Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32740 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32740 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
BALLATORE ANTONINO N. IL 06/12/1979
avverso la sentenza n. 2097/2010 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/6/2012, il G.U.P. del Tribunale di Marsala applicava a
Ballatore Antonino la pena di anni uno e giorni ventidue di reclusione per il reato
di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 9 comma 2 legge 1423 del 1956 in
relazione a reiterate violazioni della sorveglianza speciale, con obbligo di
soggiorno nel Comune di Mazara del Vallo, cui l’imputato era sottoposto.
Il Giudice riteneva insussistenti cause di non punibilità o di altre ipotesi per il
proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., corretta la

escluso un aumento per la recidiva contestata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonino Ballatore, deducendo
omissione di motivazione con riferimento alla necessità di prosciogliere
l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sottolineando, in particolare, che
Ballatore non risultava associarsi “abitualmente” a pregiudicati, come emergeva
dagli atti.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085); in ogni caso la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011 dep. 03/08/2011, Hallulli e altro, Rv. 250902)

Più in generale, quanto all’onere di motivazione, il giudice del
patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza,
indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento
sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla
correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena.
(Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010 – dep. 06/08/2010, Amariei, Rv. 248198)
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qualificazione giuridica nonché la determinazione della pena, per la quale veniva

Tali requisiti sono presenti nella sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e del versamento della somma di euro 1.500 alla cassa delle
Ammende.

Così deciso il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il P sidente

P.Q.M.

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