Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32743 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32743 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hoxhaj Veli, nato a Dukat (Albania) il 02/02/1963

avverso la sentenza emessa il 19/06/2012 dal Giudice di pace di Rapallo

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Veli Hoxhaj ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la sua
condanna a pena ritenuta di giustizia per il delitto di minaccia, in ipotesi
commesso in danno di Carmelo Fusca. L’imputato osserva che – come
segnalato dallo stesso giudicante – gli elementi di prova a suo carico derivano
esclusivamente dalla deposizione del denunciante (valutata convincente nella

Data Udienza: 10/07/2014

motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui il narrato del Fusca non
sarebbe stato abbisognevole di riscontri); tuttavia, pur essendo corretto il
richiamo operato dal Giudice di pace alla giurisprudenza di legittimità in tema di
vaglio sul contributo testimoniale della persona offesa, nel caso di specie il Fusca
venne escusso nelle forme di cui all’art. 210 cod. proc. pen., con la conseguente
necessità di valutarne le dichiarazioni unitamente agli altri elementi di prova che

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
A pag. 2 della sentenza impugnata si legge che all’udienza del 19/06/2012
«si procedeva a esame teste Fusca ex art. 210 cod. proc. pen., assistito da
difensore che nominava»; risulta pertanto confermato l’assunto del ricorrente,
secondo cui la persona offesa rivestiva al contempo la qualità di imputato o
indagato di reato connesso o collegato. Dal corpo della motivazione non risulta
l’analisi di ulteriori elementi a riscontro dell’ipotesi accusatoria, di cui invece ove presenti – sarebbe stato indispensabile dare contezza, come prescritto dal
combinato disposto degli artt. 210, comma 6, 197-bis, comma 6, e 192, comma
3, del codice di rito.

2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. Il rinvio al fine della verifica della eventuale sussistenza di dati di conferma alla
ricostruzione dei fatti offerta dal Fusca, all’esito della quale procedere a nuova
disamina dell’attendibilità di costui – deve essere disposto al Giudice di pace di
Chiavari, stante l’intervenuta soppressione dell’omologo ufficio di Rapallo.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di
Chiavari.

Così deciso il 10/07/2014.

ne confermino l’attendibilità.

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