Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32748 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32748 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOGALI RICCARDO N. IL 18/05/1967
avverso la sentenza n. 2046/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/1/2012, la Corte d’appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato Dogali Riccardo colpevole
del delitto di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956 per avere violato la
prescrizione di non uscire dalla sua abitazione dalle ore 20’00 alle ore 8’00
impostagli dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno.
Dalla comunicazione della notizia di reato emergeva che l’autorità di polizia

alcuna risposta; inoltre, alcuni mesi dopo, Dogali era stato sorpreso a bordo di
un autobus alla frontiera di Ventimiglia, di ritorno dalla Francia, e la circostanza
era stata valorizzata come dimostrazione della tendenza a trasgredire alle
prescrizioni della misura di prevenzione.
La Corte respingeva il motivo di appello: gli operanti avevano ripetutamente
bussato alla porta di abitazione dell’imputato, senza riceverne alcuna risposta;
poiché l’orario non ricadeva nella notte fonda, vi era certezza che Dogali non si
trovasse in casa, dal momento che una persona che è a conoscenza degli
obblighi cui è sottoposta e del fatto che le Forze dell’Ordine possono controllarla
avrebbe dovuto comunque essere allerta per evitare conseguenze negative.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Riccardo Dogali, deducendo vizio di
motivazione, avendo la Corte territoriale omesso una puntuale e rigorosa
valutazione delle doglianze difensive formulate con i motivi di appello.
La sentenza di appello aveva riproposto acriticamente la motivazione di
quella di primo grado, senza affatto valutare i motivi di appello che
evidenziavano le giuste ragioni per ritenere credibile la tesi difensiva per cui il
ricorrente si era addormentato, così non sentendo gli operanti di polizia
giudiziaria che bussavano alla sua porta.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della
motivazione, avendo il ragionamento della Corte postulato un’arbitraria
inversione dell’onere della prova, trasferendo sulla difesa l’onere di allegare
circostanze rilevanti in chiave innocentista. In realtà il quadro probatorio era
deficitario e le prospettazioni alternative difensive giustificavano la formulazione
del ragionevole dubbio che costituiva un limite al convincimento del Giudice.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

2

aveva ripetutamente bussato alla porta del Dogali alle ore 22’55, senza riceverne

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non
specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già
esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849); è poi inammissibile il

da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di
gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia
pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma
individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il
sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a
verifica (Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 – dep. 05/06/2007, Tagliente e altro,
Rv. 236689).
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non
avrebbe valutato i motivi di appello: in particolare ribadisce che vi sono “giuste
ragioni” per ritenere credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente si era
addormentato: ma non specifica quali siano le “giuste ragioni” che il Giudice del
merito avrebbe dovuto prendere in considerazione.

In realtà, entrambi i giudici di merito hanno compiuto una valutazione del
fatto che, sulla base di argomentazioni logiche, li ha portati a ritenere che, se
l’imputato si fosse trovato all’interno dell’abitazione, avrebbe sentito il ripetuto
bussare alla porta da parte degli operanti; la genericità del ricorso vuole indurre
questa Corte a sovrapporre a tale valutazione di merito la propria, operazione
che non è permessa in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

3

ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDIRefe N. 43

;°5

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 maggio 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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