Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32747 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32747 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BARI AGOSTINO N. IL 12/10/1953
avverso la sentenza n. 956/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
30/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

.

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30/1/2012, confermava la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani che aveva condannato De Bari
Agostino per i reati di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956 e 116,
comma 13, Codice della Strada, ritenuti riuniti per continuazione, alla pena di
anni uno e mesi quattro di reclusione, con la diminuente del rito abbreviato.
L’imputato era stato sorpreso alla guida di un’autovettura, nonostante la patente
di guida gli fosse stata revocata in applicazione della misura di prevenzione della

La Corte respingeva il motivo di appello concernente la natura non abituale
della condotta, osservando che tale requisito è necessario solo in relazione alla
condotta di associazione con persone pregiudicate e non anche per
l’inosservanza dell’obbligo di rispettare la legge: il reato ha natura istantanea. La
Corte respingeva, altresì, il motivo di appello concernente il mancato
riconoscimento della continuazione con altra sentenza di condanna riportata dal
ricorrente.

2. Ricorre per cassazione il difensore di De Bari Agostino, deducendo vizio di
motivazione e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Con i motivi di appello era stata invocata l’assoluzione dell’imputato per non
aver commesso il fatto; la Corte territoriale avrebbe dovuto preliminarmente
accertare che non vi fossero motivi per una pronuncia di assoluzione, verifica che
non era stata compiuta. Le circostanze di fatto e di luogo dimostravano
l’estraneità dell’imputato: per tutte le motivazioni addotte il ricorrente si riporta
integralmente all’atto di appello.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non
specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già
esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849)

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Nel caso di specie, il ricorso prescinde del tutto dalla critica delle
argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a sostenere – del
tutto infondatamente – che la motivazione è inesistente; non chiarisce, poi, per
quale motivo le circostanze di tempo e di luogo dimostrerebbero l’estraneità del
ricorrente alle imputazioni formulate; infine si richiama all’atto di appello, così
risultando i motivi di ricorso palesemente generici.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

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