Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32741 del 09/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32741 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
La Marca Ciro, nato a San Severo, il 6/8/1941;

avverso la sentenza del 8/2/2013 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bari confermava la condanna di La Marca Ciro per il reato di cui
all’art. 495 c.p. (nell’ipotesi aggravata di cui al previgente terzo comma n. 2
dell’articolo citato) per aver negato, contrariamente al vero, nell’interrogatorio cui era

Data Udienza: 09/07/2014

sottoposto dalla polizia giudiziaria delegata all’uopo dal P.M. di aver riportato in
precedenza condanne.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando
cinque motivi. Con i primi due ripropone le eccezioni processuali già respinte dalla
Corte distrettuale in ordine alla violazione nel primo grado di giudizio del principio di
immutabilità del giudice e delle disposizioni sulla nomina del difensore d’ufficio. Con il

l’inconfigurabilità del reato contestato nel caso in cui oggetto del mendacio siano
qualità della persona ininfluenti ai fini della redazione dell’atto cui la falsa dichiarazione
accede, dovendosi ritenere tali le informazioni relative ai pregiudizi da cui il dichiarante
sarebbe gravato atteso che le stesse già sarebbero in possesso dell’autorità
procedente. Con il quarto motivo si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla
mancata conoscenza da parte del La Marca, al momento in cui rese la dichiarazione
mendace, della sua qualità di indagato o di imputato, circostanza dedotta con i motivi
d’appello. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia infine ulteriori vizi della
motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale in
ragione del precedente penale da cui sarebbe gravato, senza che la Corte distrettuale
precisasse i motivi per cui lo stesso dovesse ritenersi ostativo al riconoscimento del
beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato, ma ciononostante la sentenza deve essere annullata per le
ragioni che di seguito verranno esposte.
2. Con riguardo alla prima delle eccezioni processuali sollevate dal ricorrente deve
ricordarsi che la regola di immutabilità del giudice mira ad assicurare l’identità tra il
soggetto che delibera la sentenza e quello che ha presieduto alla raccolta della prova
ed alla successiva discussione (Sez. 6, n. 4916/04 del 3 dicembre 2003, Mele, Rv.
229507). E’ dunque escluso per consolidato orientamento di questa Corte che sia
configurabile la violazione dell’art. 525 c.p.p. qualora venga garantita l’identità del
giudice che ha presieduto allo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale con quello che
assume la decisione finale.
2.1 Recentemente è stato affermato il principio per cui il momento processuale oltre il
quale il mutamento del giudice pregiudicherebbe la validità della sentenza sarebbe
quello della decisione sull’ammissione delle prove (Sez. 2, n. 31924 del 11 luglio 2013,
Pierini, Rv. 256791). Principio che, se applicato alla lettera al caso di specie,
comporterebbe la nullità di entrambe le sentenze di merito, atteso che effettivamente
nel primo grado di giudizio le prove sono state ammesse all’udienza del 7 maggio 2008

terzo il ricorrente deduce l’errata applicazione dell’art. 495 c.p., rilevando

da un giudice diverso da quello che successivamente, all’udienza del 9 febbraio 2010,
ha poi proceduto alla loro assunzione e alla pronunzia della sentenza.
2.2 In realtà la pronunzia in oggetto ha affermato il suddetto principio in maniera
incidentale ed apodittica, peraltro riaffermando contestualmente quello generale sopra
ricordato e che va ribadito anche in questa sede. Infatti il principio di immutabilità è
promanazione di quello di immediatezza della deliberazione, il quale a sua volta, come
già accennato, presuppone che la decisione sull’oggetto del giudizio (e cioè la

fronte al quale sono state assunte nel contraddittorio delle parti le prove, dovendosi in
tal senso interpretare il riferimento “agli stessi giudici che hanno partecipato al
dibattimento” contenuto nel secondo comma dell’art. 525 c.p.p.. Del tutto estraneo alla
rado del richiamato principio è dunque il provvedimento con cui le medesime prove
vengono ammesse, che non vincola nemmeno lo stesso giudice che lo ha adottato, il
quale può revocarlo nelle forme previste dall’art. 495 c.p.p. ovvero integrarlo
ricorrendo ai poteri attribuitigli dall’art. 507 c.p.p. anche provvedendo ad ammettere
prove in precedenza escluse, qualora ritenute indispensabili ai fini della decisione.
2.3 In tal senso deve dunque ritenersi che nel caso di specie ~violazione delle
regole sull’immutabilità del giudice sia avvenuta nel primo grado di giudizio.

3. Manifestamente infondata è invece l’eccezione sollevata con il secondo motivo,
giacchè per il consolidato insegnamento di questa Corte la designazione, quale
difensore di ufficio, di un difensore diverso da quello di turno secondo la tabella
formata dal Consiglio dell’ordine forense d’intesa con il Presidente del Tribunale non
configura una nullità sussumibile nella previsione dell’art. 178, comma primo, lett. c)
c.p.p. (ex mulds Sez. 3, n. 2176/12 del 4 novembre 2011, Arata, Rv. 251882).

4. Nuovamente infondato è il terzo motivo. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire
come integri il delitto di cui all’art. 495 c.p. la falsa attestazione dell’indagato alla
polizia giudiziaria – delegata dal PM all’interrogatorio del predetto – in ordine ai propri
precedenti penali. Né ha rilievo, a tal fine, la circostanza che l’art. 66, comma primo
c.p.p. limiti l’obbligo di rispondere del soggetto interrogato alla dichiarazione delle
generalità e di quelle strettamente finalizzate alla sua identificazione, con esclusione,
pertanto, della dichiarazione relativa ai precedenti penali, prevista dall’art. 21 disp. att.
c.p.p., alla quale si può ben rifiutare di rispondere senza incorrere in responsabilità
penale; tuttavia, qualora egli risponda a tale domanda in modo contrario al vero
ricorrono gli estremi del reato menzionato (Sez. 5, n. 18677 del 6 marzo 2007,
Cussino, Rv. 236923). Infatti il delitto in questione ricorre quando il soggetto rende ad
un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, false dichiarazioni concernenti “l’identità o lo
stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona” ed è pacifico in giurisprudenza

responsabilità dell’imputato per il reato contestatogli) venga assunta dal giudice di

che tra le qualità personali rientrino anche i precedenti penali, che servono, al di la
dell’identità, a caratterizzare una persona nella collettività sociale, integrandone
l’individualità. Né rileva che l’informazione relativa ai precedenti fosse o potesse essere
già nota all’autorità procedente attraverso la consultazione del casellario giudiziario,
giacchè la mendace dichiarazione sul punto è potenzialmente idonea a fuorviare la
stessa autorità e a generare un dubbio sull’effettiva identità del dichiarante

5.

Infondato è anche il quarto motivo. Il difetto di consapevolezza da parte

dell’imputato di rendere interrogatorio in qualità di indagato è circostanza del tutto
ininfluente ai fini della tipicità del fatto, atteso che l’art. 495 c.p. richiede solo la
consapevolezza dell’agente di rendere ad un pubblico ufficiale una dichiarazione
mendace su qualità inerenti la propria persona. Tale consapevolezza semmai assume
rilevanza in merito alla configurabilità della contestata aggravante di cui al n. 2 del
terzo comma dell’art. 495 c.p. Ma in proposito dall’interrogatorio in cui il mendacio
venne commesso emerge chiaramente che l’atto venne eseguito su stessa richiesta del
La Marca, dopo che gli era stato notificato l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed aveva
provveduto a nominare un difensore di fiducia (nomina poi ribadita nel corso dello
svolgimento dell’atto), talchè deve ritenersi corretta la valutazione svolta dalla Corte
territoriale circa il fatto che egli fosse effettivamente consapevole di essere indagato.

6. Va invece osservato come la contestata aggravante di cui si è detto in realtà non
fosse configurabile.
6.1 La questione invero non è stata specificamente sollevata dal ricorrente. Peraltro,
atteso che la stessa è stata considerata ai fini della determinazione del trattamento
sanzionatorio attraverso la valutazione di equivalenza della medesima con le concesse
attenuanti generiche, tale questione può essere rilevata anche d’ufficio dal collegio.
6.2 In tal senso deve osservarsi come nella formulazione vigente all’epoca dei fatti

i

l’art. 495 omma 3 n. 2) c.p. prevedesse per l’appunto un aggravamento di pena per il
caso in cui la falsa dichiarazione sulle proprie qualità personali venisse resa
dall’imputato all’autorità giudiziaria. Ed in proposito questa Corte ha già avuto modo di
chiarire come alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari, non
essendo qualificabile come imputato fino all’emissione di uno degli atti previsti dall’art.
60 c.p.p., non può essere applicata l’aggravante in questione (Sez. F, n. 34536 del 4
settembre 2012, Meocci, Rv. 253428). Interpretazione che trova conforto nella
modifica del citato terzo comma n. 2) dell’art. 495 operata dalla I.n. 125/2008, la quale
ha infatti provveduto ad inserire accanto, a quella dell’imputato, la figura della persona
sottoposta da indagini per identificare l’autore tipico della fattispecie aggravata.

determinando un intralcio alla giustizia.

Ujt-v

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA