Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32749 del 14/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32749 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LU YONGBO N. IL 13/06/1976
avverso l’ordinanza n. 61/2013 TRIB. LIBERTA’ di VARESE, del
16/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 14/04/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito altresì per il ricorrente l’avv. De Simone, che ha chiesto l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 16/12/2013, il Tribunale di Varese, investito

decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 08/11/2013 dal
P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la richiesta osservando
quanto segue: sussiste il

fumus commissi delicti,

inteso come astratta

configurabilità dei reati ipotizzati (artt. 517 ter e 648 cod. pen.), in quanto, come
evidenziato dal provvedimento impugnato, il veicolo sequestrato presenta un
marchio tridimensionale il cui titolare non ne ha autorizzato l’uso, né assume
rilevanza l’inconciliabilità delle due fattispecie contestate, essendo ammessa la
contestazione alternativa anche nella fase di esercizio dell’azione penale; quanto
alle esigenze probatorie, le ragioni che giustificano la necessità dell’acquisizione
dei beni per l’accertamento dei fatti risultano esplicitate con l’indicazione della
necessità di indagini al fine di accertare la provenienza del veicolo e, quindi, al
fine di verificare il fatto reato contestato; in tema di sequestro probatorio non è
comunque richiesta la dimostrazione, in relazione alle cose costituenti corpo del
reato, come nel caso di specie, della necessità di sequestro in funzione
dell’accertamento dei fatti, in quanto l’esigenza probatoria del corpus delicti è in
re ipsa; il decreto di convalida contiene l’enunciazione del fatto contestato, delle
norme violate, la qualità di corpo del reato di quanto in sequestro e la
conseguente finalità probatoria, l’evidente nesso pertinenziale a fronte del
marchio presente sui beni in sequestro.

2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale di Varese, ha proposto ricorso
per cassazione, nell’interesse di Lu Yongbo, l’avv. L. De Simone, articolando tre
motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen.
2.1. Violazione di legge su un presupposto fondamentale del decreto di
convalida del sequestro, ossia “il marchio tridimensionale Piaggio”: l’ordinanza
impugnata fonda il proprio convincimento/ragionamento su una circostanza
palesemente inesistente, ossia che “lo scooter sequestrato presenti il marchio
Vespa” mai riportata nel decreto di convalida del sequestro e negli atti cui lo
stesso fa riferimento.

2

della richiesta di riesame presentata dalla difesa di Lu Yongbo in relazione al

2.2. Violazione di legge sull’accertamento se il fatto contestato sia
configurabile quale fattispecie astratta di reato ex artt. 517 ter e 648 cod. pen. Il
decreto di convalida del sequestro reca due ipotesi di reato non ascrivibili alla
stessa persona; l’apparato argomentativo dell’ordinanza è privo di contenuti
specifici e quelli resi noti fanno emergere che il ragionamento è basato su una
prova inesistente, ossia che lo scooter sequestrato recava il marchio Vespa.
2.3. Violazione di legge sul presupposto della mancata esplicitazione della
finalità perseguita con il provvedimento cautelare, non essendo sufficiente

probatoria sarebbe in re ipsa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.
Secondo l’insegnamento della Sezioni unite di questa Corte il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o
probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi
comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep.
26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933,
Malgioglio, non massimata sul punto).
Escluso che il provvedimento impugnato presenti i radicali vizi della
motivazione delineati dalla pronuncia delle Sezioni unite appena menzionata,
deve rilevarsi che il primo e il secondo motivo vanno esaminati congiuntamente,
in quanto entrambi hanno il comune denominatore nella denunciata inesistenza
del marchio in questione sullo scooter sequestrato. I motivi non sono fondati:
per un verso, infatti, il Tribunale di Varese ha esplicitamente fatto riferimento a
uno scooter con marchio tridimensionale che imita il marchio di esclusiva
titolarità della s.p.a. Piaggio; per altro verso, secondo il costante orientamento di
questa Corte, «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è
chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando quindi
il

fumus commissi delicti

sotto il profilo della congruità degli elementi

rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per
apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali» (quindi, nella
specie, l’oggettiva – e contestata – esistenza del marchio avente le menzionate
caratteristiche), dovendo invece quegli elementi essere «valutati così come

3

affermare che lo scooter sequestrato costituisce corpus delicti e che la finalità

esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata
in quella tipica» (Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011 – dep. 20/06/2011, Misseri,
Rv. 250397).
Anche il terzo motivo non è fondato. L’ordinanza impugnata rileva come le
ragioni giustificative della necessità dell’acquisizione dei beni per l’accertamento
dei fatti risultino esplicitate con l’indicazione della necessità di indagini al fine di
accertare la provenienza del veicolo e, quindi, al fine di verificare il fatto-reato
contestato: l’indicazione così operata delle concrete esigenze probatorie cui è
ratio decidendi

autonoma ed

autosufficiente rispetto agli indirizzi giurisprudenziali richiamati. Inoltre,
l’accertamento della provenienza del veicolo è funzionale – nella prospettazione
dell’ordinanza impugnata – all’accertamento del reato e, in particolare, alla
verifica della riconducibilità del fatto nelle fattispecie incriminatrici (o in una delle
fattispecie incriminatrici) ipotizzate nella fase iniziale delle indagini preliminari.
Pertanto, l’indicata rado decidendi del provvedimento in esame è in linea con
l’orientamento in forza del quale anche per le cose che costituiscono corpo di
reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di
nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita,
in concreto, per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep.
13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 14/04/2014

finalizzato il sequestro costituisce una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA