertamento
della tossicodipendenza ad epoca posteriore ask tutti i fatti fra i quali era richiesta
l’applicazione della continuazione, ma esaminava il riferimento a tale condizione
contenuto nella sentenza del 2004, oggetto delle censure del ricorrente;
osservando che, in quanto applicativa della pena su accordo delle parti, detta
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prima delle sentenze indicate, che coprivano l’intero arco temporale fra il giugno

sentenza presupponeva una verifica vincolata ai fini di cui all’art. 444 cod. proc.
pen., e che comunque lo stato di tossicodipendenza vi risultava valutato solo a
scopi sanzionatori, essendosi rilevato in quella sede che lo stesso non implicava
l’automatico riconoscimento delle attenuanti generiche, ma poteva concorrere
unicamente a determinare la pena.
Non fermandosi tuttavia a queste considerazioni, i giudici di merito
aggiungevano altresì come, anche a voler ritenere che la sentenza del 2004
avesse riconosciuto alla condizione di tossicodipendenza del Giordano una

quella sentenza ad un medesimo disegno criminoso, analoga incidenza non
potesse essere ritenuta per la ravvisabilità della continuazione fra tali fatti e
quelli, di natura diversa, giudicati con le altre sentenze; essendo gli stessi in
particolare costituiti da una tentata estorsione in danno del proprietario
dell’abitazione in cui viveva il condannato, motivata dallo specifico intento di
ottenere il rilascio di ricevute per canoni di locazione non corrisposti, e da una
condotta di spendita di banconote false. Orbene, tali argomentazioni implicano
un giudizio chiaramente non incentrato sul solo profilo dell’individuazione della
tossicodipendenza quale fondamento di un disegno criminoso unitario nella
determinazione di commettere i reati, ma esteso alla stessa possibilità di
riconoscere comunque un siffatto progetto unificante fra i fatti di cui alla
sentenza del 2004 e quelli oggetto delle ulteriori sentenze; e tanto risponde
all’esigenza, segnalata con la sentenza di annullamento di questa Corte, di
giustificare il diniego della continuazione in presenza di un riconoscimento
giudiziale della stessa fra i fatti ricompresi nella prima sentenza, giustificazione
coerentemente fornita nel provvedimento impugnato in base all’eterogeneità
delle altre condotte considerate nell’incidente proposto dal condannato.
Conclusione, questa, a cui il ricorrente oppone considerazioni meramente
valutative su caratteri asseritamente comuni ai fatti stessi, genericamente
individuati nella riconducibilità all’offesa di interessi patrimoniali ed alla
particolare violenza delle condotte, che non evidenziano vizi logici
nell’argomentazione del Tribunale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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rilevanza astrattamente influente sulla possibilità di ricondurre i fatti oggetto di

Così deciso in Roma il 07/05/2014

Il Consigliere estensore

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