Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32743 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32743 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOTTI DOMENICO N. IL 23/12/1989
avverso la sentenza n. 676/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 22/6/2012, sull’accordo delle
parti applicava a Notti Domenico la pena di mesi otto di reclusione in relazione al
reato di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956 per la violazione degli
obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Il Giudice riteneva corretta la qualificazione giuridica della condotta,
insussistenti i presupposti per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen., congrua la pena, accoglibile la richiesta di applicazione della
condizionale della pena, tenuto conto che l’imputato ne aveva già usufruito per
due precedenti condanne.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Domenico Notti, deducendo vizio
della motivazione.
La motivazione della sentenza è, infatti, stereotipata e, quindi, apparente.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085); in ogni caso la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011 dep. 03/08/2011, Hallulli e altro, Rv. 250902)
Più in generale, quanto all’onere di motivazione, il giudice del
patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza,
indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento
sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla
correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena.
(Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010 – dep. 06/08/2010, Amariei, Rv. 248198)
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pena non subordinata alla concessione del beneficio della sospensione
Tali requisiti sono presenti nella sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 15 maggio 2013
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente
Cost. n. 186 del 2000).