Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3275 del 12/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3275 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPALE FRANCESCO N. IL 09/05/1959
avverso l’ordinanza n. 10793/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
25/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Data Udienza: 12/12/2013
Letto il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
PAPALE FRANCESCO
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile;
invero, il decreto di giudizio immediato emesso dal GIP non è riconibile per
cassazione, salvo che risulti affetto da abnormità; Cassazione penale, sez. VI,
ricorrente nella specie, trattandosi di
01/12/2009, n. 47348 ;
vizio non
provvedimento emesso legittimamente , senza considerare che l’eventuale abnormità
non è stata dedotta nel ricorso ove si fa menzione di questioni di merito, da
affrontarsi nella sede del giudizio.
Consegue la pronuncia di inammigsibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che,
nella specie, si ritiene di contenere nella misura di E 500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Roma li 12.12.2013
ricorre per cassazione deducendo , con proprio ricorso, violazione di legge in
ordine alla richiesta ed al decreto di giudizio immediato, a lui notificati in data
26.07.2013 , riguardo al pròèéditriento RG GIP n. 10793/11 Tribunale di Milano ;
premessi alcuni motivi in fatto ed in diritto, il ricorrente chiede a questa Corte
l’annullamento del decreto di giudizio immediato emesso dal (hp di Milano ;