Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32746 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32746 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RINELLA GIUSEPPE N. IL 28/11/1960
avverso l’ordinanza n. 381/2013 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 31/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/02/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Fraticelli, ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Rinella Giuseppe propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza
emessa dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in data 31 ottobre 2013, che ha
confermato l’ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari a carico del ricorrente

2. violazione dell’articolo 293 c.p.p. per mancato rispetto dell’obbligo imposto all’ufficiale
incaricato di eseguire la misura cautelare, di avvertire l’indagato della facoltà di
nominare un difensore di fiducia. In particolare, deduce la violazione del diritto di difesa
poiché nel verbale di arresto e negli atti successivi non è presente tale indicazione;
3. nullità dell’interrogatorio di garanzia effettuato in assenza del difensore di fiducia, già
nominato, ma non avvertito di tale adempimento. Contesta l’argomentazione del
Tribunale del Riesame secondo cui tale vizio può essere fatto valere davanti al giudice
procedente oppure con appello ai sensi dell’articolo 310 del codice di rito;
4. violazione della norma processuale relativa alla comunicazione al difensore di fiducia del
deposito dell’ordinanza cautelare. Si tratta di una violazione che incide direttamente sul
diritto di difesa e non può ritenersi sanata dalla proposizione del ricorso davanti al
Tribunale della Libertà;
5. incompleta trasmissione degli atti del fascicolo processuale al Tribunale del Riesame, da
parte del Pubblico Ministero;
6. irrazionalità dell’ordinanza, per mancanza degli indizi che avrebbero, invece, dovuto
comportare la revoca dell’ordinanza cautelare e travisamento dei fatti. La difesa rileva
che l’ordinanza impugnata si basa su indizi non riscontrati e contraddittori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’ordinanza impugnata non merita censura.
1. Priva di fondamento appare la prima doglianza poiché la mancata osservanza dell’art.
293, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui questo impone all’ufficiale o
agente incaricato di eseguire un’ordinanza applicativa di custodia cautelare, l’obbligo di
avvertire l’imputato o indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, dà
luogo ad una mera irregolarità, insuscettibile di provocare conseguenze processuali
giuridicamente rilevanti (Sez. 1, n. 4467 del 21/09/1995 – dep. 04/10/1995, P.M. in
proc. Lo Russo, Rv. 202386). Ciò in quanto trattasi di inosservanza non espressamente
sanzionata a pena di nullità e neppure inquadrabile nel novero di quelle che comportano
violazione del diritto di difesa, giacché l’imputato o indagato ben può, comunque,

lamentando:

provvedere alla nomina del difensore, pur in assenza dell’invito a farlo (Sez. 1,
Sentenza n. 4559 del 29/10/1993 Cc. (dep. 03/12/1993) Rv. 195744).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento poiché la nullità
dell’interrogatorio di garanzia per assenza del difensore non incide sulla validità del
provvedimento cautelare oggetto del riesame, ma rileva eventualmente ai fini della
inefficacia della misura. Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile
d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per asserita

proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni
inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire
oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4817 del
23/10/2012 – dep. 30/01/2013, Russo, Rv. 254447).
3. Infondata è anche la terza censura, relativa alla mancata comunicazione al difensore
dell’ordinanza cautelare, trattandosi di attività finalizzata esclusivamente alla
proposizione del riesame che, nei termini sopra indicati, è stato depositato e
argomentato in maniera adeguata e completa, con conseguente sanatoria del vizio
conseguente all’omissione (Cass. n. 8119 del 30 gennaio 2013).
4. Con il quarto motivo la difesa lamenta l’incompleta trasmissione degli atti del fascicolo
processuale al Tribunale del Riesame, censurando, in particolare, l’omessa trasmissione
del DVD contenente le immagini che consentirono di pervenire al riconoscimento del
reo, non potendosi escludere che quei filmati possano costituire un valido atto di
discolpa dell’indagato.
5. Il motivo è infondato, poiché compete all’accusa la direzione dell’inchiesta e la scelta
degli atti su cui basare la misura, con la conseguenza che l’omessa trasmissione di
eventuali atti investigativi non rileva ai fini della violazione del V comma dell’articolo
309 del codice di rito (Cass. n. 39923 del 16 giugno 2008). In ogni caso si tratta di un
atto (DVD) che non è stato trasmesso dal Pubblico Ministero e che, quindi, non è stato
posto a fondamento della decisione da parte del Gip, per cui difetta l’interesse a porre
la questione in questa sede.
6. Il quinto motivo è inammissibile, perché generico, consistendo in una astratta censura
di inadeguatezza degli indizi posti a fondamento della misura, senza contestare e
superare le articolate e puntuali argomentazioni poste a sostegno della ordinanza
impugnata (adeguatamente riportate alle pagine 3 e 4 dell’ordinanza).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28/02/2014
Il Consigliere estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

reside e

mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod.

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