Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3275 del 27/09/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3275 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
EL OUAZARI JAOUAD N. IL 30/01/1980,

avverso la sentenza n. 4258/2011 CORTE D’APPELLO DI TORINO del 16.02.2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 febbraio 2011 la Corte d’appello di Torino, confermava la sentenza
emessa dal GIP del Tribunale di Torino in data 8 luglio 2011, appellata dall’imputato. L’ El
Ouazari era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del delitto
di detenzione a fini di spaccio di dieci panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per gr.
957,419 e per aver declinato false generalità.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore V imputato
lamentando con unico motivo la violazione dell’art. art. 606, 1 comma lett. b) c.p.p. in
relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 DPR 309 del 1990
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso che ripropone le stesse doglianze avanzate in sede di appello e a cui la Corte
territoriale ha dato congruo riscontro è manifestamente infondato e come tale va dichiarato
Inammissibile. La gravata sentenza, ribadito in fatto che la collaborazione dell’imputato non
aveva consentito neppure l’identificazione del fornitore della sostanza stupefacente, ha infatti
richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui Il contributo all’attività di
indagine deve essere tale da apportare un concreto e oggettivo risultato all’attività
investigativa e probatoria e non risolversi in mere chiamate in correità o indicazioni generiche
sulle modalità di consumazione del reato, ma debbono caratterizzarsi per concretezza ed
efficacia ai fini delle indagini; che, quando si procede con giudizio abbreviato per un reato
concernente il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga invocata
l’attenuante di cui al comma settimo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è da escludere che il
giudice debba o possa attendere l’esito delle indagini per stabilire l’entità del contributo offerto
dalla collaborazione dell’imputato: tale eventualità, infatti, si porrebbe in stridente contrasto
con la volontà espressa dallo stesso imputato al momento della richiesta volta alla celebrazione
del giudizio “allo stato degli atti”, in palese violazione anche del principio di speditezza

Data Udienza: 27/09/2012

P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000,00 in favore della cassa delle ammende
2.7-1039 1Z-0‘2…
C’o S’ t t> eets-° 4
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Mar Ciampi)
(;
tt. Francesco Marzano)

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

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I,

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processuale che caratterizza tale tipo di procedimento (Sez. 6, 6 febbraio 2009, Hakim, RV n.
243516)
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
(mille), a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero.

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