Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32742 del 09/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32742 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Macrì Stanislao, nato a Taranto, il 6/12/1961;

avverso Nord inanz0 a sentenza del 9:al:i-M-

(15/. ■ tiPi Si •

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Maurizio Giannoni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Brindisi confermava la condanna di Macrì Stanislao per il reato di
ingiuria commesso ai danni di Schiavone Ornella.

Data Udienza: 09/07/2014

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del difensore deducendo l’errata
applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. In particolare il
ricorrente lamenta come il Tribunale abbia confermato la condanna dell’imputato in
difetto della prova della sua consapevolezza della presenza della persona offesa
nell’ambiente attiguo a quello in cui gli pronunciava le frasi offensive dell’onore della
medesima nel corso di un colloquio privato con Candita Cosimo, travisando sul punto le

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va innanzi tutto ribadito che l’art 594 c.p. non considera la presenza dell’offeso come
una circostanza che può essere valutata a carico o a favore dell’imputato anche se da
lui sconosciuta, nè come una mera condizione di punibilità, bensì la contempla tra
quegli elementi costitutivi del reato che l’imputato deve conoscere perche si realizzi
l’ipotesi delittuosa dell’ingiuria. La mancata conoscenza della presenza della persona
offesa impedisce pertanto il perfezionamento della fattispecie menzionata, potendo la
condotta offensiva integrare quella diversa della diffamazione, qualora ricorrano gli
ulteriori elementi costitutivi della medesima (Sez. 5, n. 4902 del 22 maggio 1972, Galli,
Rv. 121600).
In tal senso, risultando pacifico – e sostanzialmente incontestato dal ricorrente – che il
Macrì, colloquiando con il collega Candita nella propria stanza del pronto soccorso,
pronunziò frasi intrinsecamente offensive dell’onore della Schiavone, che quest’ultima
percepì mentre si trovava nell’ambiente attiguo separato da una parete a soffietto, il
Tribunale ha ritenuto che l’imputato fosse consapevole di tale presenza in forza del
fatto che alla donna in precedenza era stato impedito l’accesso al reparto per
disposizione dello stesso.
Tale linea argomentativa appare effettivamente in contrasto o quantomeno non
giustificata dal tenore delle deposizioni della Schiavone e della Candita (che sono state
ritualmente allegate al ricorso). La prima ha infatti affermato di essersi dapprima
presentata al pronto soccorso – dove riteneva fosse stato ricoverato il figlio vittima di
un incidente stradale e dove gli veniva rifiutato l’ingresso – e successivamente di
essersi incamminata verso il reparto di radiologia, incontrando nel frattempo il Candita
cui chiedeva di interessarsi della vicenda. Questi confermava il racconto della donna e
dichiarava di essere andato al pronto soccorso per sincerarsi con il Macrì delle
condizioni del figlio della Schiavone, precisando però di non sapere se questa lo avesse
seguito e se dunque si trovasse nella stanza attigua a quella in cui avvenne il colloquio
con il collega.

dichiarazioni rese dalla Schiavone e dallo stesso Candita.

Appare dunque evidente che tra il momento in cui il Macrì rifiutò alla persona offesa peraltro per mezzo di una infermiera – l’ingresso alla stanza in cui veniva visitato il
figlio della medesima e quello in cui avvenne il colloquio con il Candita vi è stato uno
iato temporale di cui il Tribunale non ha tenuto conto e che invece imponeva di
spiegare le ragioni per cui l’imputato non solo fosse a conoscenza della presenza della
Schiavone nel nosocomio, ma potesse ritenersi altresì consapevole che questa si fosse
trattenuta nell’ambiente attiguo alla sua stanza anche dopo esserle stato comunicato

La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo
esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi.
Così deciso il 9/7/2014

che non poteva essere ammessa ad assistere il figlio durante la visita.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA